Con sentenza n. 83 del 6 maggio 2013 la Consulta interviene nuovamente sul regime normativo dei professori universitari. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 della L. n. 240/2010 (“collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori”) che escludeva la facoltà – riconosciuta in generale a tutti i pubblici dipendenti – di concedere la proroga biennale del rapporto di lavoro dei docenti universitari, dopo il raggiungimento dei requisiti per il collocamento in pensione.
La questione di illegittimità costituzionale è stata sollevata dal Consiglio di Stato con riguardo a tre norme della Carta costituzionale:
- art. 3 Cost, per la lamentata irragionevolezza della deroga introdotta per i docenti universitari, non essendo la stessa sorretta da una ragione giustificatrice adeguata e proporzionata alla finalità perseguita (consistente fondamentalmente nell’esigenza di favorire il ricambio generazionale dell’insegnamento universitario in favore dei docenti più giovani);
- artt. 97 (principio del buon andamento) e 33 (principio dell’autonomia universitaria), nella misura in cui priva le Università di ogni potere valutativo in ordine alla possibilità di accogliere le istanza di trattenimento in servizio presentate dal personale docente, anche qualora tale prolungamento risulti funzionale a specifiche esigenze organizzative, didattiche o di ricerca.
La Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole, e quindi in contrasto con l’art. 3 Cost, l’esclusione normativa dell’istituto del trattenimento in servizio per i professori universitari, che pertanto possono chiedere di restare in servizio per un ulteriore biennio dopo il raggiungimento dei requisiti pensionistici.
L’assenza di idonee ragioni giustificatrici della norma in questione viene argomentata dalla Consulta con un duplice ordine di considerazioni: da un lato, l’impossibilità di utilizzare esperienze professionali ancora valide non può fondarsi su generiche esigenze di contenimento finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica che poi risultino applicate ad un settore professionale numericamente ristretto; dall’altro lo stesso interesse ad un ricambio generazionale del personale docente deve necessariamente esser bilanciato con la contrapposta esigenza di mantenere in servizio docenti in grado di dare un positivo contributo proprio per la particolare esperienza professionale acquisita.
Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della sentenza della Corte Costituzionale n. 83 del 6 maggio 2013.