Il CCNQ 23 gennaio 2001

AGENZIA
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto
collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione
ed arbitrato ai sensi degli articoli 59-bis, 69 e 69-bis del decreto
legislativo n. 29/1993, nonche’ dell’art. 412-ter del codice di
procedura civile (G.U. 13.2.2001 n. 36)

A
seguito del parere favorevole espresso dall’organismo di
coordinamento intersettoriale sul testo di accordo relativo al
contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di
conciliazione ed arbitrato, ai sensi degli articoli 59-bis, 69 e
69-bis del decreto legislativo n. 29/1993 nonche’ dell’art. 412-ter
del codice di procedura civile, nonche’ della certificazione della
Corte dei conti sull’attendibilita’ dei costi quantificati per il
medesimo e sulla loro compatibilita’ con gli strumenti di
programmazione e bilancio, il giorno 23 gennaio 2001, presso la sede
dell’ARAN, ha avuto luogo l’incontro tra:

L’Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.Ra.N.) nella persona del presidente facente funzione, avv. Guido
Fantoni ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali:
CGIL – CISL – UIL – CISAL – CONFSAL – CIDA – CONFEDIR – COSMED.

Al
termine della riunione le parti hanno sottoscritto il contratto
collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione ed arbitrato
nel testo allegato.

Art.
1.

Principi
e norme di organizzazione

Il
presente accordo e’ attuativo dei principi di delega previsti
dall’art. 11, comma 4, lettera g) della legge n. 59/1997 e di quanto
previsto dagli articoli 412-ter e quater del codice di procedura
civile, come modificati dai decreti legislativi n. 80/1998 e n.
387/1998. In relazione a tali principi e disposizioni, il presente
accordo introduce e disciplina procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato quale fattore di decongestione e
alleggerimento del circuito giudiziario in grado, altresi’, di
garantire ai lavoratori pubblici e alle amministrazioni una
risoluzione celere ed adeguata delle controversie di lavoro,
funzionale non solo ad una giustizia realmente efficace ma anche ad
una riduzione dei costi sociali ed economici delle controversie
stesse.

Le
pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali promuovono
l’utilizzo dell’arbitrato ed agevolano il ricorso alle procedure
previste dal presente accordo. Le pubbliche amministrazioni, in
particolare, ritengono utile, per le ragioni sopra esposte e in
considerazione della sperimentalità dell’accordo, privilegiare
tale strumento.

Allo
scopo di assecondare e sviluppare l’attitudine dell’esperienza
innovativa avviata dal presente accordo a consolidare l’intero
edificio del diritto sindacale e del lavoro nel settore pubblico, le
parti istituiscono presso l’Aran un gruppo di lavoro permanente in
funzione di cabina di regia e così convengono di denominarlo.

La
cabina di regia dovrà sostenere l’avvio degli istituti
definiti nel presente accordo nonchè monitorare tutte le fasi
attuative del medesimo.

Per
la particolare rilevanza e novita’ della funzione arbitrale
nell’ambito del contenzioso del lavoro, in considerazione anche
dell’affidamento che le parti interessate ripongono in essa, la
cabina di regia dovrà sollecitamente progettare percorsi
formativi che garantiscano una adeguata preparazione degli arbitri.
In via provvisoria, in attesa dell’attivazione e dello svolgimento
dei predetti percorsi formativi, la cabina provvederà alla
compilazione di una lista di arbitri per l’utilizzo immediato delle
procedure di cui al presente accordo.

In
ogni caso le liste regionali di arbitri, di cui all’art. 5, hanno
carattere di residualità, nel senso che le parti vi
ricorreranno nei casi previsti nell’art. 5, comma 4, in caso di
mancato accordo fra le stesse sulla scelta dell’arbitro.

Lo
statuto della cabina di regia costituisce parte integrante del
presente accordo.

Art.
2.

Facoltatività
dell’arbitrato

1.
Restando fermo il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria,
le parti possono concordare, in alternativa, di deferire la
controversia ad un arbitro unico scelto di comune accordo, che deve
appartenere ad una delle categorie di cui all’art. 5, comma 4. Per
l’impugnazione del lodo arbitrale si applica l’art. 412-quater del
codice di procedura civile, e il comma 12 dell’art. 4 del presente
accordo.

Art.
3.

Designazione
dell’arbitro

1.
La richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere
comunicata con raccomandata con a.r. contenente una sommaria
prospettazione dei fatti e delle ragioni a fondamento della pretesa.

La
disponibilità della controparte ad accettarla deve essere
comunicata entro dieci giorni, con raccomandata con a.r. Entro i
successivi dieci giorni l’arbitro sara’ designato dalle parti.

2.
Entro lo stesso termine, in caso di mancato accordo l’arbitro sarà
designato mediante estrazione a sorte, alla presenza delle parti,
nell’ambito della lista dei designabili nell’ambito della regione di
cui all’art. 5, comma 2, a cura dell’ufficio di segreteria della
camera arbitrale stabile, qualora una delle parti non si avvalga
della facolta’ di revocare il consenso ad attivare la procedura.

3.
Ciascuna delle parti puo’ rifiutare l’arbitro sorteggiato, qualora il
medesimo abbia rapporti di parentela o affinità entro il
quarto grado con l’altra parte o motivi non sindacabili di
incompatibilità personale. Un secondo rifiuto consecutivo
comporta la rinuncia all’arbitrato, ferma restando la possibilita’ di
adire l’autorità giudiziaria.

4.
L’atto di accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro deve
essere depositato, a cura delle parti, presso la camera arbitrale
stabile entro cinque giorni dalla designazione comunque effettuata,
sotto pena di nullità del procedimento.

5.
Le parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la
camera arbitrale regionale di cui all’art. 5, comma 1, oppure,
dandone immediata comunicazione alla medesima, presso
l’amministrazione a cui appartiene il dipendente.

Art.
4.

Procedure
di conciliazione e arbitrato

1.
Quando le parti decidano di ricorrere alle procedure di conciliazione
e arbitrato disciplinate dal presente contratto, l’arbitro è
obbligatoriamente tenuto ad espletare un tentativo di conciliazione
che sostituisce e produce i medesimi effetti di quello previsto
dall’art. 69-bis del decreto legislativo n. 29/1993, salvo che questo
non sia gia’ stato espletato ai sensi del citato articolo.

2.
Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione sia stato
espletato anteriormente al ricorso all’arbitrato ai sensi dell’art.
69-bis del decreto legislativo n. 29/1993, non si applicano i commi
da 3 a 7 del presente articolo e la prima udienza deve svolgersi
entro trenta giorni dalla data di accettazione dell’incarico da parte
dell’arbitro. La parte istante deve depositare presso la sede
dell’arbitro la documentazione contenente la completa esposizione dei
fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa, la parte
resistente deve depositare la memoria difensiva con la quale prende
posizione in maniera precisa sui fatti affermati dall’istante e
propone tutte le sue difese in fatto e in diritto. Parte istante e
parte resistente devono effettuare il deposito delle predette
documentazioni rispettivamente entro il decimo giorno ed il ventesimo
giorno dalla data in cui l’arbitro ha accettato la designazione.

3.
Il tentativo è preceduto dal deposito presso la sede
dell’arbitro della documentazione contenente la completa esposizione
dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa nonche’
della memoria difensiva con la quale l’amministrazione prende
posizione in maniera precisa sui fatti affermati dall’istante e
propone tutte le sue difese in fatto e in diritto. Parte istante e
parte resistente devono effettuare il deposito della documentazione
di cui sopra rispettivamente entro il decimo giorno ed il ventesimo
giorno dalla data in cui l’arbitro ha accettato la designazione. La
comparizione personale delle parti davanti all’arbitro avra’ luogo
non oltre il trentesimo giorno dalla data in cui l’arbitro ha
accettato la designazione. Il tentativo di conciliazione deve
esaurirsi entro dieci giorni dalla data di comparizione.

4.
L’arbitro è tenuto a svolgere attività di impulso della
procedura conciliativa e a porre in essere ogni possibile tentativo
per una soluzione concordata e negoziata della controversia.

5.
Se la conciliazione riesce, si redige processo verbale ai sensi e per
gli effetti dell’art. 411, commi 1 e 3, codice di procedura civile.
L’atto deve essere tempestivamente trasmesso alla camera arbitrale
stabile, a cura dell’arbitro. Tutti gli elementi utili alla
definizione del contenuto dell’atto conciliativo rientrano negli
obblighi di funzionamento di cui all’art. 4. comma 14.

6.
Se la conciliazione non riesce l’arbitro, in funzione di conciliatore
formula una proposta, comprensiva di ogni costo, con gli effetti di
cui al comma 8 dell’art. 69-bis del decreto legislativo n. 29/1993.

7.
Se la proposta non viene accettata, l’arbitro fissa la prima udienza
per la trattazione contenziosa. La procedura conciliativa non
comporta costi aggiuntivi oltre quanto stabilito nell’atto
transattivo.

8.
L’arbitro puo’ dichiarare inammissibile la proposizione di fatti e
ragioni ulteriori rispetto alle risultanze del processo verbale della
mancata conciliazione, qualora ritenga che la tardivita’ dell’atto
non sia giustificata da circostanze sopravvenute oggettivamente
documentabili.

9.
Qualora l’arbitro ritenga che la definizione della controversia
dipenda dalla risoluzione in via pregiudiziale di una questione
concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione della
clausola di un contratto o accordo collettivo nazionale, ne informa
le parti e sospende il procedimento. Ove le parti non dichiarino per
iscritto ed entro dieci giorni l’intenzione di rimettere la questione
all’arbitro e di accettarne la decisione in via definitiva, il
procedimento si estingue. L’estinzione del procedimento e’
immediatamente comunicata alla camera arbitrale stabile, a cura
dell’arbitro.

10.
Nel corso della procedura di conciliazione e arbitrato le parti
possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia.
L’arbitro può sentire testi e disporre l’esibizione di
documenti.

11.
Il lodo deve essere sottoscritto dall’arbitro entro sessanta giorni
dalla data della prima udienza di trattazione, salvo proroga non
superiore a trenta giorni consentita dalle parti, e deve essere
comunicato alle parti, entro dieci giorni dalla sottoscrizione,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Esaurito il
procedimento, i relativi atti devono essere tempestivamente trasmessi
alla camera arbitrale stabile, a cura dell’arbitro.

12.
Nel giudicare gli arbitri sono tenuti all’osservanza delle nonne
inderogabili di legge e di contratto collettivo.

13.
La parte soccombente e’ tenuta alla corresponsione delle indennità
spettanti all’arbitro. La cabina di regia di cui all’art. 1 determina
la misura delle indennità spettanti agli arbitri, anche per il
caso di estinzione del procedimento ai sensi del comma 9.

14.
Tutte le attività di segreteria sono di competenza dalla
camera arbitrale stabile o dell’amministrazione presso la quale si
svolge il procedimento.

15.
Nulla è dovuto all’arbitro in caso di inosservanza a lui
imputabile dei termini fissati dal comma 11 nonchè in caso di
inadempienza degli obblighi di comunicazione alla camera arbitrale
stabile stabiliti nel presente accordo.

Art.
5.

Camere
arbitrali stabili

1.
Presso ogni direzione regionale del lavoro è costituita una
camera arbitrale stabile, per il cui funzionamento è
responsabile il direttore della direzione stessa o ad un suo
delegato.

2.
Presso ogni camera arbitrale stabile è depositata la lista dei
designabili in ciascuna regione come arbitri unici in caso di mancato
accordo diretto tra le parti, articolata, ove possibile, per comparti
o aree.

3.
Gli arbitri da includere nella lista sono scelti dalla cabina di
regia di cui all’art. 1 in base a criteri che ne garantiscano
l’assoluta imparzialità ed indipendenza.

4.
Nella lista possono essere inclusi:

a)
docenti universitari e ricercatori confermati di diritto del lavoro e
relazioni industriali;

b)
liberi professionisti con un’esperienza di contenzioso del lavoro non
inferiore a cinque anni;

c)
esperti di metodi di composizione stragiudiziale delle controversie
di lavoro che abbiano superato le prove conclusive dei corsi di
formazione programmati dalla cabina di regia di cui all’art. 1;

d)
ex magistrati con esperienza almeno quinquennale come giudici del
lavoro.

Le
liste possono essere aggiornate in qualsiasi momento con le procedure
di cui all’art. 4 dello statuto della cabina di regia.

5.
Ogni camera arbitrale dispone di un ufficio di segreteria incaricato
di provvedere alla tenuta delle liste, ricevere le richieste di
devoluzione ad arbitri delle controversie, effettuare il sorteggio
dell’arbitro, assicurare la trasmissione degli atti e dei lodi
concernenti arbitrati che si costituiscano presso camere stabili e
conservare anche tutti gli atti concernenti arbitrati che si
costituiscano in sedi diverse.

Art.
6.

Sanzioni
disciplinari

1.
Le sanzioni disciplinari possono essere impugnate mediante richiesta
di conciliazione e arbitrato ai sensi dell’art. 2 e seguenti. Durante
la vigenza del presente accordo e con le medesime regole ivi
previste, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate davanti
ai soggetti di cui all’art. 59, commi 8 e 9 del decreto legislativo
n. 29/1993. Nel caso in cui il lavoratore si rivolga ai predetti
soggetti non puo, successivamente, ricorrere all’arbitro unico del
presente accordo.

2.
In via sperimentale e fino alla scadenza del presente accordo, la
richiesta di ricorso all’arbitro unico e’ vincolante per la pubblica
amministrazione, salvo che l’impugnazione abbia per oggetto una
sanzione risolutiva del rapporto, e soltanto il ricorrente, in caso
di mancato accordo sulla designazione dell’arbitro, ha facoltà
di rinunciare all’espletamento della procedura.

3.
Le sanzioni disciplinari restano sospese fino alla definizione della
controversia, salvo il caso di rinuncia di cui al comma precedente.

Art.
7.

Norma
transitoria

1.
In considerazione del carattere sperimentale del presente accordo, i
contratti collettivi di comparto e di area potranno individuare
particolari tipologie di controversie non deferibili ad arbitri.

Art.
8.

Durata
dell’accordo

1.
Il presente accordo ha durata biennale ed entra in vigore a far data
dal 31 gennaio 2001. Fino a tale data la cabina di regia di cui
all’art. 1 del presente contratto procedera’ agli adempimenti
propedeutici all’applicazione della normativa.

Allegato
1

Statuto
della cabina di regia per l’orientamento dell’esperienza arbitrale e
la formazione del relativo ceto professionale

1.
Compiti.

In
considerazione del carattere sperimentale del presente contratto e
della conseguente necessita’ di acquisire una collaborazione quanto
piu’ possibile ampia nella fase di avvio delle nuove regole la cabina
di regia e’ composta dall’Aran e dalle confederazioni
rappresentative. Gli stessi soggetti si riservano di ridefinire
natura e funzione della predetta cabina sulla base delle indicazioni
dell’esperienza nel frattempo maturata. Sono compiti prioritari della
cabina di regia:

organizzare
una rete di canali di comunicazione estesa a tutte le camere
arbitrali stabili istituite a livello regionale per il monitoraggio
del flusso delle conciliazioni e delle decisioni arbitrali;

effettuare
la selezione degli arbitri ai sensi dell’art. 4 del presente statuto;

predisporre
uno studio di fattibilita’ concernente l’istituzione, al termine del
biennio sperimentale, di camere arbitrali stabili a livello
provinciale;

definire
la misura dell’indennita’ spettante agli arbitri, in relazione al
valore, alla rilevanza e complessita’ della controversia nonche’ alla
durata dell’opera prestata;

progettare
e programmare corsi-pilota interdisciplinari di formazione per
l’esercizio dell’attivita’ di arbitro, definendo i requisiti di
accesso. Il finanziamento dei predetti corsi sara’ a carico dei fondi
per la formazione gestiti dal dipartimento della funzione pubblica
direttamente o per il tramite della Sspa o del Formez;

elaborare
uno studio di fattibilita’ in ordine alla costituzione di un Centro
permanente per la formazione della professione arbitrale;

predisporre
entro il 30 ottobre 2002 una relazione di sintesi sugli esiti della
sperimentazione formulando proposte per la revisione della normativa.

2.
Composizione.

Fanno
parte della cabina di regia una rappresentanza dell’Aran e un
rappresentante di ciascuna delle confederazioni sindacali
rappresentative. L’incarico di coordinatore e’ affidato all’Aran.

3.
Funzionamento.

L’interazione
tra i membri della cabina di regia si svolge in un contesto
cooperativo che valorizza la qualita’ del contributo di sostegno
all’avvio dell’esperienza a cui sono tenute le parti firmatarie. Le
modalita’ di funzionamento della cabina di regia saranno stabilite
con apposito regolamento.

4.
Selezione degli arbitri.

Per
ciascuna regione, il numero degli arbitri da includere nella
rispettiva lista sara’ determinato tenendo conto del livello
occupazionale complessivo delle amministrazioni insediate nel
territorio e dell’andamento della vertenzialita’ locale risultante
dalle piu’ recenti indagini statistiche disponibili.

Gli
appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), d) del comma
3 dell’art. 5 del presente accordo interessati all’inserimento nelle
liste arbitrali potranno presentare richiesta alla cabina di regia.
In ogni caso l’inserimento nelle suddette liste e’ subordinato ad una
dichiarazione scritta dell’interessato sulla propria imparzialita’ ed
indipendenza.

Dichiarazione
congiunta

Le
parti si impegnano a rappresentare e sostenere con forza, presso il
Governo, l’esigenza che nella finanziaria 2000, anche in
considerazione dei risparmi conseguibili attraverso la diffusione
delle procedure di conciliazione e arbitrato previsti dal presente
accordo, nonche’ dei risultati di deflazione del contenzioso
giudiziario che questo accordo si prefigge, siano destinate adeguate
risorse per il miglior funzionamento delle procedure stesse.

Dichiarazione
a verbale

La
Confedir, in coerenza alle proposte formulate nel corso delle
trattative, esprime riserve in ordine alla differente
professionalita’ richiesta agli arbitri di cui al punto a) e d),
rispetto a quelli di cui al punto c), del quarto comma dell’art. 5,
nonche’ alla indeterminatezza del termine “liberi
professionisti” di cui al punto c) del medesimo quarto comma, ai
fini dell’inserimento nelle liste regionali.

Ulteriore
riserva si formula in merito alla lacunosita’ della normativa
concernente l’attivita’ e il funzionamento della c.d. “cabina di
regia” un indefinibile “contesto cooperativo”.

Redazione

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