CCNI 22 febbraio 2001

Contratto
collettivo nazionale di lavoro

Integrativo

del
contratto
collettivo nazionale di lavoro dell’8 giugno 2000
dell’area della
dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale

stipulato
il 22 febbraio 2001

(G.U.
6.3.2001 n. 54)

TITOLO
I
Disposizioni generali

Capo
I
CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA’

Art.
1

1.
Il presente contratto si applica a tutti i dirigenti dell’area
medico-veterinaria, ivi compresi quelli a tempo determinato con
contratto di durata non inferiore a tre anni, in servizio presso le
aziende e gli enti di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro
del 2 giugno 1998, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 6.

2.
Il presente contratto ha le seguenti finalita’:

a)
dare attuazione all’art. 64 del contratto collettivo nazionale di
lavoro 8 giugno 2000 mediante la regolamentazione dell’accesso ad un
regime di impegno ridotto dei dirigenti che abbiano comprovate
esigenze familiari o sociali;

b)
effettuare l’integrazione di alcune norme del contratto collettivo
nazionale di lavoro 8 giugno 2000 per consentirne la corretta
applicazione.

3.
per le semplificazioni del testo del presente contratto si rinvia
all’art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno
2000.

TITOLO
II
Rapporti di lavoro con impegno ridotto

Art.
2

Accesso
al regime ad impegno ridotto

1.
Nei casi in cui risultino comprovate particolari esigenze familiari o
sociali il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo puo’ chiedere
l’accesso ad un regime di impegno orario ridotto.

2.
In via indicativa i casi del comma 1 sono tutti riconducibili alle
ipotesi di assistenza ai figli sino agli otto anni di eta’, ai
parenti di cui agli articoli 89 e 90, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 384/1990 ed ai gravi motivi
individuati dal regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n.
278, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 238
dell’11 ottobre 2000 , emanato ai sensi dell’art. 4, comma 2 della
legge n. 53/2000.

3.
L’accesso al regime di impegno ridotto anche per quanto attiene la
decorrenza – e’ concordato dall’azienda con il dirigente interessato,
con le procedure di cui all’art. 13, comma 12, del contratto
collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 entro quindici giorni
dalla ricezione della domanda, nella quale deve essere specificato il
mantenimento del rispetto al rapporto di lavoro esclusivo. Il
dirigente informa il direttore o responsabile della struttura di
appartenenza dell’avvenuto accesso all’impegno ridotto.

4.
L’azienda ammette i dirigenti all’impegno ridotto in misura non
superiore al 3% della dotazione organica complessiva dell’area
dirigenziale di cui al presente contratto in atto vigente,
incrementabile in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi
documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della
percentuale di base, di un ulteriore 2% massimo. La percentuale e’
arrotondata per eccesso per arrivare comunque all’unita’ e va
ripartita dall’azienda entro trenta giorni dall’entrata in vigore del
presente contratto – di norma – tra le varie discipline in modo
equilibrato al fine di evitare disservizi, dandone informazione ai
soggetti di cui all’art. 10, comma 2, del contratto collettivo
nazionale di lavoro dell’8 giugno 2000.

5.
Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati, viene
data la precedenza:

ai
dirigenti che assistono il coniuge, o il proprio convivente, o
parenti sino al primo grado, portatori di handicap non inferiore al
70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti dalle
patologie piu’ gravi o anziani dichiarati non autosufficienti;

ai
genitori con figli minori, in relazione al loro numero anche
correlato allo stato di salute degli stessi e, in caso di parita’,
con riferimento alla minore eta’.

6.
In prima applicazione della disciplina di cui al presente contratto
le domande per l’accesso all’impegno ridotto possono essere
presentate nei quindici giorni immediatamente successivi a quelli del
comma 4.

Art.
3
Orario di lavoro del dirigente con impegno ridotto

1.
L’orario di lavoro settimanale del dirigente puo’ essere ridotto da
un minimo del 30% ad un massimo del 50% della prestazione lavorativa
di cui all’art. 16, comma 2, del contratto collettivo nazionale di
lavoro 8 giugno 2000. In ogni caso, la somma delle frazioni di posti
ad impegno ridotto non puo’ superare il numero complessivo dei posti
di organico a tempo pieno.

2.
L’impegno ridotto puo’ essere realizzato:

a)
con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i
giorni lavorativi (equivalente al tempo parziale orizzontale);

b)
con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana,
del mese, o di determinati periodi dell’anno (equivalente al tempo
parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della
durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale
nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);

c)
con combinazione delle due modalita’ indicate nelle lettere a) e b).

3.
In presenza di particolari e motivate esigenze il dirigente puo’
concordare con l’azienda ulteriori modalita’ di articolazione della
prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze
nell’ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui
all’art. 4, in base alle tipologie del regime orario giornaliero,
settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda
tenuto conto della natura dell’attivita’ istituzionale, degli orari
di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici
nelle diverse discipline. La modificazione delle tipologie di
articolazione della prestazione del comma 2 e di quelle concordate in
base al presente comma, richiesta dall’azienda o dal dirigente,
avviene con le procedure dell’art. 2, comma 3.

4.
L’accesso al regime di impegno ridotto non puo’ essere richiesto per
periodi inferiori ad un anno; il rientro al regime pieno puo’ essere
anticipato – su richiesta del dirigente o dell’azienda – al cessare
delle ragioni che lo hanno determinato, con le procedure di cui
all’art. 2, comma 3, che devono tener conto delle esigenze
organizzative dell’azienda.

5.
In rapporto alla durata dell’impegno ridotto del dirigente, l’azienda
– su richiesta del responsabile della struttura – valuta la
possibilita’ di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, a condizione che la
somma delle frazioni di orario rese utilizzabili e corrispondenti al
completamento del tempo pieno, consentano la relativa disponibilita’
organica ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n.
61/2000.

6.
Non e’ consentito l’accesso al regime di impegno ridotto ai dirigenti
che siano titolari di incarico di direzione di struttura complessa
ovvero semplice che non sia articolazione interna di strutture
complessa, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera f), punto 18-bis,
della legge n. 488/1999.

Art.
4

Trattamento
economico-normativo dei dirigenti ad impegno ridotto

1.
Nell’applicazione degli istituti normativi previsti dal presente
contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e
della peculiarita’ del suo svolgimento, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il
rapporto di lavoro a tempo pieno, ivi compreso il diritto alla
formazione.

2.
Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo
orizzontale, previo suo consenso, puo’ essere chiamato a svolgere
prestazioni di lavoro supplementare di cui all’art. 1, comma 2,
lettera e) del decreto legislativo n. 61/2000, nella misura massima
del 10% della durata di lavoro concordata riferita a periodi non
superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di piu’ di una
settimana. Il ricorso al lavoro supplementare e’ ammesso per
specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di
particolari situazioni di difficolta’ organizzative derivanti da
concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

3.
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari
alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale pari al 15%. I
relativi oneri sono a carico del fondo di cui all’art. 51 del
contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000.

4.
Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo
verticale puo’ effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle
sole giornate di effettiva attivita’ lavorativa entro il limite
massimo individuale annuo di venti ore.

5.
Le ore di lavoro supplementare o straordinario di cui l’azienda –
previo consenso del dirigente – chieda occasionalmente lo svolgimento
in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso
pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%.
Anche tali ore non possono superare il limite del comma 4.

6.
Il trattamento economico, anche accessorio, dei dirigenti con
rapporto di lavoro ad impegno ridotto e’ proporzionale alla
prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e
periodiche, ivi compresa l’indennita’ integrativa speciale, la
retribuzione individuale di anzianita’, l’indennita’ di specificita’
medica e l’indennita’ di rischio radiologico ove spettante,
corrisposte al dirigente con rapporto di lavoro ad impegno pieno
appartenente alla stessa posizione di incarico. L’indennita’ di
esclusivita’ e’ percepita per intero.

7.
La retribuzione di posizione, ferma restando la componente fissa e
quanto stabilito al comma 6, e’ rideterminabile dalle parti – azienda
e dirigente – in misura proporzionale all’impegno ridotto e,
comunque, in ragione dell’eventuale mutamento dell’incarico
conseguentemente assegnato. Per i dirigenti ai quali sia stata
applicata l’equiparazione di cui all’art. 3 del contratto collettivo
nazionale di lavoro dell’8 giugno 2000, secondo biennio economico, la
riduzione della parte variabile della retribuzione di posizione deve
comunque garantire, sommata alla parte fissa attribuita dal citato
articolo, una quota pari a L. 7.940.000 corrispondente alla parte
fissa dell’ex X livello del decreto del Presidente della Repubblica
n. 384/1990, quale risultante dall’ultima decorrenza della tabella
allegato 1 al contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre
1996, secondo biennio economico.

8.
La contrattazione integrativa, nelle materie ad essa demandate,
stabilisce i criteri per l’attribuzione ai dirigenti ad impegno
ridotto dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento dei
risultati nonche’ di altri istituti non collegati alla durata della
prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata
e non direttamente proporzionale al regime orario adottato.

9.
Al ricorrere delle condizioni di legge, al dirigente ad impegno
ridotto sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.

10.
I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale hanno diritto ad
un numero di giorni di ferie pari a quello dei dirigenti a tempo
pieno. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo verticale hanno diritto
ad un numero di giorni di ferie e di festivita’ soppresse
proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno ed il
relativo trattamento economico e’ commisurato alla durata della
prestazione giornaliera. Per il tempo parziale verticale analogo
criterio di proporzionalita’ si applica anche per le altre assenze
dal servizio previste dalla legge e dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, ivi comprese le assenze per malattia. In
presenza di impegno ridotto verticale, e’ comunque riconosciuto per
intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto
dalla legge n. 1204/1971, anche per la parte non cadente in periodo
lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per
l’intero periodo di astensione obbligatoria, e’ commisurato alla
durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per
matrimonio, l’astensione facoltativa, i permessi per maternita’ e i
permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi
coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo
trattamento economico e’ commisurato alla durata prevista per la
prestazione giornaliera. Nell’impegno ridotto di tipo verticale il
preavviso si calcola con riferimento ai periodi effettivamente
lavorati.

11.
I dirigenti possono accedere all’impegno ridotto solo dopo i primi
sei mesi dall’assunzione.

12.
I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale o verticale non
possono svolgere sevizio di pronta disponibilita’.

L’attivita’
libero professionale intramuraria, comunque classificata, e’ sospesa
per tutta la durata dell’impegno ad orario ridotto.

13.
Al dirigente che rientra dall’impegno ridotto viene ripristinato
l’intero trattamento economico del comma 6 nonche’ la retribuzione di
posizione minima contrattuale ove fosse stata oggetto di riduzione ed
e’, comunque, fatto salvo il ripristino da parte dell’azienda
dell’incarico precedentemente ricoperto.

14.
Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente
contratto, in materia di rapporto di lavoro con impegno ridotto si
applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n.
61/2000.

Art.
5

Utilizzo
dei risparmi derivanti dall’impegno ridotto dei dirigenti

1.
L’utilizzo dei risparmi derivanti dall’accesso dei dirigenti al
regime di impegno ridotto per le voci indicate nell’art. 4, comma 6,
avviene con le modalita’ previste dall’art. 1, comma 59 della legge
n. 662/1996. A tal fine la quota del 20% destinata ad incentivi del
personale viene accreditata al fondo di cui all’art. 52 del contratto
collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000. Le quote di
retribuzione di posizione ridotte in conseguenza dell’accesso
all’impegno ridotto ai sensi dell’art. 4, comma 7, rimangono nel
fondo previsto dall’art. 50 del contratto collettivo nazionale di
lavoro dell’8 giugno 2000 e sono utilizzate a consuntivo anche con le
modalita’ previste dal comma 4 del medesimo articolo.

2.
La contrattazione integrativa definisce i criteri di ripartizione
delle risorse di cui al comma 1, tenendo prioritariamente conto del
maggior impegno orario richiesto ai dirigenti dell’unita’ operativa
cui appartiene il dirigente con regime ad impegno ridotto.

Art.
6

Incompatibilità

1.
E’ previsto il recesso per giusta causa nei confronti del dirigente
con regime ad impegno ridotto che violi il rispetto del rapporto di
lavoro esclusivo svolgendo attivita’ libero professionale
extramuraria.

2.
In tal caso si applicano le procedure previste dall’art. 36 e
seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre
1996.

Art.
7

Norma
transitoria

1.
Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano ai
dirigenti ai quali le aziende a seguito di pronunce giurisdizionali o
per interpretazione dell’art. 1, comma 59 della legge n. 662/1996,
abbiano gia’ consentito l’accesso all’impegno ridotto esclusivamente
per motivi familiari o sociali riferiti ai casi rientranti tra quelli
previsti dal presente contratto. A tale scopo i dirigenti devono
dichiarare all’azienda la propria necessita’ entro quindici giorni
dall’entrata in vigore del presente contratto, ai fini della conferma
del rapporto ad impegno ridotto.

2.
Il rapporto ad impegno ridotto, in caso di sua conferma ai sensi del
comma 1, deve essere adeguato dal punto di vista normativo e del
trattamento economico al presente contratto entro un mese dalla sua
entrata in vigore.

3.
Qualora il rapporto con impegno ridotto non corrisponda ai criteri
del presente contratto, il dirigente interessato dovra’ rientrare ad
impegno pieno entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata
dall’azienda ai sensi del comma 1.

4.
Il numero dei rapporti ad impegno ridotto confermati ai sensi del
presente articolo grava sulla percentuale prevista dall’art. 2, comma
4.

5.
Qualora i rapporti ad impegno ridotto siano stati a suo tempo
consentiti per l’esercizio dell’attivita’ libero professionale, essi
sono soggetti alla disciplina dell’art. 44 e seguenti del contratto
collettivo nazionale di lavoro dell’8 giugno 2000.

TITOLO
III
Disposizioni integrative del contratto collettivo nazionale
di lavoro 8 giugno 2000

Art.
8

Integrazioni
ed interpretazioni autentiche

1.
Le parti convengono che ai fini di una corretta applicazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro dell’8 giugno 2000, i
sottonotati articoli vadano cosi’ integrati o modificati:

a)
all’art. 18, comma 7, al terzo periodo le parole “dei commi 1 e
2” sono sostituite dalle parole “dei commi 1, 2 e 4”;

b)
all’art. 38, comma 5, dopo l’ultimo periodo va aggiunto il seguente:
“tale ultima clausola – eccetto la verifica – si applica anche
ai dirigenti gia’ di II livello ad incarico quinquennale all’entrata
in vigore del decreto legislativo n. 229/1999, che abbiano assunto un
incarico di struttura complessa dopo il 1o agosto 1999, in azienda
diversa da quella di provenienza.”;

c)
il comma 11 dell’art. 39 e’ cosi’ sostituito:

“11.
per i dirigenti medici e veterinari con meno di cinque anni alla data
del 5 dicembre 1996 e per quelli assunti successivamente a tale data
la retribuzione di posizione minima contrattuale, di cui alla tabella
allegato 1 al contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre
1996, secondo biennio economico 1996-1997, corrisponde ai seguenti
valori fatti salvi i casi di conferimento di incarico di maggior
valore da parte dell’azienda superato il periodo di prova ovvero di
raggiungimento del quinquennio entro l’8 giugno 2000, in applicazione
dell’art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990
(disapplicato dal presente contratto) ovvero per applicazione
congiunta di entrambi i casi prospettati:

Meno
di cinque anni

Al
raggiungimento dei cinque anni in applicazione art. 117, decreto
del Presidente della Repubblica n. 384/1997 sino all’8 giugno 2000
e fatti salvi i casi di rideterminazione aziendale:

componente
fissa L. 422.000

L.
2.000.000

componente
variabile L. 371.000″

L.
371.000

d)
dopo il comma 11 e’ inserito il seguente comma 11-bis:

“11-bis.
Per i dirigenti che abbiano raggiunto il quinquennio dopo l’8 giugno
o che non versino nell’ipotesi di rideterminazione della retribuzione
di posizione da parte dell’azienda, questa rimane fissata nel suo
valore minimo nelle misure previste dal comma 11, sino alla
realizzazione dell’equiparazione di cui all’art. 41 cui si
provvedera’ con il contratto collettivo nazionale di lavoro del
secondo biennio economico 2000- 2001.”;

d)
nel comma 9 dell’art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro
dell’8 giugno 2000, relativo al secondo biennio economico 2000-2001,
al termine del primo periodo, dopo le parole “al comma 3” e
prima del punto vanno aggiunte le seguenti parole “valutata alla
data del 31 dicembre 1999. Per i successivi passaggi si applica il
comma 5”.

Dichiarazione
congiunta.
A miglior chiarimento di quanto previsto dall’art. 2,
comma 1 per particolari esigenze sociali si intendono tutte quelle
esigenze personali che rientrano nei principi generali e finalita’
dell’art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

ARAN;
ANAAO
ASSOMED;
CGIL
MEDICI;
FESMED;
CIVEMP.

Dichiarazione
a verbale n. 1

FEDERAZIONE
MEDICI

Federazione
medici dopo la consultazione della propria base di iscritti per
sottoscrivere o meno il contratto relativo al rapporto di lavoro ad
orario ridotto.

La
delegazione trattante di FM sin da ora esprime, tuttavia, il suo
dissenso, specificatamente sui seguenti nodi:

la
percentuale dell’art. 2, comma 4, non puo’ essere inferiore a quella
prevista per gli altri comparti;

l’eventuale
rideterminazione deve eguagliare la percentuale di riduzione
economica a quella della riduzione di orario;

il
comma 12, deve consentire l’esercizio dell’attivita’ libero
professionale allargata al proprio ambulatorio;

i
riferimenti della legge n. 278 e le precisazioni del comma 5
dell’art. 1 escludono di fatto ogni possibilita’ di accesso
all’orario ridotto per esigenze di carattere sociale o personale.

Federazione
medici auspica che la possibilita’ di part-time sia estesa anche ai
colleghi in extramoenia.

Roma,
21 dicembre 2000

Fed.
UIL FNAM, FIALS,Nuova ASCOTI, CUMI AMFUP

Dichiarazione
a verbale n. 2

A
fronte di un contingentamento con percentuali troppo basse dei
richiedenti ammissibili e di caratteristiche cogenti e restrittive
delle motivazioni della richiesta di part-time, si aggiunge, inoltre,
la discriminante negativa per i dirigenti non a rapporto esclusivo e
la mancata assicurazione del rientro del dirigente nella posizione
precedentemente occupata, le sottoscritte organizzazioni sindacali
ritengono insoddisfacente l’accordo proposto e invitano l’A.R.A.N. e
il comitato di settore a rivedere i punti sopra indicati, facendone
oggetto di una prossima riunione nell’ambito della trattativa per la
risoluzione delle code contrattuali.

Pertanto,
le sottoscritte organizzazioni sindacali ritengono di non potere
sottoscrivere l’accordo.

Roma,
21 dicembre 2000

ANPO
CIMO/ASMD Fed.ne CISL Medici COSIME

Redazione

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