Con Sentenza n. 8154 del 2013, i giudici romani del T.A.R. Lazio, Sez. II quater, si sono espressi circa il ricorso collettivo, cd:”CLASS ACTION”, proposto da alcuni Immigrati e da alcuni sindacati, come CGL, INCA E Federconsumatori contro il Ministero dell’Interno,”per la lesione diretta, concreta e attuale dei diritti e interessi, derivanti dal mancato rilascio, entro i termini prescritti dalla legge“, del “Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.” T.U. sull’ immigrazione D.lgs 286/1998 e non anche D.lgs 198/2009 in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
Nel caso di specie, i ricorrenti vantano due diverse pretese. La prima, relativa alla violazione dei termini di conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno CE di lungo periodo entro 90 giorni, secondo quanto stabilito dall’“art. 9 comma 1 del D.lgs 198/2009, Testo sull’Immigrazione”. La seconda pretesa, ritenuta comunque inammissibile dal Collegio, volta ad ottenere il permesso di soggiorno CE di lungo periodo, per i familiari del richiedente, anche qualora essi non abbiamo compiuto i cinque anni di residenza nel territorio dello Stato, “art 29 comma 1, D. lgs 25 n. 286/1998 (Legge Turco-Napolitano). Sulla base della prima pretesa vantata, a conferma della violazione subita, gli stessi affermano di aver anche realizzato,quanto previsto dall’art. 3 comma 1 del D.lgs 198/2000, rubricato “Procedimento”, relativamente alla diffida posta in essere per il mancato esito entro il termine di 90 giorni per l’adozione di tali permessi.
Alla luce di quanto detto, è sulla base dell‘art. 1 comma 1 del D.lgs 198/2009 rubricato “Presupposti dell’azione e Legittimazione ad agire” che: << Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge.. >>. Legittimazione, altresì riconosciuta dall’art. 1 comma 4 del D.lgs 198/2009 poichè stabilisce che, << Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al comma 1 >>.
In conclusione, il Tar Lazio pertanto ha ordinato con Sentenza, all’Amministrazione intimata, di porre rimedio alla situazione mediante “L’ adozione degli opportuni provvedimenti, entro un anno dalla comunicazione della sentenza“. Trattasi questo di un primo passo significativo, che di certo non risolve le diverse situazioni in cui versano milioni di immigrati presenti in Italia, ma che contribuisce a far chiarezza su una questione che ha suscitato profonde polemiche, a volte interpretata in chiave discriminatoria nei confronti dei nuovi cittadini italiani.
Per ulteriori approfondimento si rende disponibile il testo integrale della sentenza