Decreto pagamenti PA: guida al testo dei principali emendamenti

La Camera ha approvato oggi il disegno di legge di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali” (n. 676 AC). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. L’approvazione definitiva è prevista entro il 7 giugno.

Vediamo quali sono i principali emendamenti approvati durante la seduta della Commissione bilancio alla Camera dei deputati e approdati in Aula ieri (14 maggio):

  1. DURC RETRODATATO: nell’originaria stesura del DL n. 35/2013 era previsto che le imprese per poter ottenere il Durc (Documento unico di regolarità contributiva, indispensabile per la partecipazione all gare d’appalto) dovevano aspettare che la compensazione tra debiti e crediti nei confronti delle pa fosse diventata effettiva. L’emendamento invece è nel senso di consentire il rilascio del Durc già a partire dalla data di emissione della fattura che certifica il rapporto di debito-credito. È in questo momento infatti che le imprese risultano idonee a beneficiare della successiva compensazione, senza dover attendere gli ulteriori 12-18 mesi necessari a renderla effettiva, e potranno partecipare sin da subito alle gare d’appalto.
  2. ANAGRAFE DELLA SPESA PER LA PA: previsto un sistema di monitoraggio dei debiti scaduti della pa nei confronti dei propri fornitori. In particolare, dal 1° gennaio 2014 le amministrazioni saranno tenute a comunicare al MEF, entro il 30 aprile di ogni anno, l’elenco dei debiti e crediti di cui sono titolari, al pari di ogni contribuente. Ai dirigenti inadempienti o ritardatari saranno applicate le relative sanzioni.
  3. MODULI APPOSITI: il contribuente creditore della della pubblica amministrazione dovrà compilare un modulo di certificazione appositamente previsto dal MEF per segnalare il proprio credito in sede di dichiarazione dei redditi.
  4. ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: potranno stipulare delle convenzioni con il MEF che consentiranno loro di trasmettere le comunicazioni circa la situazione creditoria o debitoria in cui versa la pubblica amministrazione.
  5. TERMINE PER I CONTROLLI: spostato dal 30 giugno al 31 luglio il termine entro il quale il MEF può effettuare controlli sui singoli enti pubblici circa l’effettivo utilizzo in compensazione delle risorse finanziarie elargite.
  6. TERMINE PER I PAGAMENTI: fissato in 30 giorni il termine entro il quale la pubblica amministrazione deve provvedere ad effettuare i pagamenti alle imprese e ai professionisti. Il termine decorre dal momento in cui il soggetto pubblico entra in possesso della liquidità.
  7. AGEVOLATA LA RISOLUZIONE DEI CONTRATTI: le imprese potranno agire per la risoluzione del contratto di appalto quando l’ammontare delle rate di acconto non pagate raggiunge la soglia del 15% dell’importo dell’opera appaltata (oggi, invece, la soglia di liberazione delle imprese è fissata al 25%).

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla tabella di confronto tra il testo originario del decreto legge ed il testo risultante dalla modifiche approvate in sede di Commissione, pubblicata sul sito della Camera.

Redazione

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