Dopo l’approvazione alla Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del DL n. 35/2013, più comunemente noto come decreto pagamenti pa, gli emendamenti apportati al testo originario a seguito dei lavori della Commissione bilancio sono destinati a diventare ben presto realtà.
Tra questi, ve n’è uno che catalizza l’attenzione delle imprese: si tratta dell’emendamento presentato dai relatori Bernardo e Carusi all’art. 6 del citato decreto, contenente la regola del cd. Durc retrodatato.
Nell’originaria stesura del DL n. 35/2013 era infatti previsto che le imprese per poter ottenere il Durc (Documento unico di regolarità contributiva, indispensabile per la partecipazione a qualsivoglia gara d’appalto) avrebbero dovuto aspettare che la compensazione tra debiti e crediti nei confronti delle pa fosse diventata effettiva.
L’emendamento inserito nel testo approvato il 15 maggio 2013 invece è nel senso di consentire il rilascio del Durc già a partire dalla data di emissione della fattura che certifica il rapporto di debito-credito tra imprenditore e pubblica amministrazione. Recita il comma 11-ter del nuovo art. 6 DL n. 35/2013: “Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l’accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.
È quindi al momento dell’emissione della fattura che potrà essere rilasciato il Durc alle imprese che risultino idonee a beneficiare della successiva compensazione. Ciò produrrà due effetti immediati a beneficio delle imprese:
1. non si dovranno più attendere i tempi necessari a rendere effettiva la compensazione (stimati mediamente in 12-18 mesi) per poter partecipare alle gare pubbliche bandite nel frattempo;
2. nella logica aziendale si invertirà l’ordine delle priorità dell’imprenditore, che potrebbe provvedere prima a pagare gli stipendi ai propri dipendenti e successivamente a versare i contributi allo Stato e agli enti previdenziali, senza che ciò pregiudichi la sua partecipazione ai pubblici appalti.