Il Tar Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza n. 476 del 21 maggio 2013, ha affermato che la mancata annotazione del numero cronologico sull’apposito registro di cui all’art. 8 della legge n. 53/1994, non comporta la nullità della notifica del ricorso via Pec da parte del difensore autorizzato ad effettuare le notifiche in proprio.
Sulle condizioni che debbono sussistere per ritenere ammissibile nel giudizio amministrativo la notifica del ricorso a mezzo Pec si è di recente espresso anche il Tar Campania (sentenza n. 1756 del 3 aprile 2013) che, partendo da un’attenta ricostruzione del complesso quadro normativo di riferimento, ha ritenuto utilizzabile anche nel processo amministrativo la notifica dell’atto introduttivo del giudizio a mezzo Pec, subordinandola al rispetto delle seguenti condizioni:
a) la notifica deve essere effettuata da un avvocato, il quale abbia chiesto e ottenuto l’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine a norma dell’art. 7 della L. 21.01.1994 n. 53 e solo se l’indirizzo del destinatario risulti da pubblici elenchi;
b) l’annotazione della notifica sull’apposito registro cronologico di cui al successivo art. 8 della medesima legge n. 53/1994 da parte del notificante;
c) la produzione in giudizio da parte dell’avvocato notificante di tutta una serie di atti, dati, informazioni, certificazioni, al fine di comprovare che effettivamente la notifica dell’atto sia andata a buon fine e che l’atto notificato con la P.E.C. sia conforme a quello depositato in formato cartaceo (e in tal senso la produzione n giudizio delle sole ricevute di accettazione e di avvenuta consegna sono state ritenute insufficienti).
Nel caso sottoposto all’attenzione del Tar Lombardia invece, la notifica via Pec era stata effettuata da un avvocato debitamente autorizzato e nel corso del giudizio si era raggiunta la prova che la notifica dell’atto era andata a buon fine e che il destinatario fosse venuto in possesso di una copia del ricorso, ma mancava l’annotazione nell’apposito registro cronologico.
Il Collegio, richiamandosi a quella giurisprudenza della Corte di Cassazione che esclude la nullità della notifica eseguita dal procuratore autorizzato anziché dall’ufficiale giudiziario, così come l’invalidità della stessa per la mancata indicazione del numero di registro cronologico per le notifiche a mezzo posta (non rientrando queste ipotesi in quelle di cui all’art. 160 cpc), conclude pertanto per la validità della notifica poichè “la mancata indicazione, da parte del difensore della parte ricorrente, del numero cronologico del proprio registro nella relazione di notificazione effettuata via PEC non costituisca omissione di un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo di portare l’atto medesimo a conoscenza del destinatario”.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al testo integrale della sentenza del Tar Lombardia – Brescia n. 476 del 21 maggio 2013.
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