La Corte di Conti chiarisce l’obbligo delle centrali di committenza per i mini-Comuni

Con deliberazione n. 165 del 6 maggio 2013, la sezione della Lombardia della Corte dei Conti, in risposta ad una richiesta di chiarimenti, ha chiarito la portata dell’art. 33 comma 3-bis del Dlgs n. 163/2006, recante l’obbligo di ricorrere ad un’unica Centrale di Committenza per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, considerata anche la possibilità alternativa di tali enti di ricorrere ad altri sistemi di approvvigionamento mediante il MePA (mercato elettronico).
La definizione dell’esatto ambito operativo dell’art. 33 comma 3-bis ha dato luogo ad incertezze applicative in quanto l’art. 23 comma 5 L. n. 241/2011 (che ha introdotto il comma 3-bis nell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici) stabilisce che il citato obbligo di ricorrere ad un’unica centrale di committenza opera solo per le “gare bandite” successivamente al 31 marzo 2013. I piccoli Comuni si sono quindi chiesti se possa o meno restare in capo al Comune la competenza per lavori, servizi e forniture realizzati mediante acquisizioni in economia (art. 125 Codice dei contratti), cioè mediante cottimo fiduciario o amministrazione diretta, nella misura in cui si tratti di procedure che non richiedono il previo esperimento di una “gara” tra potenziali aggiudicatori.
La soluzione del quesito, già fornita dalla magistratura contabile con la deliberazione della Sezione Regionale Piemonte n. 271/2012, passa attraverso la distinzione tra amministrazione diretta e cottimo fiduciario (che è una procedura negoziata).
Nel primo caso, le acquisizioni sono effettuate con mezzi, materiali e personale della stazione appaltante, per cui non essendo previsto alcun tipo di gara pubblica non può ritenersi sussistente l’obbligo del ricorso alla centrale unica di committenza; nel secondo caso invece occorre distinguere a seconda dell’importo di lavori, servizi o forniture. Se si tratta di cottimo fiduciario semplificato (cioè per importi inferiori a 40.000 euro) non occorre alcuna procedura comparativa, per cui varranno le stesse considerazioni valide per le ipotesi di amministrazione diretta, mentre se si tratta di cottimo fiduciario di importo pari o superiore ai 40.000 euro, sebbene non sia prevista la pubblicazione di un bando, troverà ugualmente applicazione l’obbligo del ricorso alla centrale unica di committenza poiché si tratta di fattispecie per le quali i commi 8 e 11 dell’art. 125 Codice prescrivono il “rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento” e la “previa consultazione di almeno cinque operatori economici”.
Pertanto, conclude la sezione controllo Lombardia della Corte dei Conti, “il ricorso ad un’unica centrale di committenza ex art. 33, co. 3-bis, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 è obbligatorio per tutte le procedure concorsuali relative ad appalti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria nonché per gli acquisti in economia di importo superiore ad € 40.000,00 mediante cottimo fiduciario e non invece per gli acquisti, mediante medesima procedura, di importo inferiore e per quelli mediante amministrazione diretta”. Per questi ultimi acquisti, non ricompresi nell’art. 33, co. 3-bis, cit., trova, comunque, applicazione l’obbligo di ricorso alle forme di mercato elettronico.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo integrale della deliberazione n. 165 del 6 maggio 2013 della sezione  regionale di controllo della Lombardia della Corte dei Conti.

Redazione

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