Con la pubblicazione del Decreto Fare (dl 69/2013) nella G.U del 20.08.2013 n° 194 è stato reintrodotto “L’obbligo di Mediazione per determinate controversie”, dopo che la Consulta con la Sentenza del 6 dicembre 2012, n° 272 aveva bocciato le norme contenute nel D. lgs n° 28 del 2010, relativamente all’illegittimità Costituzionale dell’ art. 5 comma 1, in violazione dell’artt. 76 e 77 Cost.,” per Eccesso di delega Legislativa”
Rispetto alla precedente versione del decreto del fare approvata in Senato, la nuova Mediazione ha subito numerose modifiche, contenute al Capo VIII del Decreto Fare “Misure in materia di Mediazione Civile e Commerciale”, il quale all’art. 84 dispone diverse “Modifiche al decreto legislativo 4 Marzo 2010, n.28“. In particolare viene sostituita la lett. a) del comma 1 art. 1 del d.lgs. 28/2010 con la descrizione della mediazione, quale: “attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”. Le materie che possono essere oggetto di mediazione obbligatoria sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Inoltre, il Decreto Fare introduce il comma 1 bis all’art 5 il quale dispone che “… L’ esperimento del procedimento di Mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore…”, in questo modo la norma opera come come metodo di risoluzione alla lite, così da snellire il carico delle controversie, poiché decorsi i quattro anni si stabilirà, in base ai risultati raggiunti, se renderla o meno obbligatoria definitivamente.
Centrale è il ruolo dell’avvocato che diventa “mediatore di diritto”. L’ assistenza dell’avvocato è prevista fin dal primo incontro e per tutta la procedura, che non potrà eccedere i tre mesi. Inoltre, gli avvocati certificano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico dell’accordo conciliativo che può trasformarsi in titolo esecutivo. In caso di mancanza della sottoscrizione degli avvocati è necessaria l’omologazione del presidente del tribunale.
Viene introdotta la “Competenza Territoriale”, infatti il nuovo comma 1 dell’art. 4 d.lgs. 28/2010 così come sostituito dal decreto fare prevede che: “La domanda di mediazione relativa alla controversia , di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’ istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di deposito dell’ istanza“.
Tutte queste novità in vigore dal prossimo 20 settembre 2013.