Il Giudice amministrativo parla con la Cassazione

Il rinvio pregiudiziale introdotto dalla riforma Cartabia entra nei TAR

Il rinvio pregiudiziale in Cassazione

La riforma Cartabia (civile: d.lgs. n. 149/2022) ha introdotto il rinvio pregiudiziale in Cassazione.

Si tratta dell’art. 363-bis c.p.c., che prevede il potere del Giudice (civile) di rinviare direttamente alla Corte di Cassazione per farle fissare in via pregiudiziale un principio di diritto su una questione che presenta tre condizioni:
1. non è ancora stata risolta dalla Cassazione ed è necessaria per la risoluzione della controversia;
2. presenta gravi difficoltà interpretative;
3. è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Si vuole evitare la proliferazione di giudizi su questioni controverse, che si risolverebbero infine in Cassazione, ma solo dopo i vari gradi di giudizio e davanti i numerosi giudici territoriali cui saranno state poste.

Il legislatore ha cercato di contemperare il diritto delle parti a tutti i gradi di giudizio con l’interesse generale dell’ordinamento a prevenire la proliferazione di giudizi – oggi si direbbe in modo virale – prima che sia fissato il principio per risolvere la questione.

Ha quindi previsto un inedito rapporto diretto tra giudice di merito, anche di primo grado, e Cassazione non mediato da nessuna impugnazione, ma subordinandolo alle tre condizioni sopra indicate.

Il rinvio pregiudiziale in Cassazione da parte del Giudice amministrativo

L’ordinanza del T.A.R. Liguria, n. 230 del 28 febbraio scorso è la prima applicazione, da parte della Giustizia amministrativa, dell’art. 363-bis c.p.c.

La grande novità di questa pronuncia è che potrebbe avviare un rapporto diretto di nomofilachia della Corte di Cassazione verso il Giudice amministrativo.

Ora, le sentenze del Giudice amministrativo di secondo grado sono ricorribili in Cassazione solo per motivi attinenti alla giurisdizione (art. 111, ottavo comma, Cost.).

Il T.A.R. Liguria ha appunto disposto il rinvio pregiudiziale per la sola questione che può essere dedotta in Cassazione rispetto all’esercizio della giurisdizione amministrativa, cioè sulla giurisdizione.

A questo scopo ha valorizzato il rinvio generale al codice di procedura civile da parte dell’art. 39, comma 1, del codice del processo amministrativo per quanto non disciplinato da quest’ultimo.

In effetti, l’applicazione immediata dell’istituto processual-civilistico del rinvio pregiudiziale, pare fondato perché non è previsto né vietato espressamente dal codice del processo amministrativo, concerne una questione di giurisdizione e risponde all’esigenza generale della ragionevole durata del processo.

La giurisdizione sul conferimento degli incarichi di direttore di struttura complessa nelle aziende sanitarie pubbliche

La questione di giurisdizione che il T.A.R. Liguria ha sottoposto alla Corte di Cassazione ha per oggetto la procedura per il conferimento degli incarichi di direttore di struttura complessa delle aziende sanitarie pubbliche di cui all’art. 15 d. lgs. 502/1992.

Finora la Corte di Cassazione ha stabilmente assegnato tali controversie al giudice del lavoro perché ha escluso che in esse si rinvengano gli elementi costitutivi del pubblico concorso, la cui cognizione spetta in via esclusiva al Giudice amministrativo.

L’art. 20 legge 118/2022 ha modificato la normativa su tali procedure perché ha previsto la formulazione di una graduatoria che vincola la scelta da parte del Direttore generale dell’Azienda. Si è dubitato che tale innovazione abbia configurato un vero e proprio concorso pubblico.

La questione di giurisdizione è davvero controversa perché lo stesso Consiglio di Stato, con sentenze tra loro ravvicinate nel tempo, ha prima escluso e poi ammesso la giurisdizione amministrativa con argomenti ragguardevoli a favore di entrambe le tesi. Analogamente si riscontrano pronunce diversificate da parte dei T.A.R.

La questione è suscettibile di riproporsi in modo seriale, a ogni controversia su tali procedure.

Il T.A.R. Liguria ha ravvisato così tutte le condizioni per il rinvio pregiudiziale.

Il rapporto con l’Adunanza Plenaria

Certo, sui contrasti giurisprudenziali nell’ambito del Consiglio di Stato è prevista dall’art. 99 c.p.a. la rimessione all’Adunanza plenaria, ma sulla giurisdizione l’ultima decisione spetterebbe comunque alla Corte di Cassazione quindi è funzionale e razionale che questa sia investita in via pregiudiziale.

Occorre considerare, peraltro, che mentre la rimessione all’Adunanza Plenaria può essere decisa solo dal Giudice amministrativo di secondo grado, il rinvio pregiudiziale in Cassazione può essere deciso (come avvenuto nel caso in esame) anche dal singolo T.A.R.

Se la Corte di Cassazione riterrà ammissibile il rinvio da parte del Giudice amministrativo, si apriranno nuovi spazi per l’amministrazione della giustizia amministrativa.

Dario Sammartino

Svolge l’attività di avvocato soprattutto nel campo del diritto amministrativo. Ha così vissuto i rapporti con le pubbliche amministrazioni la professione sia dalla parte dei cittadini sia (in misura minore) da quella degli enti; rimane ottimista sulla funzione sociale dell’avvocato amministrativista.