È legittimo un decreto che ha dichiarato perento un ricorso ultraquinquennale, nonostante il fatto che l’avviso di segreteria da cui decorre il termine semestrale per l’istanza di fissazione non era stato notificato mediante ufficiale giudiziario, ma era stato solo comunicato mediante raccomandata a.r. presso il domicilio elettivo.
Secondo l’ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana a nulla rileva che, essendo passati oltre 5 anni, il domicilio era nel frattempo mutato, dato che tale cambiamento non è stato debitamente comunicato.
Infatti esiste un onere delle parti di comunicare tali cambiamenti, mentre i doveri che incombono sulla segreteria debbono ritenersi soddisfatti tramite la spedizione delle raccomandate a.r. presso il domicilio indicato.
E’ inoltre ritenuta manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell’art. 9 della L. 21.7.2000 n. 205 con gli artt. 24 e 111 della Costituzione.
Infatti rimane rimesso al legislatore il potere di decidere quali atti del processo debbano essere portati a conoscenza tramite la procedura di notifica in senso tecnico e quali tramite la notificazione in senso atecnico, ovvero tramite la posta raccomandata a.r.
Si allega il testo integrale dell’Ordinanza 5 giugno 2013 n. 570, CGA sez. giurisdizionale