Reti di Impresa e appalti, le indicazioni dell’Avcp

E’ scaduto il 15 aprile scorso il termine per inviare all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici le osservazioni, da parte degli operatori del mercato e delle amministrazioni coinvolte, in merito alla consultazione avviata dall’Autorità sul testo della futura determinazione inerente alle recenti “Misure per la partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti pubblici”.

In accoglimento infatti delle segnalazione n. 2 del 27 settembre 2012 dell’Avcp, è stato emanato il d.l. 18 ottobre, 2012, n. 179 (“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, meglio noto come Decreto Sviluppo-bis), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che novella il Codice dei Contratti aprendo la strada del mercato degli appalti anche alle reti di impresa.

Il nuovo art. 34, comma 1, lett. e-bis), ammette a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici «le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33»; la medesima disposizione aggiunge anche che «si applicano le disposizioni dell’articolo 37».

Data la rilevanza ed il carattere innovativo dell’intervento, l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ha fornito così le prime indicazioni concrete per la partecipazione alle gare.

Le istruzioni sono contenute proprio nella bozza di determinazione sottoposta a consultazione.

L’Autorità sottolinea in primis come l’obiettivo di partecipare alle gare debba essere ben individuato dalle imprese firmatarie del contratto di rete, tanto da dover essere inserito «come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune». Inoltre tutte le imprese interessate a partecipare alle gare devono possedere i requisiti generali previsti dal codice contratti. Una precisazione sui requisiti speciali, per i quali valgono le stesse regole dei raggruppamenti temporanei di impresa, ovvero il divieto di partecipazione in forma individuale per le imprese impegnate nella stessa procedura tramite la rete.

Sulle procedure che le reti di impresa dovranno seguire in concreto per partecipare alle gare, l’Autorità indivia tre strade, a seconda del grado di strutturazione della rete, e cioè se la rete sia dotata di soggettività giuridica e organo di rappresentanza, oppure di rappresentanza comune, ma senza soggettività giuridica, o infine se la rete sia priva anche di organo di rappresentanza.

In caso di rete di impresa con soggettività giuridica e organo di rappresentanza, la domanda di partecipazione presentata dall’organo di rappresentanza comune impegna tutte le imprese aderenti al contratto, salvo la possibilità di indicare gara per gara la composizione del gruppo di imprenditori intenzionati ad acquisire l’appalto. L’Avcp evidenzia però come l’indicazione delle quote di partecipazione debba essere specificata nell’offerta, al fine di agevolare la verifica dei requisiti. Qualora questa manchi, s’incorre nell’esclusione.

Per le reti dotate di rappresentanza ma senza soggettività giuridica, la volontà di partecipare alla gara dovrà essere confermata dalle singole imprese tramite la sottoscrizione dell’offerta. Ma in questo caso è necessario che il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o con firma digitale autenticata. In mancanza di questi requisiti di forma «sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata».

Infine per le reti senza rappresentanza comune si applicano le regole stabilite dal codice degli appalti per i raggruppamenti di impresa, e in particolare quella che esige che il mandato deve essere conferito all’impresa rappresentante e debba essere redatto con un scrittura privata, autenticata solo nel caso di imprese con contratto stipulato tramite firma digitale.

L’Authority si sofferma anche sulla responsabilità solidale all’interno delle reti di impresa, specificando che essa vale solo per chi partecipa alla gara e non si estende a tutti i partecipanti al contratto di rete. Infine, l’Avcp precisa che l’eventuale uscita di un’impresa dal contratto di rete non ha effetto ai fini dell’appalto: “E’ consentita l’uscita dalla rete ma non dall’aggregazione/Rti per conto del quale è stato sottoscritto il contratto con la stazione appaltante”, si legge nel documento.

Qui il progetto di atto di determinazione dell’Autorità di Vigilanza.

Qui lo speciale Reti di Impresa, con tutti i documenti utili e i pareri raccolti dall’Avcp

Redazione

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