Numerose e rilevanti le novità apportate dal “decreto fare”, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giungo, alcune delle quali riguardanti il settore dell’edilizia.
Innanzitutto, in materia di vincoli ambientali, si è proposto di passare dall’ipotesi del silenzio-rifiuto a quello del silenzio- rigetto, immediatamente impugnabile.
Il Testo Unico per l’Edilizia prevede che, nel caso in cui manchi un atto di assenso per vincolo ambientale, paesaggistico e culturale, si forma il silenzio rifiuto.
Il decreto fare interviene modificando la procedura in caso di immobili vincolati, e precisamente dispone che se l’assenso dell’autorità preposta al vincolo è favorevole, il Comune sarà tenuto a rilasciare il permesso di costruire con un provvedimento espresso e motivato. Al contrario, se l’atto d’assenso viene negato, decorso il termine del permesso di costruire, questo si intenderà respinto e l’atto, eventualmente, potrà essere immediatamente impugnato.
Viene attribuito allo Sportello unico per l’edilizia il compito di acquisire i pareri anche prima della presentazione della Scia. L’interessato, infatti, prima di presentare comunicazione o la Scia, può richiedere allo sportello unico l’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari per l’intervento edilizio. Nel caso in cui gli atti di assenso non vengono rilasciati dalle altre amministrazioni , o è intervenuto il dissenso da parte di una o più amministrazioni, il responsabile dello sportello unico indice una conferenza dei servizi per acquisirli.
Il Dl interviene, anche, sul termine dei lavori; viene allungato di due anni i termini di inizio dei lavori autorizzati con permesso di costruire, Dia o Scia alla data di entrata in vigore della norma. Il termine iniziale è di un anno, mentre, quello per ultimare l’opera è di tre anni dall’inizio dei lavori.
I lavori iniziati dopo la presentazione della Dia o della Scia devono, anch’essi, concludersi entro tre anni. Questi termini possono allungarsi di ulteriori due anni, previa comunicazione del soggetto interessato.
Un ulteriore passo avanti è stato fatto sul concetto di interventi di ristrutturazione edilizia. Secondo il testo unico dell’edilizia costituiscono “interventi di ristrutturazione edilizia” anche gli interventi che consistono “nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente”.
La novità essenziale sta nella eliminazione del requisito della medesima sagoma. Pertanto, alla luce di questa nuova disposizione, sono ristrutturazioni edilizie anche gli interventi di ricostruzioni di un edificio con il medesimo volume dell’edificio demolito, ma anche con sagoma diversa dal precedente. In altri termini, la modifica della sagoma non è rilevante ai fini della individuazione del permesso di costruire come titolo abilitativo necessario.
Per quanto riguarda il certificato di agibilità, ne è ammessa la richiesta anche per singoli edifici o singole porzioni di uno stesso stabile, l’importante che le unità siano funzionalmente autonome, e sempre che siano state sottoposte a collaudo le opere di urbanizzazioni primarie attinenti all’intero intervento edilizio o singola porzione di costruzione.
Infine, in materia ambientale occorre sottolineare l’ulteriore novità introdotta dal decreto che riduce a 45 giorni il termine per l’istanza di autorizzazione paesaggistica. Infine, dispone l’eliminazione del silenzio-assenso prevedendo l’adozione del provvedimento finale da parte dell’amministrazione competente.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo del decreto