Con sentenza 20 marzo 2013 n. 218 il Tar Molise si è pronunciato sulla legittimità di una delibera mediante la quale la Giunta comunale aveva soppresso il settore della Polizia municipale, accorpandolo al settore tecnico, per asserite ragioni di precarietà della situazione finanziaria dell’ente e per la necessità di individuare possibili economie di gestione.
Il Tar, accogliendo il ricorso del preposto al settore soppresso, ha annullato la delibera impugnata, ravvisando nella stessa gli estremi della violazione di legge, sub specie di difetto di motivazione e di istruttoria e, conseguentemente, di sviamento di potere. In particolare, la motivazione del provvedimento impugnato, pur essendo fisicamente presente nel testo della delibera, si caratterizzava per l’eccessiva astrattezza e genericità, facendo semplicemente riferimento alla difficile situazione economico-finanziaria dell’ente locale.
Il giudice amministrativo infatti ha affermato che “Quanto all’esistenza di una precaria situazione finanziaria ed alla necessità di individuare possibili economie di gestione, non può tuttavia non evidenziarsi la genericità delle predette affermazioni in quanto non fondate su precisi e circostanziati riscontri contabili e dati di bilancio circa l’andamento della spesa corrente”. Inconsistente l’istruttoria, di cui non v’era traccia neanche in termini di valutazioni comparative sul numero di pratiche e di procedimenti gestiti dai vari settori dell’ente e alle risorse umane e strumentali assegnate ad ognuno di loro, e pressochè inutile il tentativo dell’amministrazione resistente di fornire elementi e riscontri probatori con la memoria di costituzione in giudizio e l’allegata documentazione, poiché “non possono essere presi in considerazione per esplicitare il discorso giustificativo della delibera impugnata, stante il principio del divieto di integrazione della motivazione in giudizio”.
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