Con il decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, il Governo è intervenuto in materia di mobilità del personale delle società partecipate dalla pubblica amministrazione (art. 3, commi da 2 a 7).
Innanzitutto si prevede (al comma 2) la possibilità, per le società controllate direttamente o indirettamente dalla pubblica amministrazione, di realizzare, sulla base di un accordo tra esse e senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale, in relazione al proprio fabbisogno nonché ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni o di razionalizzazione delle spese.
Al fine di porre in essere tali processi si richiede, oltre al già menzionato accordo tra le società interessate, una preventiva informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed anche alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato.
Viene al contempo espressamente previsto che i suddetti processi di mobilità non possano realizzarsi tra le società controllate e le pubbliche amministrazioni, così come risultano escluse dall’applicazione di questa disciplina le società quotate in borsa.
Particolarmente rilevante è poi la previsione del comma 3, secondo la quale gli enti controllanti sono tenuti ad adottare atti di indirizzo volti a favorire, prima di di procedere a nuove assunzioni, l’acquisizione del personale mediante le suddette procedure di mobilità.
Per favorire questi processi è inoltre concesso alle società controllate di farsi carico di una quota (non superiore al 30% e per un periodo massimo di tre anni) del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, sempre che ciò non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 7). Tali somme, corrisposte dalla società cedente alla cessionaria, non concorreranno alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’IRES e dell’IRAP, apportando un significativo sgravio del carico fiscale.
Sotto un diverso profilo, ai sensi del comma 4, le società controllate dalla PA “che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 3, nonché nell’ipotesi in cui l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti, inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica”; le posizioni dichiarate eccedentarie non potranno più essere ripristinate, neanche mediante nuove assunzioni.
In tutti questi casi sarà poi l’ente controllante dovrà in questi casi farsi carico, entro dieci giorni dal ricevimento della informativa, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza (comma 5), potendo optare per una delle seguenti alternative:
– ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro nell’ambito della stessa società;
– realizzazione delle procedure di mobilità presso altre società controllate dal medesimo ente;
– ricollocazione in società controllate da enti diversi, ma comprese nello stesso ambito regionale (sentite le organizzazioni sindacali e previo accordo tra gli enti e le medesime società);
– trasferimento presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale, previ accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (ai sensi di quanto disposto dal comma 6).
Per ulteriori approfondimenti si rende disponibile (di seguito), il testo dell’articolo 3, commi da 2 a 7, del decreto legge n. 101 del 2013.
DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013 , n. 101 .
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
Art. 3
(Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate)
1. […]
2. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 31 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di personale, anche in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 3 e 4, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato,in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell’articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.
3. Gli enti che controllano le società di cui al comma 2 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonchè di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l’acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 2.
4. Le società di cui al comma 2 che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 3, nonchè nell’ipotesi in cui l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente decreto.
5. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’informativa di cui al comma 4, si procede, a cura dell’ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente con le modalità previste dal comma 2. Sentite le organizzazioni sindacali, la ricollocazione è consentita anche in società controllate da enti diversi comprese nell’ambito regionale, previo accordo tra gli enti e le medesime società, ai sensi del comma 2. Si applica l’articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
6. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 5 gli enti controllanti e le società del comma 2 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del comma 2, di forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
7. Al fine di favorire le forme di mobilità le società di cui al comma 2 possono farsi carico per un periodo massimo di tre anni di una quota parte non superiore al trenta per cento del trattamento
economico del personale interessato dalla mobilità, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive.