Società tra avvocati, la circolare del CNF…
Il CNF ha diramato la circolare n. 18-C-2013 “chiarimenti in materia di società tra avvocati” al fine di chiarire alcuni dubbi oggetto di dibattito.
In particolare è stato chiarito che l’esercizio della delega non comporta alcuna violazione del diritto dell’Unione europea, ed in particolare della Direttiva n. 98/5, di cui il D. Lgs. n. 96/2001, come modificato dalla legge n. 97/2013, costituisce attuazione.
Riguardo la presunta applicabilità della normativa generale in materia di società professionali anche alle società tra avvocati (art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; d.m. 8.2.2013 n. 34) la circolare specifica che sebbene il termine per l’esercizio della delega sia ormai scaduto senza che sia stato approvato il decreto, non è, comunque, applicabile agli avvocati la disciplina prevista per le società appartenenti ad altre categorie professionali contenuta nella legge n. 183 del 2011 e nel d.m. 8.2.2013 n. 34.
Il Cnf sottolinea che resta salva la volontà del legislatore di assoggettare le società tra avvocati ad una disciplina speciale rispetto a quella delle società tra professionisti, e di farlo con una fonte di rango primario.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale della circolare