Pagamenti agricoli senza regime speciale dell’art. 62?

Negli ultimi giorni l’attenzione degli operatori del settore agroalimentare è stata catalizzata da un acceso dibattito che vede come protagonisti il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Politiche Agricole, in ordine all’attuale vigenza o meno del dettato dell’art. 62 del DL n. 1/2012 conv. in L. 27/2012. Tale norma fissa i termini di pagamento delle forniture agroalimentari a 30 o 60 giorni, rispettivamente per prodotti agricoli deperibili o non deperibili, ponendo a presidio del loro rispetto un pesante apparato sanzionatorio, atteso che la ratio della norma è da ravvisarsi nell’esigenza di riequilibrare i rapporti di forza nella filiera agroalimentare tra imprese fornitrici dei prodotti agricoli e grande distribuzione. Senonchè nel giro di pochi mesi dalla sua introduzione è stato emanato il Dlgs n. 192/2012, di recepimento della Direttiva n. 2011/7/UE in materia di ritardo nei pagamenti in tutte le transazioni commerciali, che detta una disciplina differente (termine di pagamento fissato di regola in 30 giorni sia nei rapporti tra imprese e PA che tra imprese: nel primo caso estendibile al massimo a 60 giorni, nel secondo derogabile dalle parti anche oltre i 60 giorni se pattuito espressamente e non gravemente iniquo per la parte debole del rapporto).
La domanda è: l’art. 62 L. cit. è stato tacitamente abrogato dalla normativa generale di cui al Dlgs n. 192/2012 o invece, in quanto norma di carattere speciale, è da ritenersi ancora pienamente vigente?
Il Ministero dello Sviluppo Economico, specificamente interrogato sul punto da Confindustria, con la nota interpretativa n. 5401 del 26 marzo 2013 ritiene che in applicazione del generale criterio della successione delle leggi nel tempo (lex posterior derogat priori) e per il principio di prevalenza del diritto comunitario sulle norme nazionali incompatibili con esso, la disciplina in materia di cessione di prodotti agricoli dettata dall’art. 62 sia stata tacitamente abrogata, e con essa la distinzione tra prodotti deperibili e non, così come il conseguente regime sanzionatorio. Si osserva inoltre che con la L. n. 221/2012, norma successiva al Dlgs. n. 192/2012, è stato cancellato anche l’obbligo di redigere in forma scritta (a pena di nullità) i contratti di fornitura dei prodotti agroalimentari, nonchè l’obbligo di rispettare i suddetti termini di pagamento di 30 o 60 giorni per i passaggi di prodotti agricoli tra imprese agricole, quasi a conferma dell’avvenuta abrogazione.
Di tutt’altro avviso è invece il Ministro delle Politiche Agricole che, con una lettera indirizzata al Ministro dello Sviluppo Economico, sostiene che l’art. 62 è norma speciale, e come tale non modificabile nè implicitamente abrogabile da norme nazionali o di derivazione communitaria successivamente intervenute, se non con l’emanazione di un’altra norma speciale. Pertanto, l’obbligo di contratti n forma scritta e dipagamenti certi per le forniture agroalimentari “è e resterà in vigore” unitamente al sistema sanzionatorio ad esso collegato. La natura speciale della norma in questione sarebbe supportata dai pareri sul punto del Consiglio di Stato, dell’Autorità Antitrust, nonchè da varie pronunce della Corte Costituzionale edella Corte di Cassazione che affermano il principio di prevalenza delle norme speciali sulle altre normative di carattere generale siano esse di carattere squisitamente nazionale o di ascendenza comunitaria (lex specialis derogat generali). Le stesse modifiche introdotte dalla L. n. 221/2012 sono ammissibili perchè la modifica non inciderebbe sulla ratio della disciplina speciale dell’art. 62.
Per ulteriori approfondimenti si agevole la consultazione di:
Art. 62 DL n. 1/2012;
Dlgs n. 192/2012;
Lettera quesito di Confindustria del 26.02.2013;
Nota di risposta n. 5401 del 26.03.2013 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it