Incostituzionale l’immissione in ruolo dei dipendenti dalla partecipata

È incostituzionale la legge regionale che dispone il passaggio automatico dei dipendenti della partecipata al ruolo dei dipendenti regionali.

Con la sentenza n. 227 del 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), il quale dispone che «Il personale della società [Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia s.p.a.], con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di cessazione della gestione liquidatoria, regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del commercio e servizi, previa verifica della sussistenza dei requisiti per accedere ai ruoli dell’Amministrazione regionale ed eventuale prova selettiva, è trasferito, con decorrenza dalla data prevista dalla deliberazione di cui all’articolo 53, comma 1, alla Regione….».

Il motivo della decisione è che in mancanza di un concorso pubblico, l’accesso del personale proveniente dalla Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia s.p.a. all’impiego di ruolo presso l’amministrazione regionale, senza alcuna certezza di un serio filtro selettivo, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.

Già in passato la Consulta ha ritenuto ingiustificato il mancato utilizzo del concorso per il reclutamento del personale della pubblica amministrazione in relazione a norme regionali di generale ed automatico reinquadramento del personale di enti di diritto privato nei ruoli di Regioni o enti pubblici regionali, per via del fatto che il trasferimento da una società partecipata dalla Regione alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione dell’art. 97 Cost.

Nel caso in questione, l’esigenza di risorse umane che scaturisce dall’assunzione di funzioni in precedenza affidate dalla Regione ad una società in house poi posta in liquidazione (come la Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia s.p.a.) non può costituire valido motivo per disattendere il principio che «la natura comparativa e aperta della procedura è elemento essenziale del concorso pubblico, sicché deve escludersi la legittimità costituzionale di “procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall’esterno”, violando il carattere pubblico del concorso.

Non è neanche sufficiente ipotizzare che vi sia stata una procedura selettiva purchessia, atteso il previo superamento di una qualsiasi “selezione pubblica”, presso qualsiasi “ente pubblico”, è requisito troppo generico per autorizzare una successiva stabilizzazione senza concorso, perché esso non garantisce che la previa selezione avesse natura concorsuale.

È vero che è possibile che i dipendenti delle società in house possano vantare un diritto alla riammissione nei ruoli della pubblica amministrazione in di scioglimento delle predette società e di consecutiva riacquisizione, da parte delle strutture interne dell’ente territoriale, dei servizi pubblici precedentemente affidati all’esterno. Ma ciò è limitato al caso in cui tali lavoratori fossero stati originariamente trasferiti o transitati dall’ente pubblico di pregressa appartenenza alle società partecipate o, comunque, da queste selezionati in conformità al principio sancito dall’art. 97 Cost.

Il diritto all’inserimento nell’organico dell’ente dev’essere, invece, correlativamente escluso in capo ai dipendenti illo tempore assunti da società controllate senza il ricorso a procedure selettive pubbliche “equivalenti”.

Redazione

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