L’entrata in vigore del Dlgs 39/2013, emanato in attuazione dell’art. 1 commi 49 e 50 delle Legge anticorruzione n. 190/2012, è destinata a rivoluzionare la realtà della dirigenza pubblica italiana.
Dal 4 maggio in poi una sentenza di condanna anche non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione (tanto per intenderci, quelli del libro II titolo II capo I Codice penale, tra cui: corruzione, concussione, peculato, abuso d’ufficio, rifiuto di atti d’ufficio, interruzione di pubblico servizio) impedirà il conferimento di incarichi dirigenziali e di vertice di qualsiasi tipo al soggetto che ne è stato colpito.
Il capitolo delle “inconferibilità” del Dlgs 39/2013 colpisce sia per l’ampiezza del suo ambito applicativo, che interessa non solo amministrazioni statali e sue articolazioni territoriali (Regioni, Province e Comuni che hanno tre mesi per adeguarsi, scaduti i quali interverrà in via sostitutiva lo Stato) ma anche gli enti di diritto privato che svolgono funzioni amministrative controllati da una PA., sia per il rigore delle sue prescrizioni. Rigore, tanto nei presupposti, essendo sufficiente anche una condanna di primo grado – tranne ovviamente il caso in cui venga ribaltata nel successivo grado di giudizio con conseguente venir meno dell’inconferibilità -, quanto nella durata.
La regola generale prevede uno stop di cinque anni, riducibile solo per condanne per i reati meno gravi. Una condanna per peculato, concussione, corruzione o corruzione in atti giudiziari comporta un’inconferibilità di durata doppia rispetto alla pena principale nel limite massimo dei 5 anni. Se invece la condanna contempla anche la pena accessoria dell’interdizione ai pubblici uffici, la durata dell’esclusione si conforma alla durata della pena accessoria, e quindi può essere anche perpetua.
Infine, è previsto un doppio sistema di controlli: sul versante interno, vigila il responsabile anticorruzione che contesta la violazione all’interessato e segnala ai controllori esterni (Autorità nazionale anticorruzione, Antitrust e Corte dei Conti) la vicenda. Chi ha conferito l’incarico risponderà anche delle conseguenze economiche degli atti adottati e per tre mesi non potrà più procedere ad affidamenti di incarichi. Chi invece è stato colpito dalla condanna, se dirigente di ruolo , potrà svolgere solo incarichi che non prevedano gestione di risorse o acquisti di beni e servizi, altrimenti verrà messo a disposizione senza incarico; se esterno, il suo incarico sarà sospeso o cancellato del tutto.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al testo integrale del Dlgs n. 39/2013.