D.M. 17.6.1998

D.M. 17.6.1998


Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni;
Visto l’art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante, tra l’altro, delega al Governo di uno o più decreti legislativi diretti a riordinare le competenze e l’organizzazione del Ministero dei tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, di individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
Visto l’art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, concernente l’unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e il riordino delle competenze del CIPE, a norma dell’art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni dei Dipartimenti dei Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, nonché le disposizioni in materia di organizzazione dei personale;
Visto l’art. 8 del citato decreto dei Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che affida, tra l’altro, alla conferenza permanente dei capi dipartimento il coordinamento delle attività informatiche, ai fini anche dell’esame e dell’approvazione della bozza di piano triennale e della relazione a consuntivo di cui al comma 2, lettera b), e al comma 4 dell’art. 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Vista la direttiva generale di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, datata I’ aprile 1998;
Visto l’art. 1, comma 1, dei decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, secondo il quale “in relazione al carattere di riservatezza, al fine di assicurare la sicurezza e la continuità di talune specifiche attività informatiche dello Stato in materia di Finanza e di contabilità pubblica, possono essere individuati, nell’ambito delle funzioni di consulenza, indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e reperimento delle risorse strumentali, ivi compreso l’espletamento delle procedure di gara, particolari servizi determinati ai sensi del comma 2, il cui esercizio è riservato allo Stato”;
Visto l’art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 414 dei 1997, in base al quale, “con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 414 dei 1997, sentita l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), sono individuate, sulla base dei criteri di cui all’art. I. comma 1, le specifiche attività informatiche riservate allo Stato, da svolgere mediante un organismo a struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato, che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dall’amministrazione”;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997, che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 414 dei 1997, ha individuato nella Con.S.I.P. S.p.a. l’organismo societario di cui al predetto comma 2 dell’art. 1, affidando alla stessa compiti di servizi informatici essenziali al fine prioritario di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi stessi e il pieno assolvimento delle funzioni di supporto ai processi decisionali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Ritenuta la necessità di dare attuazione al sopra richiamato comma 2 dell’art. 1 del decreto legislativo n. 414 del 1997;
Visto il parere espresso dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione espresso nell’adunanza del 14 maggio 1998;
Decreta:
Art. 1
Le attività informatiche riservate allo Stato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 414 del 1997, sono svolte dalla Con.S.I.P. S.p.a. avente unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato e operante secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 2
Le attività informatiche riservate allo Stato di cui all’art. 1 del presente decreto sono le seguenti:
elaborazione di studi di fattibilità del nuovo sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
predisposizione di progetti realizzativi sulla base delle proposte e dei piani, anche triennali, approvati dall’amministrazione, in coordinamento con 1a Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti dei Ministero di cui all’art. 8 del decreto dei Presidente della Repubblica n. 38 del 1998;
definizione dei criteri, delle regole e delle modalità di gestione della sicurezza logica e fisica del sistema informativo integrato, sentita l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione;
monitoraggio delle attività informatiche inerenti il sistema informativo integrato in conformità della disciplina di cui all’art. 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
presidio delle aree applicative strategiche segnalate dall’amministrazione, al fine di assicurare una capacità di intervento autonomo, rispetto ai servizi erogati da eventuali fornitori esterni, che garantisca tempi di soluzione dei problemi rilevati in coerenza con le esigenze espresse dall’amministrazione;
definizione e modalità dei bandi di gara, dei criteri di prequalifica, di valutazione dei fornitori e delle offerte, aggiudicazione delle commesse e stipula dei contratti;
conduzione dei centri elettronici per la gestione informatica della contabilità e della finanza pubblica, dall’amministrazione ritenuti di rilevanza strategica e, a tal fine, individuati in ragione della loro strumentalità necessaria allo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 414/1997. Le modalità di affidamento alla Con.S.I.P. S.p.a. saranno disciplinate sulla base di apposite convenzioni, garantendo la riservatezza dei dati gestiti e la continuità di funzionamento del sistema informativo integrato.
Art. 3
Con cadenza almeno annuale saranno determinati dall’amministrazione, previa deliberazione della Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti del Ministero, sentita l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, gli obiettivi di miglioramento nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione, nei processi istituzionali e di supporto dell’amministrazione medesima, con riferimento agli aspetti riguardanti l’economicità, l’efficienza e l’efficacia, stabilendo indicatori, standard di riferimento e metriche di valutazione per la misurazione dei risultati.
Art. 4
L’amministrazione valuterà, anche in corso di gestione, i risultati raggiunti rispetto agli indirizzi strategici, fissati dal Ministro ai sensi dell’art. 1, e agli obiettivi di miglioramento di cui all’art. 3, sulla base degli indicatori individuati ai fini della misurazione dei risultati.
Art. 5
Per le procedure di acquisto relative a beni e servizi informatici, la Con.S.I.P. S.p.a., si atterrà alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione.
Roma, 17 giugno 1998
Il Ministro: CIAMPI
Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 322

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialità.
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