Appalti pubblici: il Consiglio di Stato apre le porte alla rateizzazione fiscale

Con sentenza n. 15 del 5 giugno 2013, i Giudici di Palazzo Spada hanno chiarito l’esatta portata del concetto di regolarità fiscale, necessario per partecipare alle gare pubbliche, in conformità con l’art. 38, comma 1, lett. g) del Codice dei Contratti Pubblici, che prescrive l’esclusione ai soggetti “che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.

In particolare, la questione oggetto di esame del Consiglio di Stato è stabilire se, ai fini dell’integrazione del requisito della regolarità fiscale di cui al predetto art. 38, sia sufficiente che, entro il termine di presentazione dell’offerta, sia stata presentata da parte del concorrente istanza di rateazione del debito tributario o piuttosto occorra che il relativo procedimento si sia concluso con provvedimento favorevole.

Tre le opzioni ermeneutiche astrattamente percorribili prese in considerazione dall’Adunanza Plenaria, ai fini della regolarità fiscale:

a) è necessaria la positiva definizione della procedura di rateazione con l’accoglimento dell’istanza del contribuente prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione fissato dalla lex specialis;

b) è sufficiente la sola presentazione dell’istanza di rateazione entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara;

c) è sufficiente aver presentato istanza di rateazione, a condizione, però, che la relativa procedura si sia conclusa positivamente prima dell’aggiudicazione della gara e della conseguente stipulazione del contratto.

Tuttavia è evidente l’inidoneità della mera presentazione della domanda di ammissione alla procedura di rateizzazione (tesi b)) a soddisfare il requisito della regolarità contributiva, in virtù della circostanza che l’ammissione alla rateazione non consegue automaticamente, non essendo atto dovuto da parte della Pubblica Amministrazione e dovendo, peraltro, quest’ultima accertare e valutare discrezionalmente lo stato di “obiettiva difficoltà economica”, presupposto necessario per la concessione del beneficio.

Né può ammettersi una sorta di ammissione condizionata (tesi c)) che, contrasterebbe con i principi di efficienza e di tempestività tipici dell’azione amministrativa e della procedura di evidenza pubblica che impone che “i requisiti di partecipazione siano verificati in modo compiuto al momento di presentazione delle domande”.

Conformemente alla giurisprudenza comunitaria in materia e a quella nazionale, nonché in linea con quanto più volte espresso dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il Consiglio di Stato ha, quindi, aderito alla tesi più rigorosa secondo la quale: “il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente solo qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l’istanza di rateizzazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo”.

Si riesce, così, ad ampliare quanto più possibile la platea dei soggetti ammessi alle procedure di gara, in virtù del principio del favor partecipationis, senza però compromettere la necessaria tutela del contraente pubblico, in ordine alla solvibilità e alla solidità finanziaria del soggetto con cui si troverà a contrarre.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda la testo integrale della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 5 giugno 2013.

 

 

 

Redazione

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