Appalti: in vigore dal 14 agosto le white list antimafia

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 164 del 15 luglio 2013) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013 recante “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.
Gli elenchi in questione (meglio noti come white list), istituiti presso ogni Prefettura, mirano a rendere più efficaci i controlli antimafia con riferimento a quelle attività imprenditoriali ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa.
Tali attività, elencate all’art. 1, comma 53, della legge anticorruzione (l. 190/2012), sono:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
L’iscrizione da parte delle imprese alla white list non sarà obbligatoria, ma volontaria: spetterà al titolare o al legale rappresentante presentare, anche per via telematica, un’istanza alla Prefettura territorialmente competente, indicando i settori di attività per i quali l’iscrizione è richiesta: l’elenco, pur essendo unico, sarà infatti articolato in più sezioni corrispondenti alle varie attività di cui all’art. 1, comma 53, della legge anticorruzione.
Ai sensi dell’art. 2 del DPCM, “l’ iscrizione e’ disposta dalla Prefettura competente all’esito della consultazione della Banca dati nazionale unica se l’impresa e’ un soggetto ivi censito ed e’ possibile rilasciare immediatamente l’informazione antimafia liberatoria ai sensi dell’art. 92, comma 1, del Codice antimafia”. Nell’ipotesi in cui l’impresa non sia invece censita all’interno della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, la Prefettura sarà tenuta ad effettuare tutte le necessarie verifiche, all’esito delle quali provvederà all’iscrizione nell’elenco o – in mancanza delle condizioni – al diniego dell’iscrizione.
In ogni caso il procedimento deve concludersi necessariamente entro i 90 giorni successivi alla data di ricevimento dell’istanza di iscrizione.
L’iscrizione nell’elenco ha un’efficacia limitata, essendo valida solamente per un anno: l’impresa che abbia interesse a permanere nell’elenco sarà dunque tenuta a comunicare alla Prefettura tale sua volontà almeno 30 giorni prima della scadenza, con la possibilità di chiedere l’iscrizione anche per settori di attività ulteriori.
Oltre ai controlli effettuati al momento dell’iscrizione, è previsto che la Prefettura possa condurre delle verifiche a campione sulla sussistenza in capo all’impresa delle condizioni richieste per la permanenza nell’elenco, disponendone, in caso contrario, la cancellazione.
Alla luce della espressa equipollenza dell’iscrizione nell’elenco rispetto all’informazione antimafia di cui all’art. 84 del codice antimafia (d. lgs.159/2011), alle imprese iscritte non sarà richiesto, per la partecipazione alle varie gare d’appalto, alcun ulteriore prova dell’assenza di infiltrazioni mafiose per tutto il periodo di validità dell’iscrizione stessa.
Gli elenchi, costantemente aggiornati, saranno pubblicati sul sito istituzionale di ognuna delle prefetture competenti (nella sezione “Amministrazione trasparente”), unitamente alla casella PEC alla quale potranno essere inoltrate le istanze di iscrizione.

Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 14 agosto.

Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo integrale del DPCM 18 aprile 2013, pubblicato sulla GU n. 164 del 15 luglio 2013.

Redazione

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