Nelle spese di giudizio non c’è spazio per la restituzione del contributo unificato

Con sentenza n. 2388 del 2 maggio 2013, il Consiglio di Stato, nell’affrontare la questione generale dell’individuazione dei presupposti per ottenere da un pubblica amministrazione il risarcimento dei danni patiti, è stato chiamato a pronunciarsi anche sul connesso problema della possibilità o meno, nel caso di accoglimento del ricorso, di ricomprendere tra le spese del giudizio la restituzione del contributo unificato.

Si tratta di un tema molto delicato e particolarmente attuale, specie alla luce del sensibile aumento degli importi previsto dalla legge di stabilità per il 2013 (L. n. 228/2012).

Nel caso di specie l’impresa ricorrente, solo parzialmente soccombente in primo grado, impugnava il capo della sentenza del Tar Marche n. 225/2008 nella parte in cui aveva liquidato le spese del giudizio in misura inferiore all’ammontare del contributo unificato, lamentandone l’illegittimità e l’ingiustizia.

Il Consiglio di Stato, premessi i limiti del suo sindacato in punto di condanna alle spese del giudizio, – il merito delle valutazioni del giudice di prime cure esorbita dall’area del controllo di legittimità rimesso al giudice d’appello, tranne che nelle ipotesi di statuizioni macroscopicamente irragionevoli o illogiche come ad es. la condanna alle spese della parte vittoriosa – ha affermato che: Nelle spese di giudizio liquidate dal giudice non può essere ricompresa anche la restituzione del contributo unificato, nel caso di accoglimento della domanda o del ricorso, atteso che detto contributo, ai sensi del comma 6 bis dell’art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è oggetto di una obbligazione ex lege sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare”.

Posto che una cosa sono le spese del giudizio e altra cosa sono le spese di giustizia (tra le quali vi è il contributo unificato), la statuizione in esame è destinata a sollevare numerose perplessità tra gli addetti ai lavori, specie considerando il chiaro tenore dell’art. 13 comma 6-bis del DPR n. 115/2002 (T.U. Spese di giustizia) che testualmente recita: “(…) L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza”.

Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della sentenza in commento (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2388 del 2 maggio 2013).

Redazione

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