Corte dei Conti, ok al decreto ministeriale sulle società tra professionisti

È del 28 marzo 2013 la notizia dell’avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto Ministeriale per le società di professionisti iscritti agli Albi, in attuazione dell’art. 10 comma 10 della L. n. 183/2011.
Dopo la pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 34/2013, può finalmente così ritenersi sdoganata la possibilità per i professionisti di organizzarsi e costituire società, siano esse di persone o di capitali, volte esclusivamente all’esercizio in comune della professione, anche in formazioni multidisciplinari. Si tratta del punto d’arrivo di un travagliato percorso normativo di cui si ricostruiscono in breve le tappe fondamentali.
Prima del 1997 la giurisprudenza prevalente negava la liceità di tali società indipendentemente dalla tipologia sociale prescelta, in base a due dati normativi:
la Legge 1815/1939 recante la Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza, che all’art. 2 prevedeva “E’ vietato costituire, esercitare o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria”;
l’art. 2232 c.c., che impone al professionista di eseguire personalmente l’incarico ricevuto.
È stato solo con l’entrata in vigore dell’art. 24 della Legge 266/1997 che è stato abrogato il divieto di cui al citato art. 2, consentendo così l’esercizio delle professioni intellettuali in forma di società di persone, capitali o cooperative.
Art. 24
Norme in materia di attività di assistenza e consulenza
1. L’articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e’ abrogato.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro di Grazia e giustizia, di concerto con il ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato e, per quanto di competenza, con il ministro della Sanità, fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
La norma rinvia ad un Decreto Ministeriale la fissazione dei requisiti per l’esercizio delle attività tecnica, legale, commerciale in forma societaria, tentativo che ben presto si è scontrato con il giudizio negativo del Consiglio di Stato che ha criticato la scelta dello strumento del DM per disciplinare una materia collegata al Codice Civile.
Successivamente l’art. 2 comma 1 della Legge 248/2006 ha provveduto a metter fine ad un altro antico tabù, quello rappresentato dal divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti che esercitino attività diverse tra loro.
Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali
1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine;
c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
È solo con la Legge 183/2011 (Legge di Stabilità per il 2012) che si è avuta una disciplina delle società di capitali valida per tutti i professionisti iscritti agli Albi, con la sola eccezione dei notai (che esercitano anche pubbliche funzioni) e degli avvocati (che hanno una disciplina ad hoc nel Dlgs 96/2001), e avendo cura di far salve le società già costituite in base alle norme antecedenti come ad esempio le società di ingegneria.
Art. 10
RIFORMA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
1. (omissis)
2. (omissis)
3. È consentita la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.
(Comma così modificato dall’art. 9-bis, comma 1, lett. a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27)
4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
(Lettera così modificata dall’art. 9-bis, comma 1, lett. b), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27)
c) criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente;
c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;
(Lettera inserita dall’art. 9-bis, comma 1, lett. c), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27)
d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.
6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
7. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.
(Comma così modificato dall’art. 9-bis, comma 1, lett. d), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27)
8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali.
9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
(Comma così modificato dall’art. 9-bis, comma 1, lett. e), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27)
10. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.
11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.
12. (omissis)
Orbene. Ai sensi del comma 4, lett. c) dell’art. 10 della L. n. 183/2011, l’atto costitutivo delle società tra professionisti deve obbligatoriamente prevedere i criteri e le modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per la prestazione professionale richiesta.
La disciplina statutaria sul punto non è però rimessa alla discrezionalità dei soci ma deve essere conformata a quanto sancito dal regolamento interministeriale previsto dal comma 10 del medesimo art.10 della L. n. 183/2011.
In breve le principali novità (e, per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale del decreto ministeriale sulle società tra professionisti ):
il cliente deve poter affidare l’incarico ad uno o più professionisti scelti da lui, ricevere l’elenco dei soci professionisti con indicazione di titoli e qualifiche nonché dei soci di capitale, al fine di poter comunicare eventuali situazioni di conflitto di interesse;
il socio di capitale potrà partecipare alla società solo se in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’Albo;
la società tra professionisti deve essere iscritta in una apposita sezione ad hoc del Registro delle imprese e in un elenco speciale dell’Albo professionale verranno iscritti i soci professionisti.

Relativamente alla scelta della forma societaria ottimale, la legge n. 183/2011, non pone alcuna limitazione particolare, ben potendo le stesse assumere la forma di società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), o di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) o, ancora, di società cooperativa. Ciò che importa per la legge è solo l’indicazione della natura di società professionale nella ragione sociale.
Confrontando la disciplina legale dei vari tipi sociali con le esigenze degli studi associati è possibile affermare che se tra le società di persone, la scelta presumibilmente cadrà sulla società semplice, soprattutto in considerazione del regime di responsabilità dei soci di cui all’art. 2267 c.c. (delle obbligazioni sociali rispondono anche i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci), tra le società di capitali presumibilmente avrà la meglio la Srl, forma societaria flessibile, poco costosa (specie le srl a capitale minimo) e che consente di attribuire al singolo socio un ruolo preminente nella gestione della sociale (ad esempio, attribuendo in via statutaria diritti di nomina, di veto, ad una ripartizione non proporzionale degli utili, etc..etc..). La Spa invece, al pari di quanto accade nel mondo produttivo, presenta invece maggiori affinità con gli studi professionali di maggiori entità, che necessitano della presenza di organi di controllo e gestione, di una solida dotazione patrimoniale e caratterizzati da una certa variabilità della compagine sociale.
Il numero minimo dei soci dovrà essere uno per le società di capitali, due per le società di persone e tre per le cooperative; i soci dovranno essere iscritti negli albi dei rispettivi ordini professionali e la presenza di soci non professionisti (cd. soci di capitale) è subordinata alla previsione prima legale (cfr. art. 10 comma 4 lett. b) L. 183/2011) e poi statutaria che riconosca ai soci professionisti i 2/3 dei voti.
Infine, per quanto concerne la governance, la composizione e le decisioni dell’organo amministrativo non ci sono particolari regole da seguire, atteso che la legge 183 istitutiva delle Stp si limita a rinviare alla disciplina generale prevista per il tipo sociale scelto.

Testo DM su STP

Redazione

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