Il Consiglio Nazionale del Notariato ha di recente presentato un breve decalogo sul regime giuridico della “eredità digitale”, mettendo in luce l’assenza di una disciplina giuridica di riferimento.
In mancanza di un dato normativo stringente, l’eredità digitale può anzitutto essere definita come un insieme di beni (ai sensi dell’art. 810 codice civile), sicuramente eterogeneo, rappresentati da file di testo, immagini, audio, video, e da complessi rapporti contrattuali (es: account su social network, siti di e-commerce, etc.).
I beni digitali di cui si compone un’eredità possono essere divisi in due categorie:
a) I beni off-line: sono tutti quei beni che una persona conserva sui propri dispositivi, quali gli hard-disk o all’interno di un computer.
Tali beni, nei fatti, hanno uno spazio di disponibilità ed un regime non diverso da qualsiasi bene mobile: sta al titolare decidere a chi consegnarli, potendo espressamente disporre in merito alla relativa attribuzione sia in vita che a causa di morte.
b) I beni on-line: tali beni, pur essendo concettualmente e giuridicamente analoghi ai primi, si caratterizzano per la particolare collocazione, ovverosia all’interno di server di un soggetto terzo.
La questione è dunque più complessa. Occorre infatti verificare se ed in che misura tali beni siano idonei a cadere in successione nonché il relativo regime giuridico, il quale è da individuarsi nell’eventuale regolamentazione pattizia con il fornitore del servizio digitale e nella generale disciplina del Codice Civile.
In tale contesto, ci si potrebbe venire a trovare dinnanzi a situazioni assai diverse tra di loro, e precisamente:
1) Rapporti contrattuali con fornitori di servizi on line, aventi natura intuitu personae.
Ciò comporta che la morte dell’utente implicherà l’automatica estinzione del rapporto contrattuale con la conseguenza che nulla cadrà in successione. Questo, ad esempio, è quanto avviene in relazione agli account dei social network.
2) Rapporti contrattuali privi di rilievo personale, di per sé idonei a cadere in successione
Possono rientrare in tale contesto i servizi di archiviazione in cloud.
A sua volta, bisogna distinguere il rapporto contrattuale, da cui deriva un determinato “servizio”, dai beni che un soggetto “deposita” all’interno dei server del fornitore di servizi. Infatti, a prescindere dalla trasmissibilità del rapporto giuridico di fornitura di un servizio informatico, bisogna prendere atto che all’interno dello spazio informatico a disposizione dell’utente, questo ben potrebbe andare a collocare dei beni digitali di per sé aventi un autonoma individualità giuridica. Si pensi ad immagini, documenti, audio e video (che sono beni a sé stanti) “collocati” all’interno di chat; e dunque entro un social-network il cui rapporto giuridico di per sé è inidoneo ad essere trasferito giuridicamente.
In tale contesto è evidente che la difficoltà principale è rappresentata dal problema di rintracciare l’esistenza di questi beni; e, una volta individuati, dagli strumenti per poterne entrare in possesso.
Ecco dunque che l’autonomia privata rappresenta una soluzione per prevenire a monte dubbi, incertezze e lunghi contenziosi.
Lo strumento principale con cui disporre dei propri beni digitali, sia on-line che off-line è chiaramente il testamento. In questo modo la persona ben può orientare la propria successione in favore dei soggetti che riterrà idonei.
I principali strumenti testamentari che vengono in rilievo sono:
a) l’istituzione di erede o legato, quali strumenti per attribuire i propri beni;
b) l’esecutore testamentario (art. 700 e seguenti del codice civile), cioè affidare a una persona di fiducia l’esecuzione delle disposizioni testamentarie;
c) il legato di “password”, ossia una disposizione testamentaria “atipica” (cioè non regolamentata da una norma apposita), cui regolare l’attribuzione delle proprie chiavi di accesso, intese non come bene ma quale strumento per accedere negli spazi digitali ove sono collocati i propri beni digitali.
In aggiunta ai tradizionali strumenti di regolamento della successione, la prassi ha visto nascere una disciplina pattizia, di regola unilateralmente predisposta dai fornitori di servizi digitali. Tale regolamentazione, di regola, prevede le seguenti soluzioni operative:
a) il contatto erede, ossia un soggetto che, designato da un utente, subentra nel relativo account in una posizione che può coincidere o meno con quella dell’utente medesimo;
b) l’automatica estinzione del rapporto (generalmente strumentale ad evitare che il provider “subentri” in complessi rapporti, e dunque potenziali liti, con gli eredi).
Tali soluzioni, oramai assai diffuse, non sembrerebbero, però, del tutto conformi all’ordinamento italiano.
Infatti, quanto al contatto erede, la sua esistenza non sempre risolve ma ben può creare problemi. Infatti, ove si intenda il contatto erede quale “successore” nel rapporto dell’utente deceduto, la relativa nomina dovrà intendersi tassativamente nulla per violazione del divieto di patti successori (art. 458 c.c.). Ove si intenda tale figura quale mero mandatario (in forza di mandato post mortem exequendum), la sua previsione può solo agevolare la vicenda successoria ma non determinarla, posto che ogni bene digitale nella sua materiale disponibilità è, e rimarrà, nell’eredità e quindi soggetto alle relative regole.
Quanto all’automatica estinzione, essa – ancora una volta – non appare idonea a tutelare tutti gli interessi coinvolti.
Infatti, a fronte dell’estinzione del rapporto, tutti i beni digitali sul server rimarranno comunque di proprietà degli eredi dell’utente defunto (e, dunque, dei suoi successori), ponendosi problemi circa la loro concreta individuazione nonché entrata nella disponibilità.
Non solo. L’automatica estinzione può anche arrecare danni agli eredi. Si pensi a siti di e-commerce, in cui l’Utente ha comprato beni ma non li ha ancora pagati. Ove intervenisse nelle more la morte dell’utente, glie eredi non sarebbero a conoscenza di quanto acquistato, potendo esporsi ad azioni di adempimento relativi a rapporti che il provider non ha concesso di conoscere.
Questi sono solo alcuni dei problemi che la regolamentazione pattizia dei beni digitali può porre, esponendo gli eredi a lunghe e complesse controversie.
Quali sono i rimedi?
In primo luogo, qualsiasi erede può – ai sensi degli articoli 15 del GDPR (Reg. UE 679/2016) e 2-terdecies del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003) – chiedere al provider se questi abbia nella propria disponibilità dati personali relative ad un determinato soggetto. In questo modo, si può avere contezza dei rapporti e beni digitali di cui l’utente deceduto era titolare.
Una volta venuti a conoscenza dell’esistenza di determinati dati/beni digitali, o se ne si fosse già a conoscenza per altra via, non rimarrà che utilizzare i normali rimedi civilistici, quali ad esempio l’azione di rivendica (art. 948 codice civile) o la petitio hereditatis (art. 533 codice civile)
Dal quadro sopra delineato, emerge una situazione ancora in via di definizione, priva di un contesto normativo di riferimento e in cui l’intera regolamentazione è rimessa ai privati. E consigliabile dunque che sia il singolo soggetto interessato ad attivarsi, provvedendo ad una chiara regolamentazione della propria successione, indicando la titolarità dei propri beni e lo spazio digitale in cui essi sono collocati. In difetto, gli eredi potrebbero avere non pochi problemi sia in ordine alla relativa individuazione che per entrarne nella relativa disponibilità.