Con ordinanza n.13509 del 29 maggio scorso la Cassazione fa il punto sulla nozione tributaristica di società commerciale.
Secondo i giudici di legittimità “la nozione tributaristica dell’esercizio di imprese commerciali non coincide con quella civilistica, giacchè l’art. 51 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), intende come tale l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate dall’articolo 2195 cod. civ. anche se non organizzate in forma di impresa e prescinde quindi dal requisito organizzativo, che costituisce invece elemento qualificante e imprescindibile per la configurazione dell’impresa commerciale agli effetti civilistici, esigendo soltanto che l’attività svolta sia caratterizzata dalla professionalità abituale, ancorché non esclusiva”.
La vicenda oggetto dell’ordinanza riguarda un geometra al quale era stato notificato un accertamento Irpef con cui il reddito, che lui dichiarava di aver percepito come professionista, gli era stato invece tassato come impresa. Ciò in quanto, secondo l’Amministrazione, l’organizzazione della quale si avvaleva era particolarmente complessa, tanto da poter essa agire in maniera del tutto autonoma senza il diretto controllo tecnico del geometra.
Gli Ermellini sulla questione in esame si sono pronunciati, confermando quanto già affermato dai giudici tributari, ed hanno ritenuto che l’organizzazione e l’utilizzo di beni strumentali di ampie dimensioni snaturi l’attività svolta dal contribuente, tanto che quest’ultima si configurerebbe non già come lavoro autonomo bensì come impresa.
Per ulteriori approfondimenti si fornisce il testo dell’ordinanza n.13509 del 29 maggio 2013