Decreto Lavoro: le novità in materia di responsabilità solidale negli appalti

A pochi giorni dalla pubblicazione del decreto Fare (d.l. 21 giugno 2013, n. 69), il Governo, con il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” (cd. “decreto Lavoro”), è nuovamente intervenuto in materia di responsabilità solidale negli appalti, apportando alcune rilevanti novità.

L’art. 50 del decreto Fare ha parzialmente abolito la responsabilità solidale fiscale negli appalti, intervenendo sul testo dell’art. 35, comma 28, del decreto legge 223/2006 (convertito dalla legge 248/2006).
In particolare, alla luce della nuova previsione, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore esclusivamente “della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore”. È stata invece eliminata la responsabilità solidale dell’appaltatore per quanto riguarda il versamento dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di subappalto.

Diverse, e maggiormente significative, sono invece le novità in tema di responsabilità solidale negli appalti apportate dal recente decreto Lavoro, in particolare dal comma 1 dell’articolo 9, ai sensi del quale “Le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi”.
È innanzitutto opportuno notare come l’art. 9 del decreto Lavoro si riferisca, a differenza della suddetta norma del decreto Fare, alle disposizioni di cui all’art. 29, comma 2, del d. lgs. 276/2003, le quali disciplinano la responsabilità solidale del committente o del datore di lavoro con l’appaltatore (nonché con gli eventuali subappaltatori) in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti dall’appaltatore nei confronti dei propri lavoratori.
Inoltre è bene sottolineare che in realtà quest’ultimo intervento del Governo non ha modificato la disciplina della responsabilità solidale negli appalti, bensì ha fornito un’interpretazione autentica rispetto alla sua applicazione, fugando molti dei dubbi che precedentemente erano sorti sul tema.

Le novità apportate dal decreto Lavoro in materia di responsabilità solidale riguardano in particolare tre aspetti:
1) Il regime della responsabilità solidale è esteso, applicandosi anche ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di natura autonoma; sembra dunque definitivamente chiarito che il committente debba rispondere in solido con l’appaltatore e con i subappaltatori anche in relazione ai contratti di collaborazione a progetto e ai vecchi CO.CO.CO nonché alle prestazioni di lavoro occasionale e alle prestazioni d’opera professionale (seppure in queste ipotesi, e qualora il compenso non superi i 5.000 €, il vincolo della solidarietà si avrà limitatamente al pagamento del compenso stesso).
2) Le disposizioni sulla responsabilità solidale non si applicano in tutte le ipotesi in cui committente del contratto di appalto sia una pubblica amministrazione. Si tratta di un’interpretazione radicale che, in realtà, poteva già desumersi in precedenza, posto che l’art. 1 del d. lgs. 276/2003 stabilisce chiaramente che lo stesso decreto “non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale” (sebbene alcune recenti pronunce giurisprudenziali abbiano comunque ritenuto applicabile il regime della solidarietà anche nei confronti dello Stato).
3) Viene precisato che la facoltà riconosciuta ai contratti collettivi nazionali di lavoro di derogare al regime della solidarietà negli appalti può riguardare solamente i trattamenti retributivi, mentre alcun effetto può derivare in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale del decreto legge 76/2013 (cd. decreto Lavoro), pubblicato sulla Gazzetta n. 150 del 28 giugno 2013.

Redazione

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