Sezione erogazione del beneficio
Anno finanziario
D) Sul bonifico del 5 per mille che ho ricevuto sono riportati due anni 2010 e 2009, ma a quale contributo si riferisce dei due?
R) I due anni indicati sono l”‘anno finanziario e l’”anno dei redditi sui quali si applica il 5 per mille”, es. 2010/2009 indica l’anno finanziario 2010 redditi 2009. Nelle comunicazioni delle Amministrazioni viene generalmente indicato uno solo di tali anni, l’anno finanziario. Anche nelle comunicazioni dei beneficiari è opportuno indicare sempre e solo l’anno finanziario.
Contatti
D) Non riesco a contattare il Ministero del Lavoro per il 5 per mille, a chi mi devo rivolgere?
R) E’ possibile proporre le domande a due caselle di posta elettronica appositamente predisposte:
per informazioni relative alla mancata o erronea erogazione Quesiti5perMille@lavoro.gov.it
per informazioni sulla rendicontazione delle spese Rendicontazione5perMille@lavoro.gov.it.
Nell’e-mail dovranno essere indicati sempre l’anno finanziario del contributo e il codice fiscale, l’indirizzo, e i riferimenti email e telefonici/fax/cellulare dell’ente.
Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
D) Al fine di rispettare la normativa vigente circa l’iscrizione del 5 per mille ho inviato il modello di iscrizione al 5 per mille completo dei dati richiesti e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà all’Agenzia delle Entrate. Devo mandare una copia anche al Ministero del Lavoro?
R) No, perché l’ammissibilità dei beneficiari viene decisa esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate. Pertanto si adempie all’obbligo di trasmissione solo inoltrando all’Agenzia delle Entrate la documentazione relativa all’iscrizione e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Mancato accredito del contributo
D) La mia Associazione non ha ancora percepito il 5 per mille dell’anno 2010 redditi 2009. Ho verificato sul sito del Ministero del Lavoro che non risultiamo negli elenchi dei pagamenti pubblicati. Chiedo formalmente di verificare e inserire la mia Associazione per il prossimo pagamento.
R) I problemi relativi al mancato accredito delle somme si possono sintetizzare come segue.I contributi del 5 per mille sono disponibili per il pagamento nella gestione ordinaria per due anni, dopodiché cadono in perenzione (ossia non possono essere liquidati perché sono stati accantonati e sono come i “ depositi dormienti”)– pertanto nel 2013 ricadono nella gestione ordinaria del 5 per mille gli anni finanziari 2010 e 2011 mentre il 2009 e precedenti sono già perenti. L’individuazione dei soggetti destinatari del pagamento per i due anni di gestione ordinaria è di competenza dell’Agenzia delle Entrate. Il Ministero del Lavoro effettua i pagamenti indicati dall’Agenzia tramite appositi elenchi.
L’assenza di un ente da tali elenchi deriva principalmente da due cause: Coordinate IBAN mancanti o errate (a causa di cambiamenti sociali della banca) o per ente sottoposto a controllo da parte delle Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate.
Verifichi pertanto se l’IBAN comunicato all’Agenzia delle Entrate coincide con quello della sua banca (tenga presente che avvengono continuamente cambiamenti della ragione sociale bancaria), in caso contrario comunichi il nuovo IBAN alla sede territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione non deve essere inoltrata anche al Ministero del Lavoro, anche se alcune sedi territoriali dell’Agenzia delle Entrate la invitassero a fare il contrario, perché provvederà la loro Direzione Centrale a trasmetterci gli elenchi aggiornati.
Se invece l’IBAN è coincidente contatti la Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate a Lei più vicina per capire lo stato in cui si trova la sua situazione.Una volta risolti i problemi che impediscono il pagamento, la Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate comunicherà le coordinate per il pagamento; generalmente ciò avviene quando ha raccolto un adeguato numero di rettifiche.
L’elenco dei pagamenti è pubblicato sul sito istituzionale:
http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/CinquePerMille/
Reiscrizione delle somme
D) Dagli Elenchi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate risulta che abbiamo diritto al 5 per mille degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 ma ad oggi non abbiamo ancora ricevuto gli importi relativi. Cosa dobbiamo fare per avere accreditati questi fondi che per l’attività della nostra Associazione sono necessari?
R) Le somme iscritte nel bilancio dello Stato cadono in perenzione (non sono più disponibili nel bilancio dello Stato) dopo il secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno e rivivono a seguito di richiesta dettagliata, specifica e scritta. Ad esempio, nel 2013 per il contributo del cinque per mille sono in perenzione gli anni finanziari dal 2006 al 2009. Tali contributi perenti del cinque per mille non sono perduti perché il Ministero dell’Economia e Finanze emana un decreto di reiscrizione in bilancio per i soggetti aventi diritto che ne hanno fatto richiesta dettagliata al Ministero del Lavoro. Tale decreto viene di norma emanato a novembre, ma a discrezione del MEF potrebbero esserne emanati altri nel corso dell’anno.
La richiesta di reiscrizione, una per ciascun anno finanziario a cui si riferisce, con firma in originale e copia del documento di identità, deve essere inoltrata, normalmente con raccomandata, al Ministero del Lavoro – DG Terzo settore – Div. I – Via Fornovo, 8 – 00192 Roma. Deve contenere la dichiarazione specifica di avere ancora diritto alla percezione al contributo del 5 per mille, l’importo esatto del beneficio e a quale anno finanziario si riferisce ( anno in cui è stata effettuata la dichiarazione dei redditi) e le coordinate IBAN, per il versamento sul conto, o gli estremi del legale rappresentante (nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita)
Modalità di pagamento
D) La nostra associazione dovrà beneficiare di una somma del 5 per mille; siccome non abbiamo un conto corrente intestato all’associazione, vorremmo sapere se ci sono delle vie alternative per ottenere l’importo, come ad esempio l’utilizzo di un conto corrente intestato al vicepresidente.
R) Al momento sono consentite solo due modalità di pagamento del contributo.Per somme superiori a 1.000 euro unicamente tramite versamento in conto corrente bancario o postale intestato all’Ente.
Per somme inferiori a 1.000 euro sia tramite versamento in conto corrente, come sopra indicato , sia tramite rimessa diretta al legale rappresentante dell’Ente presso la Tesoreria provinciale della Banca d’Italia. In quest’ultimo caso, se l’Ente non ha un conto corrente e non desidera aprirne uno – che è possibile per legge solo nel caso di contributi inferiori ai 1.000 euro – è possibile richiedere direttamente al Ministero del Lavoro – DG Terzo settore – Div. I – Via Fornovo, 8 – 00192 Roma, la liquidazione delle somme con rimessa diretta al legale rappresentante dell’Ente indicando chiaramente gli estremi del legale rappresentante stesso (nominativo, codice fiscale, luogo e data di nascita) e la dichiarazione di avere ancora diritto alla percezione al contributo del 5 per mille.
Sezione rendicontazione del beneficio
Restituzione della somma percepita o di una parte di essa
D) In quali casi va restituita la somma percepita dall’l’Ente beneficiario ?
R) quando non è stata spesa entro l’anno successivo al momento della percezione; quando l’attività è cessata o l’ente non persegue piu gli scopi sociali; quando non ha trasmesso al Ministero del Lavoro richiedente le integrazioni richieste (es. fatture, buste paga) oppure sia stata accertata la mendacità delle dichiarazioni effettuate.
D) Come si restituisce la somma?
R) Presso la Banca d’Italia compilando il modello 121T di riversamento a disposizione presso tutte le sue sedi territorialmente competenti con le seguenti indicazioni “Capitolo: 3670 – Capo: 27 – Causale: Restituzione 5 per mille anno 20__ CodiceFiscale e NomeAssociazione”In alternativa è possibile pagare con bonifico bancario (non on line perché dovrà poi essere trasmessa al Ministero del Lavoro – DG Terzo settore – Div. I – Via Fornovo, 8 – 00192 Roma copia del bonifico il cui originale vale come ricevuta).In questo caso è necessario utilizzare il codice IBAN della Tesoreria territorialmente competente presso la quale dovrà essere effettuato il versamento. Tale IBAN è scaricabile collegandosi al sito della Ragioneria Generale dello Stato – Tesoreria dello Stato – Codici IBAN (http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Bilancio-d/Quadro-di-classificazione-delle-entrate/Codici-IBAN8.pdf )
Occorre fare riferimento al capitolo 3670 capo 27 e individuare, nell’elenco scaricato, l’IBAN della tesoreria territoriale corrispondente. Nel caso siano presenti coordinate diverse riferite ai codici CP/RS (Competenza/Residui) utilizzare l’IBAN corrispondente a RS (Residui)
Ove l’IBAN non fosse corretto il versamento è invalidato.
In tutti i casi va trasmessa ricevuta del versamento mediante ossia copia del mod. 121T o del bonifico bancario.
D) Come si deve informare il Ministero del Lavoro dell’avvenuto versamento della somma non spesa per accantonamento oppure perché l’ente ha cessato l’attività?
R) In tutti i casi va trasmessa ricevuta del versamento mediante ossia copia del mod. 121T o del bonifico bancario come specificato nella risposta precedente al Ministero del Lavoro – DG Terzo settore – Div. I – Via Fornovo, 8 – 00192 Roma.
Devoluzione
D) La nostra associazione che si sta sciogliendo ha deciso di devolvere il proprio patrimonio, così come previsto dallo statuto e dal Codice civile, ad un’altra associazione. Si può devolvere anche il contributo percepito come 5 per mille
R) Il contributo del 5 per mille non può essere devoluto. Infatti, ai sensi del DPCM del 23/4/2010 art. 11 commi 5, l’ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell’erogazione delle somme allo stesso destinate, risulti aver cessato l’attività’ o non svolgere più l’attività’ che da’ diritto al beneficio. Unica deroga nel caso in cui l’Ente sia stato autorizzato alla devoluzione dall’ex Agenzia del Terzo Settore prima della norma suddetta. Solo all’Agenzia delle Entrate spetta l’individuazione dei beneficiari e il conteggio della somma ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi. ( v. anche decisione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica previo parere n. 2627/2011 reso nell’adunanza del 14 novembre 2012 dal Consiglio di Stato, Sezione II)
Accantonamento
D) E’ possibile accantonare la somma oltre l’anno da quando è stata percepita per progetti futuri?
R) No, le norme richiedono che la somma sia spesa e rendicontata per l’intero a pena di restituzione, in quanto può essere impiegata per vari scopi, anche per le spese generali della struttura, ovvero per la l’acquisto di beni essenziali al suo funzionamento o per il pagamento di utenze. Tuttavia, per l’accantonamento di una parte della somma al fine di un impiego successivo, la possibilità di una soluzione che tenga conto delle esigenze dei beneficiari è stata prevista nelle nuove linee-guida che sono al vaglio delle Autorità competenti.
Cessione del credito
D) E’ possibile la cessione del credito prima della erogazione? E se è stata effettuata, il termine di un anno per la predisposizione del rendiconto da quale data decorre?
R) E’ possibile la cessione del credito dopo la pubblicazione dell’elenco definitivo in cui l’ente risulta ammesso al contributo del 5 per mille. La data da cui occorre rendicontare le spese decorre quindi dall’avvenuta anticipazione della somma da parte della banca o della finanziaria che dovrà essere specificata in una relazione illustrativa.
Spese anticipate dai soci
D) E’ possibile rimborsare con il contributo del 5 per mille le spese anticipate dai soci con fondi infruttiferi in modo da estinguere il debito se le spese sono documentabili in modo certo (atto notarile, fatture e matrice degli assegni)?
R) Si, ove si tratti di un programma di investimento strutturale e le spese siano state destinate esclusivamente alle finalità di utilità sociale che contraddistinguono l’Ente interessato. Pertanto si richiede una relazione illustrativa alla quale si dovrà fare riferimento negli anni successivi e, secondo il caso, ulteriori integrazioni ( es. atto di acquisto di un immobile).
Rendicontazione di spese prima del pagamento
D) Posso inserire nel rendiconto le spese che ho sostenuto prima che mi venisse effettivamente liquidato il contributo?
R) La norma prevede che la rendicontazione riguardi le spese sostenute dopo il pagamento; tuttavia, a causa del considerevole lasso di tempo che intercorre tra la dichiarazione dei redditi e l’effettiva liquidazione della somma, si accettano come correttamente rendicontabili anche le spese sostenute a partire dalla pubblicazione dell’elenco definitivo, nel quale il beneficiario risulta ammesso al contributo. A quella data dovrà farsi riferimento in una relazione descrittiva dell’impiego della somma spesa o impegnata prima del pagamento.
D) Posso rendicontare le spese sostenute per ambulanze o beni di utilità sociale?
R) Si, purché lo stesso bene non sia stato già acquistato interamente con altre sovvenzioni pubbliche. Pertanto si richiede una dichiarazione sostitutiva di atto notorio emessa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 a firma del legale rappresentante dell’Ente.
Rendicontazione cumulativa di più anni
D) È possibile presentare rendiconti cumulativi di vari anni in cui è stato percepito il contributo, tenuto conto che esso è pervenuto in rapida successione per più annualità?
R) No i rendiconti devono essere separati per anno di contribuzione ( anno della dichiarazione dei redditi) e possono non coincidere con l’anno solare, ovviamente, relativo al bilancio
Bilancio sociale
D) In caso di redazione di bilancio sociale, lo stesso sostituisce l’obbligo di trasmettere il rendiconto?
R) No, le norme in materia di rendicontazione non prevedono il caso del “bilancio sociale” quale sostituto della rendicontazione. Tuttavia, si è ritenuto che basti la pubblicazione sul sito dell’associazione oppure la trasmissione di esso con la delibera al Ministero del Lavoro – DG Terzo settore – Div. I – Via Fornovo, 8 – 00192 Roma ; in caso di sola pubblicazione occorrerà comunicare di avere provveduto a redigerlo indicando i riferimenti per accedere al sito e la sezione in cui si trova, che sono elementi necessari per effettuare il controllo sull’impiego della somma, come richiesto dalle norme. Il bilancio dovrà essere accessibile presso tale sito per la durata di cinque anni.