Con sentenza n. 2682 del 17 maggio 2013, i Giudici di Palazzo Spada hanno affrontato la questione della sussistenza o meno della giurisdizione del G.A. per le questioni riguardanti la legittimità del documento unico di regolarità contributiva (Durc), nonché della sussistenza del potere della stazione appaltante di apprezzare discrezionalmente la gravità delle violazioni ivi eventualmente riscontrate.
La risposta, negativa su entrambi i fronti, passa attraverso una attenta ricostruzione dei limiti soggettivi e oggettivi della giurisdizione amministrativa.
Innanzi tutto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a sindacare la legittimità del Durc viene argomentato dal Consiglio di Stato avuto riguardo alla natura privatistica del soggetto abilitato al rilascio del documento, nel caso di specie rappresentato da una Cassa Edile, ovverosia da una associazione non riconosciuta ex art. 36 c.c.
In secondo luogo e sotto il profilo oggettivo il Durc è un atto di certificazione assistito da pubblica fede e avente carattere meramente dichiarativo dei dati in possesso dall’ente che lo rilascia; i suoi contenuti interessano posizioni di diritto soggettivo afferenti al sottostante rapporto contributivo, consistenti in una valutazione della regolarità dei relativi versamenti. Non viene quindi in rilievo un rapporto pubblicistico ma bensì un rapporto obbligatorio previdenziale di natura privatistica.
“In altri termini – afferma il Collegio -, il rapporto sostanziale di cui il Durc è mera attestazione si consuma interamente in ambito privatistico, senza che su di esso vengano ad incidere direttamente o indirettamente poteri pubblicistici, per cui il sindacato sullo stesso esula dall’ambito della giurisdizione, ancorché esclusiva, di cui è titolare il giudice amministrativo in materia di appalti”.
Ne consegue che sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario sia nel caso di proposizione di querela di falso sia nell’ipotesi di instaurazione di un giudizio ordinario in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.
Infine, posto che sia stato rilasciato un Durc attestante una situazione di irregolarità contributiva, nessuna valutazione in ordine alla gravità delle infrazioni previdenziali spetta alla stazione appaltante: come già affermato dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 8/2012, tale valutazione spetta in via esclusiva all’ente previdenziale ed assume carattere vincolante e incontestabile per l’amministrazione, cui è precluso qualsiasi autonomo accertamento.
Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato n. 2682 del 17 maggio 2013.
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