Firma elettronica: in Gazzetta Ufficiale le nuove regole tecniche

In attuazione del Cad (Codice dell’amministrazione digitale), è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013, con cui si individuano le nuove regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica della firma elettronica avanzata, qualificata e digitale.
Il provvedimento, che abroga il vecchio Dpcm del 20 marzo 2009, è volto a promuovere il ricorso alle firme elettroniche per la redazione di ogni tipologia di documento, assicurandone una piena equiparazione ai documenti cartacei sotto il profilo della validità legale (fino a querela di falso), nonché ad estenderne l’utilizzo nelle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni cittadini e imprese.
Vengono definite le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità del documento informatico sottoscritto con firma elettronica, a seconda del tipo di firma apposta. La firma elettronica, quale metodo di identificazione informatica, può infatti essere di diverso tipo:
firma elettronica semplice: metodo di identificazione informatica realizzato ricorrendo ad un insieme di dati in forma elettronica allegati o connessi, mediante un’associazione logica, ad altri dati elettronici. In buona sostanza la firma elettronica si associa al documento cui è apposta, restando pur sempre distinta da questo (es. identificativo di utente e password per accedere alla propria casella di posta elettronica);
firma elettronica avanzata: realizza un’unione inscindibile tra documento informatico e sua sottoscrizione. Consente non solo l’identificazione del sottoscrittore del documento ma garantisce anche la connessione univoca del documento al firmatario, perchè creata con mezzi sui quali tale soggetto ha un controllo esclusivo, tanto da poter rilevare anche se i dati sono stati successivamente modificati. Vi sono due species di firma elettronica avanzata previste dal Cad: la firma elettronica qualificata e la firma elettronica digitale;
firma elettronica qualificata: firma avanzata basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
firma elettronica digitale: firma avanzata basata su un sistema di due chiavi crittografiche, una pubblica e l’altra privata correlata tra di loro che consente al titolare e al destinatario rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di uno o più documenti informatici.

Sono altresì previste importanti novità in tema di certificazioni, prima fra tutte l’affermazione del diritto di chiunque di conoscere se a proprio nome sia stato rilasciato un certificato qualificato da parte di una pubblica amministrazione. A tal fine è sancita la pubblicità delle liste dei certificati revocati e sospesi e l’accessibilità al pubblico o la comunicazione a terzi dei certificati qualificati su specifica richiesta del titolare, ma al solo fine di verificare la validità delle firme elettroniche qualificate e digitali ivi apposte e nel rispetto del Codice della Privacy (Dlgs 196/2003).

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo integrale del Dpcm 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013.

Redazione

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