I giudici di Palazzo Spada, con la recentissima sentenza n.2409 del 10 maggio scorso, hanno affrontato ancora una volta il tema delicato dell’abusivismo edilizio soffermandosi in particolare sul problema attinente la sopravvenienza all’edificazione di un vincolo di inedificabilità assoluta.
Il caso in questione riguarda il vincolo gravante sui territori costieri, compresi in una fascia di 300 metri dalla linea di battigia, il quale implica un regime di inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 33 legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Detto vincolo è stato per la prima volta imposto con d.m. 21 settembre 1984 (recante Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d’acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici), poi seguito dalle norme primarie di cui alla l. 8 agosto 1985, n. 431, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, assorbito poi dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n, 490. E’ ora disciplinato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
Sull’argomento occorre rammentare che, in base alle conclusioni raggiunte dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 22 luglio 1999. n. 20 circa la disciplina del condono edilizio della legge n. 47 del 1985 e delle connesse questioni (poste dall’art. 33) relative ai procedimenti di condono riguardanti territori con vincoli di inedificabilità relativa, si deve avere riguardo al regime vincolistico sussistente alla data di esame della domanda di sanatoria, secondo il principio tempus regit actum.
Quanto ai vincoli di in edificabilità assoluta, invece, il Consiglio di Stato ha più volte chiarito che “se è vero che alla stregua dell’art. 33 l. n. 47 del 1985 il vincolo di inedificabilità assoluta non può operare in modo retroattivo, tuttavia non si può considerare inesistente per il solo fatto che sia sopravvenuto all’edificazione”.
Pertanto, se il vincolo di inedificabilità assoluto sopravvenuto non può considerarsi sic et simpliciter inesistente, ne discende che gli va applicato lo stesso regime della previsione generale dell’art. 32, comma 1, della stessa legge n. 47 del 1985, che subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere su aree sottoposte a vincolo al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo.