Sussiste la giurisdizione amministrativa nei giudizi per l’annullamento della sanzione di sospensione dell’attività ex art. 14 d. lgs. 81/2004 prevista per i casi di lavoro irregolare.
Per i lavoratori interinali assunti da agenzie di somministrazione la comunicazione di regolare assunzione non spetta al datore di lavoro (prima dell’inizio dell’attività), ma alle medesime imprese interinali entro il ventesimo giorno del mese successivo.
[TAR Napoli, sezione I, 17 febbraio 2025 n. 1337 – presidente Salamone, estensore Palliggiano]
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Nella vicenda in esame, la ricorrente (una grande catena di negozi) aveva chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale l’Ispettorato del lavoro aveva irrogato la sanzione della sospensione, ai sensi dell’art. 14 d. lgs. n. 81/2008, delle attività di un proprio punto vendita.
La sanzione sospensiva era stata disposta in quanto i funzionari dell’Ispettorato avevano riscontrato l’impiego di personale interinale, che aveva preso servizio proprio il giorno della ispezione, lamentando l’assenza della preventiva comunicazione d’instaurazione del rapporto di lavoro mediante il modello UNILAV ravvisando quindi una fattispecie di “lavoro in nero”.
Il provvedimento veniva impugnato con la concessione del decreto cautelare presidenziale, con il successivo intervento ad adiuvandum della società di lavoro interinale che aveva affermato la piena legittimità del proprio operato, avendo utilizzato, peraltro lo stesso giorno della presa in servizio, il modulo Unificato Somm (UNISOMM) che le agenzie di lavoro interinale devono inviare entro il ventesimo giorno del mese successivo quello della sottoscrizione del contratto.
In via preliminare, la sentenza ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura di Stato, rilevando come nel caso di specie:
a) si fosse dinanzi ad un pubblico potere esercitato in funzione non solo sanzionatoria, ma anche cautelare, con margini di valutazione discrezionale;
b) si trattasse di sanzioni non riconducibili, in quanto non pecuniarie, nella giurisdizione esclusiva del giudice ordinario ai sensi dell’art. 22 della legge 689/81;
c) la posizione del sanzionato fosse qualificabile come interesse legittimo, essendo comunque il potere finalizzato alla cura dell’interesse pubblico alla salute e sicurezza dei lavoratori attraverso lo stimolo alla loro regolarizzazione.
Quanto al merito, il Collegio – rilevato che nel caso di specie si trattasse di lavoratori interinali – ha accolto le difese della ricorrente e della società di somministrazione intervenuta, sulla base delle seguenti argomentazioni:
– tra la società di somministrazione e la ricorrente erano intercorrenti stabili rapporti, perfezionati, prima dei fatti all’origine del contenzioso, tramite un accordo quadro di collaborazione per l’erogazione di servizi di somministrazione;
– in attuazione dell’accordo quadro, tra le due società erano stati perfezionati regolari contratti di somministrazione di manodopera, tra i quali figuravano quelli relativi ai lavoratori interinali oggetto di contestazione da parte dell’Ispettorato;
– tra la società di somministrazione ed i lavoratori erano stati stipulati regolari contratti di assunzione;
– vi era comunque la prova della trasmissione del modello UNISOMM.
Di conseguenza, non poteva assumere alcuna rilevanza quanto rilevato dall’Ispettorato, in sede di ispezione, in merito al fatto che, per i lavoratori internali, a seguito di consultazione delle banche dati istituzionali, fosse stata verificata l’assenza della preventiva comunicazione di assunzione tramite modello UNILAV.
Come rilevato dal TAR, infatti, la normativa in materia (cfr. art. 4-bis d. lgs 181/2000; nota prot. n. 8371/2007 e circolare n. 13/2009 del Ministero del Lavoro) è chiara nel prevedere che, per i lavoratori interinali, non si deve effettuare la preventiva comunicazione di regolare assunzione, dovendo le agenzie di lavoro interinale utilizzare il modulo Unificato Somm (UNISOMM) da trasmettere il ventesimo giorno del mese successivo quello della sottoscrizione del contratto.
Ne segue che i lavoratori somministrati – prima della scadenza del termine di legge per l’assolvimento degli obblighi comunicativi a carico delle società di somministrazione – non potevano certo essere considerati “in nero”, al contrario di quanto inizialmente contestato.
La precisazione è di fondamentale rilevanza, rimuovendo il dubbio sugli oneri comunicativi da parte delle agenzie interinali, ed impedendo che utilizzatori incolpevoli possano essere esposti a sanzioni gravi, quali la sospensione dell’attività commerciale e l’irrogazione della c.d. maxi-sanzione di cui al D.L. 19/2024.