Il ministro per la Pa e la Semplificazione Gianpiero D’Alia ha diramato una nuova circolare, la n. 2/2013, indirizzata alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici e alle società a partecipazione pubblica, riguardante l’attuazione della massima trasparenza della pubblica amministrazione in rete su compensi, redditi, patrimoni e curricula, ex D. lgs 33/2013.
L’obiettivo perseguito con l’approvazione del decreto è, infatti, quello di rafforzare lo strumento della trasparenza e riordinare in un unico corpo normativo le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità a carico delle P A.
Tra le novità introdotte, notevole importanza è ricoperta dal diritto di accesso civico. I cittadini con tale strumento, disciplinato dall’art. 5 del citato decreto, possono vigilare, attraverso il sito web istituzionale – sezione “Amministrazione trasparente”, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti destinatari delle norme.
Con l’introduzione dell’accesso civico, come precisato nella circolare, “il legislatore ha inteso ampliare i confini tracciati dalla l. n. 241 del 1990 sotto un duplice profilo, delle informazioni che le amministrazioni devono rendere disponibili e dei requisiti in capo al richiedente”.
Occorre, però, fare una precisazione: l’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all’art. 22 della l. 241 del 1990. Quest’ultimo, infatti, è uno strumento volto a tutelare gli interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.
Viceversa, l’accesso civico non necessita di una particolare legittimazione e riguarda tutte le informazioni e i dati che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi del d. lgs. n. 33 del 2013.
I dati pubblicati devono, inoltre, essere periodicamente aggiornati e devono essere mantenuti per un periodo di 5anni e comunque finché perdurano gli effetti degli atti. L’unico limite alla trasparenza deriva dalla necessaria esigenza di garantire il diritto alla riservatezza.
In altri termini, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti obbligati, devono assicurarsi che siamo adottate tutte le cautele necessarie per evitare un’indebita diffusione di dati personali.
L’eventuale trattamento illecito di dati personali, infatti, comporta l’obbligo del risarcimento danni, anche di natura non patrimoniale, l’applicazione di sanzioni amministrative e la responsabilità penale.
La circolare prosegue indicando i soggetti (il responsabile della trasparenza, gli organismi indipendenti di valutazione, la Civit, il dipartimento della funzione pubblica e l’avcp), ed i compiti (di controllo, di verifica e valutazione, di vigilanza, di monitoraggio e di ricezione di informazioni) che essi svolgono per garantire la piena attuazione delle citate disposizioni.
Tutti gli obblighi di trasparenza previsti nel decreto sono diventati efficaci il 20 aprile 2013, tuttavia non tutti i siti web delle Amministrazioni sono stati adeguati. A tal proposito, occorre ricordare che è stato rivisitato lo strumento della “Bussola della trasparenza”. Esso costituisce uno strumento on-line aperto a tutti che fornisce funzionalità di verifica e monitoraggio della trasparenza dei siti web istituzionali.
In conclusione, si aggiunga che, gli obblighi di pubblicazione sono rafforzati da un articolato sistema sanzionatorio che riguarda le persone fisiche inadempienti, gli enti e gli altri organismi destinatari e, in taluni casi, colpisce l’atto da pubblicare stabilendone l’inefficacia.
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile il testo della circolare n. 2 del 2013