Decreto fare: un emendamento introduce il Documento unico di regolarità tributaria (DURT)

Il ddl di conversione in legge del decreto Fare ha nuovamente modificato l’art. 50, relativo alla disciplina della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore di cui all’art 35, commi 28 e seguenti, del decreto legge n.223 del 2006. Se nella prima versione del decreto fare la responsabilità solidale era stata del tutto soppressa, la versione definitiva si era limitata ad espungere il riferimento ai versamenti IVA, mantenendo invece la responsabilità solidale per le ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro. All’interno del testo in esame alla Camera per la conversione in legge del decreto è stato adesso inserito, non senza polemiche, un emendamento che prevede l’introduzione del Documento Unico di Regolarità Tributaria (DURT).

Alla luce di quest’ultima modifica, per evitare la responsabilità solidale non sarà più sufficiente l’autocertificazione del prestatore circa la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali o la analoga dichiarazione da parte di un professionista abilitato o di un Caf; tali attestazioni saranno infatti rimpiazzate un documento (DURT), rilasciato dall’ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate, comprovante l’inesistenza di debiti tributari per le imposte, sanzioni o interessi scaduti e non estinti del subappaltatore.

In altre parole l’appaltatore sarà responsabile in solido del versamento delle ritenute nel caso in cui effettui i pagamenti senza aver previamente ottenuto dal subappaltatore un DURT che attesti l’assenza di irregolarità nel versamento delle imposte fino a quella data. Di conseguenza, l’appaltatore è tenuto a sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’acquisizione del DURT.

Il nuovo articolo 50 estende poi tale disciplina ai rapporti tra committente e appaltatore: anche il committente sarà tenuto a richiedere all’appaltatore il DURT relativo alla posizione propria e di tutti gli eventuali subappaltatori per evitare di incorrere nella responsabilità solidale. Anzi è previsto inoltre che “l’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al medesimo periodo non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore”.

Per ottenere il DURT ogni impresa sarà tenuta a richiedere l’iscrizione in un apposito portale telematico (che l’Agenzia delle Entrate dovrà predisporre entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) e trasmettere telematicamente e con cadenza mensile la propria documentazione contabile.
Seppure l’iscrizione non sia obbligatoria, residuando in capo all’impresa la facoltà di richiederla o meno, è chiaro che sua in assenza l’appaltatore potrà rifiutarsi di pagare (o in alternativa pagherà esponendosi alla responsabilità solidale per gli eventuali omessi versamenti).

Molto contestata è stata poi l’introduzione, all’interno dell’art. 35 del decreto legge 223/2006, del comma 28-sexies, alla luce del quale anche i soggetti a cui la legge permette il versamento dell’IVA con cadenza trimestrale (ossia quelli con volume d’affari massimo, a seconda della tipologia delle operazioni, di 400.000 euro o di 700.000 euro), registrandosi al portale per l’ottenimento del DURT, dovranno passare alla periodicità di versamento mensile.

Le nuove disposizioni acquisteranno efficacia solo dopo l’avvenuta predisposizione di tutte le procedure telematiche per il rilascio del DURT; fino a quella data continuerà dunque ad applicarsi in via transitoria l’attuale disciplina.

In conclusione, è opportuno segnalare che l’introduzione del DURT ha suscitato notevoli malumori, in particolare perchè rischia, al contrario di quella che dovrebbe essere la ratio della norma, di complicare ulteriormente i passaggi burocratici per le imprese e di trasformarsi in un elemento anticompetitivo. Ad esempio, se un’impresa dovesse ritardare nei versamenti delle ritenute a causa delle proprie difficoltà finanziarie (essendo dunque impossibilitata ad ottenere il DURT) non potrà ricevere i pagamenti, con un altissimo rischio di fallimento.
È evidente peraltro che, alla luce delle nuove modifiche, assume fondamentale importanza il fattore tempo: sarà necessario che il DURT venga rilasciato a brevissima distanza dalla richiesta (per evitare che vengano bloccati i pagamenti) e inoltre che il versamento del corrispettivo avvenga possibilmente nella stessa data del DURT (per non far scattare la responsabilità solidale per eventuali inadempimenti intervenuti tra il rilascio e il versamento).

Per ulteriori approfondimenti, si rende disponibile il testo del decreto Fare (n. 69 del 21 giugno 2013) comprendente le modifiche apportate dalle Commissioni (si veda, in particolare, l’art. 50).

Redazione

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