Il Consiglio dei ministri ha approvato il 15 giugno scorso, durante il Consiglio, un decreto legge recante misure urgenti in materia di crescita. Diversi i campi in cui il c.d “decreto fare” è intervenuto.
Importanti novità sono state apportate in materia di appalti: l’abrogazione della responsabilità solidale, l’eliminazione del modello 770 mensile e modifiche alla disciplina sul rilascio del Durc.
Con la soppressione dell’articolo 35 del Dl n.223/06 (commi da 28 a 28 ter), viene meno la disciplina che prevede la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per i versamenti delle ritenute e dell’Iva in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
Si prevede, tra le altre cose, che nell’ambito degli appalti il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Il documento unico va allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Inoltre, con decreto del ministro del Lavoro, dovranno essere individuati i settori di attività a basso rischio infortunistico e limitatamente ad essi il datore di lavoro committente può, in alternativa al documento unico, individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali al fine di soprintendere alle esigenze di cooperazione e coordinamento.
Un ulteriore passo avanti è stato fatto in materia di Durc. Il documento di integrità contributiva avrà una validità di 180 giorni e sarà obbligatoriamente acquisito d’ufficio, per via telematica, da parte di stazioni appaltanti e amministrazioni procedenti. Tale obbligo ricade sulle stazioni appaltanti e sugli altri enti aggiudicatori, non solo in sede di aggiudicazione dell’appalto ma anche ai fini del pagamento delle prestazioni, ed è previsto: per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38 comma 1, lett i) del codice appalti; per l’aggiudicazione definitiva del contratto pubblico; per la stipula del contratto; per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relativi a servizi e forniture ed infine per il certificato di collaudo il certificato di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
Nell’ipotesi in cui manchino i requisiti per il rilascio del Durc (Durc negativo), il decreto fare obbliga gli enti preposti al rilascio, prima dell’emissione o dell’annullamento del documento già rilasciato, a invitare l’azienda interessata, per il tramite di un consulente del lavoro, a regolarizzare entro 15 giorni la propria posizione indicando dettagliatamente le cause della irregolarità.
Infine in caso di Durc con inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, le amministrazioni dovranno trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza al fine di riversarlo direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, inclusi la cassa edile.
Per ulteriori approfondiemnti si rende disponibile il testo del decreto fare