Il Trib Roma boccia il licenziamento di dirigente per la spending review

Con ordinanza n. 47708 del 22 aprile 2013, la sezione lavoro del Tribunale di Roma ha posto un significativo freno all’applicazione del decreto sulla spending review (DL n. 35/2012, conv. in L. n. 135/2012), nella parte in cui consente alle pubbliche amministrazioni di ridurre la spesa per il costo del lavoro, procedendo ad una revisione delle dotazioni organiche che può comportare anche la risoluzione dei rapporti di lavoro in eccedenza. Il Giudice del Lavoro capitolino infatti, ha affermato che le esigenze di contenimento della spesa pubblica consacrate nella legge da sole non rappresentano una sufficiente giustificazione per il licenziamento anticipato di un dirigente assunto a tempo determinato.

Nella fattispecie è stato accolto il ricorso presentato da una dirigente a tempo determinato della Presidenza del Consiglio dei Ministri che aveva subito la revoca anticipata dell’incarico per effetto dell’applicazione delle norme sulla spending review e, a seguito dell’accoglimento, ha ottenuto l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro fino alla scadenza pattuita.

La revoca anticipata dell’incarico dirigenziale, anche se a tempo determinato, rappresenterebbe non solo una lesione del diritto alla permanenza in servizio ma, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di spoil system, sarebbe anche in contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost. I principi costituzionali di continuità dell’azione amministrativa e di buon andamento dell’azione amministrativa ostano alla legittimità di norme che cagionino alla cessazione automatica degli incarichi dirigenziali, senza alcuna possibilità di contraddittorio con l’amministrazione datrice di lavoro. In buona sostanza, le cautele elaborate dalla giurisprudenza della Consulta contro lo spoil system sono validi tanto per i dirigenti di ruolo quanto per i dirigenti ad tempus.

Pertanto, conclude il Giudice del Lavoro “la revoca dell’incarico dirigenziale, anche nei confronti di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, come nel caso di specie, deve avvenire soltanto dopo che sia assicurato un necessario procedimento di confronto dialettico tra le parti, nell’ambito del quale, da un lato, l’amministrazione esterni le ragioni per le quali ritenga di non poter consentire la prosecuzione dell’incarico e il dirigente possa far valere il proprio diritto di difesa”.

Il riferimento è alla possibilità per il dipendente pubblico di evidenziare le proprie capacità e i risultati raggiunti in relazione alle previsioni del contratto individuale di lavoro stipulato tra le parti, che quindi implicitamente rappresenterebbero ragioni prevalenti rispetto alle esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale dell’ordinanza in commento (Trib. Roma, sez Lavoro, ord. n. 47708 del 22 aprile 2013).

Redazione

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