Con sentenza n. 3143 del 26 marzo 2013, il Tar Lazio ha annullato l’art. 14 comma 2 del DM 5 maggio 2011 che limitava l’impiego di pannelli fotovoltaici per le coltivazioni in serra, individuando quale misura massima di copertura la sussistenza di un rapporto non superiore al 50% tra la proiezione al suolo dei moduli fotovoltaici installati e la superficie coperta dalla serra. La norma, giudicata illegittima per eccesso di potere, in buona sostanza non tiene conto del fatto che, per garantire la coltivazione sottostante, la luminosità e il calore da accumulare per sfruttare l’effetto serra sono diverse nelle varie zone d’Italia, e pertanto una disciplina rigida e unitaria per tutto il territorio nazionale appare inadeguata e insufficiente sotto il profilo motivazionale.
L’art. 14 DM cit. è stato introdotto per fungere da deterrente all’impiego eccessivo di pannelli fotovoltaici tali da rendere le serre sostanzialmente inservibili al loro scopo solo per ottenere le tariffe incentivanti che la legge ricollega all’impiego di questa fonte di energia. Nonostante la bontà di una tale ratio, non si può ignorare come parametri come il clima, la luminosità, la qualità del terreno, la disponibilità e qualità di risorse idriche, il tipo di coltivazione, sono tutti elementi essenziali per garantire il processo di fotosintesi e quindi la coltivazione in serra.
La norma impugnata quindi, nella misura in cui vincola la concessione degli incentivi al solo rapporto numerico tra le superfici dei pannelli fotovoltaici e della serra, è illogica e contraddittoria in punto di motivazione “non essendo di per sè sufficiente l’enunciata esigenza di garantire le coltivazioni in serra a sorreggere idoneamente la scelta in concreto operata” e il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà provvedere a colmare tale lacuna con la sua successiva attività provvedimentale, sempre che continui a ritenere opportuno e necessario ricondurre l’erogazione delle tariffe incentivanti solo in relazione a determinate tipologia di serre.
Per ulteriori approfondimenti, si allega il testo integrale della sentenza n. 3143/2013 del Tar Lazio e del DM 5 maggio 2011.