Non medici: secondo biennio economico 2000-2001

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO QUADRIENNIO 1998-2001 DELL’AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Parte economica biennio 2000-2001

A seguito del parere favorevole espresso in data 5 maggio 2000 dal Comitato di Settore sul testo dell’accordo relativo al CCNL del secondo biennio economico 2000-2001 dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N. nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data 6 giugno 2000, sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 8 giugno 2000 alle ore 17,30 ha avuto luogo l’incontro tra:
L’ARAN:
nella persona del Presidente – Prof. Carlo Dell’Aringa
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
OO.SS. di categoria Confederazioni sindacali
SNABI SDS
AUPI CONFEDIR
SINAFO
CGIL FP Sanità CGIL
FIST CISL – COSIADI CISL
CIDA / SIDIRSS CIDA
UIL Sanità UIL
Al termine della riunione, le parti, dopo aver dato corso alla correzione degli errori materiali di seguito elencati, hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo alla dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del S.S.N. biennio economico 2000-2001.
II biennio di parte economica 2000-2001
Art. 3, comma 1 : sostituire art. 41 con art. 42;
Art. 4, comma 3 : sostituire art. 57 con art. 55;
Art. 5: art. 27 … del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000;
Art. 5, comma 3 ultimo punto: Dirigenti con esperienza professionale nel SSN sino a 5 anni;
Art. 5, comma 5: precisare dopo art. 31 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000;
Art. 5, comma 6: precisare dopo art. 32, comma 2 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000;
Art. 7, comma 1: sostituire art. 30 con art. 29;
Tavola 3 corretta con nota (6) per errori materiali dovuti al mancato coordinamento di essa con il testo dell’art. 40 del CCNL 1998-2001 di parte normativa.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 1998-2001

Parte economica biennio 2000-2001

Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto concerne il secondo biennio economico – 1 gennaio 2000 – 31 dicembre 2001 – del CCNL relativo al quadriennio1998-2001.
2. Gli effetti economici del presente contratto, secondo i criteri di cui all’art. 49 del CCNL relativo al quadriennio 1998-2001 per la parte normativa ed al primo biennio di parte economica 1998-1999, stipulato in data 8 giugno 2000, si applicano ai dirigenti già in servizio presso le aziende alla data del 1 gennaio 2000 ovvero assunti successivamente.
3. Per le semplificazioni del testo del presente contratto si rinvia all’art. 1 del CCNL indicato nel comma 2.
CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E DEI DIRIGENTI DEI RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO
Art. 2
Incrementi contrattuali e stipendio tabellare
1. Dal 1 luglio 2000 al 30 giugno 2001, l’incremento mensile lordo degli stipendi tabellari previsti per il livello unico dei dirigenti della presente area negoziale dagli artt. 36 e 37 del CCNL relativo al I biennio economico 1998-1999, stipulato in data 8 giugno 2000, é di L.50.000.
2. Dal 1 luglio 2001 ai dirigenti del comma 1 é corrisposto l’incremento mensile lordo di L.96.000, che riassorbe il precedente.
3. Lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, dei dirigenti di cui al comma 1 é così stabilito:
dal 1 luglio 2000 dal 1 luglio 2001
L.38.232.000 L.38.784.000
Art. 3
Equiparazione
1. In applicazione di quanto previsto dalla norma di rinvio contenuta nell’art. 42, comma 1 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, la retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti della presente area negoziale, in servizio alla data del 5 dicembre 1996 nelle posizioni funzionali di ex IX livello qualificato e non dell’ex DPR. 384/1990, con cinque anni di anzianità al 1 febbraio 2001, con la medesima decorrenza, é equiparata a quella dell’ex X livello non qualificato dello stesso DPR. Dalla predetta data la retribuzione di posizione minima dei dirigenti dei ruoli sottoindicati é, pertanto, così rideterminata:
sanitario amministrativo tecnico e professionale
– parte fissa: L.6.450.000; L.2.000.000; L.2.000.000
– parte variabile: L.9.349.000; L.9.102.000; L.9.035.000
2. Per gli ingegneri, architetti e geologi di cui alla tabella allegato 1 al CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996 – 1997, come modificata dall’art. 2 del CCNL 4 marzo 1997, la componente fissa della retribuzione di posizione é confermata in L.4.955.000 e la componente variabile, già di L.3.929.000, per effetto del presente articolo é rideterminata in L.6.080.000, per complessive L.11.035.000.
3. La retribuzione di posizione di cui ai commi 1 e 2 spetta per intero, detratto quanto già previsto dalla tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996-1997 e successive modificazioni, ai dirigenti tuttora in servizio, ai quali l’azienda – dopo l’entrata in vigore del contratto citato – non abbia attribuito una retribuzione di posizione superiore al minimo; nei casi in cui la retribuzione di posizione sia superiore al minimo contrattuale ma inferiore a quella del comma 1, l’azienda provvede al relativo conguaglio mentre nel caso sia superiore a quella del comma 1 ovvero al dirigente sia stato conferito l’incarico di struttura complessa, nulla é dovuto allo stesso.
4. Per i dirigenti di cui al comma 1 che alla data del 1 febbraio 2001 non avessero ancora compiuto cinque anni di servizio, l’equiparazione opera al compimento del quinto anno che avviene nell’arco di vigenza del presente contratto. Ferma rimanendo la componente di parte fissa della retribuzione di posizione minima contrattuale, la parte variabile spettante agli stessi, dal 1 febbraio 2001 é così rideterminata:
sanitario amministrativo tecnico e professionale
– parte variabile: L.4.194.000; L.4.087.000; L.3.888.000
5. Sono fatti salvi i casi in cui l’azienda abbia già conferito ai dirigenti del comma 3 incarichi di maggior valore economico rispetto al minimo contrattuale di cui all’art. 40, comma 11 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. Il relativo conguaglio, ove necessario, opera con le modalità del comma 2 sia al 1 febbraio 2001 che al compimento del quinto anno.
6. Con i commi 1, 2 e 3 le parti considerano definitivamente conclusa la vertenza relativa all’equiparazione dei dirigenti di cui al presente articolo.
7. All’incremento della retribuzione di posizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede con le risorse dei fondi dell’art. 8.
8. La retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo fa parte del trattamento fondamentale di cui all’art. 35, comma 1 Lett. A) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, in quanto sostituisce quella già prevista nella tabella allegato 1 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996-1997.
Art. 4
Retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti di nuova assunzione
1. Per i dirigenti della presente area, assunti dal 6 dicembre 1996 in poi, cui non si applicano i benefici dell’art. 3, a decorrere dal 1 febbraio 2001, la retribuzione di posizione minima contrattuale corrisponde ai seguenti valori:
Ruolo sanitario amministrativo tecnico e professionale
– parte fissa: L.2.000.000; L.2.000.000; L.2.000.000
– parte variabile: L.4.194.000; L.4.087.000; L.3.888.000
2. I dirigenti del comma 1 raggiungono la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all’art. 3, comma 1, al compimento del quinto anno di attività, previa verifica positiva da parte del Collegio Tecnico di cui all’art. 31 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000. In caso di verifica negativa, fatta salva l’applicazione dell’art. 34 dello stesso CCNL, l’adeguamento avrà luogo al superamento di quella triennale successiva. L’applicazione della presente clausola al personale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo é condizionata all’attuazione anche per detti dirigenti dei meccanismi di verifica di cui all’art. 31, comma 4 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000.
3. Nei casi in cui l’azienda, sulla base dell’art. 55, comma 6 del CCNL del 5 dicembre 1996, abbia già conferito incarico di valore economico superiore al minimo contrattuale, si applica l’art. 3, comma 4.
4. All’incremento della retribuzione di posizione di cui al comma 1 si provvede con le risorse dei fondi dell’art. 8.
5. La retribuzione minima contrattuale di cui al presente articolo fa parte del trattamento fondamentale di cui all’art. 35, comma 1 Lett. A) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, in quanto sostituisce quella già prevista nella tabella allegato 1 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996-1997.
Art. 5
Indennità di esclusività del rapporto di lavoro
1. In applicazione di quanto previsto dalla norma di rinvio contenuta nell’art. 42 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, con la presente clausola viene disciplinata, a decorrere dal 1 gennaio 2000, l’indennità per l’esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario.
2. L’indennità di esclusività, fissa e ricorrente, é corrisposta per tredici mensilità. Essa costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali.
3. L’indennità di esclusività del rapporto di lavoro, che non determina forme di automatismo, é fissata nelle seguenti misure annue lorde:
– Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa L.31.994.000
– Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni L.22.856.000
– Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni L.9.821.000
– Dirigente con esperienza Professionale nel SSN sino a cinque anni L.2.900.000
4. L’esperienza professionale di cui al comma 3 é quella maturata al 31 dicembre 1999.
5. Il passaggio alla fascia superiore dell’indennità, per i dirigenti cui non é conferito l’incarico di direzione di struttura complessa, é condizionato all’esito positivo della verifica triennale di cui all’art. 31, comma 2 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. In caso di mancato superamento essa sarà attribuita alla successiva verifica triennale se positiva. Il mancato rinnovo dell’incarico di direzione di struttura complessa determina l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore.
6. In caso di non coincidenza dei tempi tra la verifica e la maturazione dell’esperienza professionale, la verifica é anticipata dall’azienda al trimestre immediatamente successivo al conseguimento del requisito ed é effettuata, con le stesse modalità previste dagli art. 31 e 32 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000.
L’indennità – se la verifica é positiva – decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell’esperienza richiesta.
7. Nella prima applicazione l’indennità é finanziata con le seguenti risorse derivanti:
A) A livello nazionale:
1) dall’art. 72, comma 15, L. 448/1998;
2) dall’art. 28, commi 8, 10 e seguenti, della legge 488/1999.
B) A livello regionale:
1) dall’1,2 % del monte salari annuo aziendale, calcolato con riferimento al 1997, quale risorsa aggiuntiva messa a disposizione delle Regioni, ai sensi degli artt. 4 e 13 del d.lgs. n. 502 del 1992, a decorrere dall’1 gennaio 2000.
C) A livello aziendale:
1) dai risparmi derivanti dall’applicazione dei commi 4, 5 e 12 dell’art. 72 della legge 448/1998.
8. Per effetto della diversa distribuzione dei dirigenti nelle aziende in rapporto all’esperienza professionale nonché dei risparmi citati nella lettera C) del comma precedente e per l’attribuzione delle risorse aggiuntive di cui alla lettera B) dello stesso comma, si procede alla ripartizione delle predette risorse in sede regionale nell’ambito delle procedure di perequazione previste dall’art. 7 senza pregiudizio per la corresponsione dell’indennità di esclusività di rapporto alle scadenze previste dal comma 3.
9. Alla corresponsione dell’indennità ai dirigenti che revochino l’opzione per il rapporto non esclusivo successivamente al 14 marzo 2000, provvede l’azienda con le risorse del proprio bilancio, attribuendo nel primo inserimento – che decorre comunque dal primo gennaio dell’anno successivo alla revoca ai sensi dell’art. 48 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 – la misura corrispondente all’esperienza professionale di cui al comma 3. Al personale di nuova assunzione compete la misura iniziale dell’indennità. A coloro che hanno optato per il rapporto esclusivo nel periodo ricompreso tra l’1 gennaio ed il 14 marzo 2000, l’indennità decorre dalla data dell’opzione.
10. L’indennità di esclusività goduta é mantenuta anche nel trasferimento o vincita di concorso in altra azienda o ente del comparto, fatto salvo il caso di conferimento di incarico di direzione di struttura complessa in cui é attribuita nella misura più elevata.
CAPO III
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DEL RUOLO SANITARIO CON RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO
Art. 6
Trattamento economico fondamentale
1. Il trattamento economico fondamentale dei dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo di cui all’art. 46 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, é confermato e segue la dinamica degli incrementi contrattuali prevista per i dirigenti cui si riferisce.
Art. 7
Effetti dei benefici economici
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione del presente contratto – hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di servizio, sull’indennità alimentare di cui all’art. 29, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti fissa e variabile in godimento, alla indennità di cui art. 38, all’assegno personale previsto dall’art. 39, comma 1, all’indennità di cui all’art. 41 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed all’indennità di cui all’art. 5 del presente contratto.
3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dei commi 1 e 2 nonché gli incrementi di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente comma. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall’art. 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale – parte fissa e variabile – indicata nella tabella allegato 1 al CCNL del 5 dicembre 1996 – II biennio economico 1996-1997 e, per le modifiche alla stessa apportate dagli artt. 3 e 4 del presente contratto, tenuto conto delle relative cadenze temporali.
CAPO IV
I FONDI AZIENDALI
Art. 8
Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
1. I fondi previsti dall’art. 50 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 per il finanziamento della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico nei casi in cui é mantenuto a titolo personale nonché dell’indennità di incarico di direzione di struttura complessa, sono confermati. Il loro ammontare é quello consolidato al 31.12.1999, comprensivo, in ragione d’anno degli incrementi previsti a tale scadenza.
2. Il fondo previsto dall’art. 50, comma 2, del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 per la dirigenza del ruolo sanitario, continua ad essere integrato dalle seguenti risorse:
a) a decorrere dal 1 gennaio 2000 da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa, nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio;
b) risorse derivanti dal fondo dell’art. 9. comma 1 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell’organizzazione dei servizi – anche a parità di organico. Le risorse sono attribuite al fondo tenuto conto del ruolo di provenienza del personale interessato della riorganizzazione;
c) gli assegni personali di cui all’art. 39 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 che confluiscono nel fondo dei dirigenti sanitari;
d) a decorrere dal 1 luglio 2000 dalle risorse relative allo specifico trattamento economico di cui all’art. 47, comma 3.
Il fondo del comma 2 é, altresì, incrementato, in ragione d’anno:
a) a decorrere dal 1 luglio 2000 di una quota, in ragione d’anno, pari allo 0,34% del monte salari annuo della dirigenza del ruolo sanitario, calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999;
b) a decorrere dal 1 luglio 2001 di una quota, in ragione d’anno, pari allo 0,31% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999;
c) a decorrere dal 1 luglio 2000 con le risorse di cui all’art. 47, commi 3 e 6 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000;
d) dall’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall’1 gennaio 2000.
3. Il fondo previsto dall’art. 50, comma 3 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 per la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo continua ad essere integrato dalle seguenti risorse:
a) da risorse derivanti dal fondo dell’art. 9. comma 1 in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell’organizzazione dei servizi .- anche a parità di organico. Le risorse sono attribuite al fondo tenuto conto del ruolo di provenienza del personale interessato della riorganizzazione;
b) dal maturato economico di cui all’art. 44 comma 2 lett. b) del CCNL 5 dicembre 1996 dei dirigenti cessati dal servizio a decorrere dall’1 gennaio 2000;
c) dall’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio a decorrere dall’1 gennaio 2000.
Il fondo é altresì incrementato, in ragione d’anno:
a) a decorrere dal 1 luglio 2000 di una quota, in ragione d’anno, pari allo 7% del monte salari annuo della dirigenza interessata, calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999;
b) a decorrere dal 1 luglio 2001 di una quota, in ragione d’anno, pari allo 5% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999.
Dal 1 gennaio 2000 la quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica della dirigenza dei tre ruoli prevista dall’art. 50, comma 3 lett. a) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 é ulteriormente incrementabile sino al 15% massimo per l’applicazione dell’art. 11 comma 3, nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio, con le procedure dell’art. 7, comma 1 lett. c) del citato CCNL.
4. Al fine di dare applicazione agli artt. 3 e 4, a decorrere dal 1 febbraio 2001 il fondo del comma 2 – per i dirigenti sanitari – utilizza le risorse di cui allo 0,94% già ad esso assegnate ed appositamente accantonate, ai sensi dell’art. 50, comma 2 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed il fondo previsto dal comma 3 – per i dirigenti degli altri ruoli – a decorrere dal 1 febbraio 2001 utilizza le risorse di cui all’art. 52, comma 7 (pari all’1,2% del monte salari annuo aziendale, calcolato con riferimento al 1997) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. Per tutti i ruoli sono, altresì, utilizzate con la stessa decorrenza le risorse derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità dei rispettivi dirigenti cessati dal servizio, confluite nei fondi medesimi dal 1 gennaio 1998, e da ulteriori risorse aggiuntive regionali in misura percentuale, pari all’1,7% del monte salari 1999 relativo alla dirigenza della presente area negoziale. L’incremento complessivo é pari a L.5.413.000 medie annue lorde pro-capite per ogni dirigente di ex IX livello in servizio alla data del 5 dicembre 1996, di cui L.3.311.000 destinate all’applicazione dell’art. 3 e per la parte residua all’attuazione degli artt. 4 e 11, comma 3.
5. Al fine di garantire una omogenea e congrua distribuzione dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio a causa della loro diversa distribuzione tra le aziende nonché ai fini della integrazione dei fondi con le risorse regionali, l’incremento dei fondi di ciascuna azienda previsto al comma 4 sarà assicurato previa perequazione e compensazione a livello regionale con le modalità indicate nell’art. 7, lett. c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. Le risorse residue dopo l’applicazione del comma 4 rimangono accreditate ai relativi fondi per le altre finalità cui gli stessi sovraintendono.
Art. 9
Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale
1. Nulla é innovato per quanto attiene il fondo previsto dall’art. 51 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro. Il suo ammontare é quello consolidato al 31.12.1999.
2. É confermato quanto previsto dall’art. 52 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000, per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità delle prestazioni per i dirigenti dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale. L’ammontare dei fondi é quello consolidato al 31.12.1999 nel rispetto delle regole stabilite con l’art. 52, comma 4 citato. L’incremento annuo dei fondi di risultato dell’1% di cui al comma 5, lettera b) dell’art. 52 continua ad operare, a decorrere dal 1 gennaio 2000, alle medesime condizioni e caratteristiche previste nella clausola richiamata mentre l’incremento del comma 7, dal 1 gennaio 2000 confluisce, per i dirigenti del ruolo sanitario, nel finanziamento dell’indennità dell’art. 5 e, per i dirigenti degli altri ruoli, dall’1 febbraio 2001 nel fondo dell’art. 8, commi 3 e 4 per le finalità previste dalle medesime clausole.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11
Disposizioni particolari
1. Nell’arco di vigenza contrattuale, qualora le somme stanziate per il finanziamento dei fondi di cui agli artt. 9 e 10 non siano utilizzate nel rispettivo esercizio economico, sono riassegnate nell’esercizio dell’anno successivo ai fondi di pertinenza.
2. Rimangono in vigore tutte le disposizioni di carattere economico previste dal CCNL stipulato in data giugno 2000, non modificate dal presente contratto.
3. Per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, i criteri di cui all’art. 50, comma 2 del CCNL 5 dicembre 1996 sono integrati nel senso che, eccetto i casi in cui trovi applicazione l’art. 66, comma 3 del contratto stipulato in data 8 giugno 2000, la totale disponibilità costituisce un elemento necessario di integrazione con le attività della dirigenza sanitaria e, rappresentando una caratteristica fondamentale e peculiare del proprio rapporto di lavoro, deve essere presa in considerazione nella definizione della retribuzione di posizione – parte variabile – con un incremento di L.2.900.000 annue lorde, a cui si provvede dall’1.1.2000 con le risorse del fondo di cui all’art. 8, comma 3 appositamente finalizzate. Tale integrazione compete ai dirigenti di nuova assunzione solo dopo il compimento del quinquennio di attività e positivo superamento della verifica prevista dall’art. 31, comma 4 e 32 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. In caso di non coincidenza dei tempi tra la verifica e la maturazione dell’esperienza professionale, la verifica é anticipata dall’azienda al trimestre immediatamente successivo al conseguimento del requisito. L’indennità – se la verifica é positiva – decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell’esperienza richiesta.
4. Con riferimento alle norme in cui é richiesta esperienza professionale si deve intendere:
a) ai fini del compimento del quinquennio di attività di cui all’art. 4 ed al comma 3 del presente articolo, l’anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente del SSN con rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità anche se prestato in aziende o enti diversi del comparto;
b) ai fini dell’applicazione degli artt. 3 e 5 l’anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti diversi del comparto.

Tabelle

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento all’art. 9, al fine di esplicitare meglio la propria volontà, le parti concordano che le risorse utilizzabili per l’equiparazione di cui ai commi 3 e 4 della norma sono esclusivamente quelle derivanti dalla RIA dei dirigenti cessati dal servizio, che le citate clausole finalizzano a tale scopo. Ne consegue che le altre risorse attribuite al fondo, ivi compresi gli incrementi derivanti dal finanziamento contrattuale nazionale, non devono, quindi, concorrere all’applicazione dei commi 3 e 4 citati ma devono essere utilizzate esclusivamente per le altre finalità cui il fondo stesso sovrintende.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti concordano che, nelle aziende ove non siano stati conferiti gli incarichi, ai sensi del CCNL 5 dicembre 1996, la corrispondenza degli incarichi di cui al presente contratto viene effettuata con riferimento alla tabella allegato 1 del CCNL 5 dicembre 1996 Il biennio economico 1996-1997, che rinvia alle posizioni giuridiche di provenienza.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
L’esperienza professionale richiesta ai dirigenti del ruolo sanitario dall’art. 11, comma 4 deve essere maturata nel profilo di appartenenza anche ove questo sia articolato in più discipline.

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