Scade, il 25 settembre 2013, il termine ultimo per la domanda di accesso al Terzo provvedimento cd:” Operazione salvaguardia 10.130 esodati“. A ricordarlo è l’Inps Servizi attraverso il messaggio n. 14804, del 19.09. 2013, gestione dipendenti pubblici.
Oggetto del Terzo provvedimento è stato fornire le istruzioni operative, fissando i criteri reddituali di ammissione al beneficio, per quelle categorie di “prosecutori volontari” e dei “cessati in base ad accordi individuali o collettivi” di incentivo all’esodo, esclusi dalle precedenti salvaguardie dei 65.000 e dei 55.000, per lo svolgimento di attività lavorative successive alla data di autorizzazione o cessazione dell’ attività lavorativa, contenute nella Legge 24 dicembre 2012, n. 228 agli art 1 comma 231 a 234, cd “Legge di Stabilità”.
Per i primi,”prosecutori volontari“, il reddito annuo lordo è pari a 7.500 euro, il quale non deve essere stato superato nel periodo 4 dicembre al 31 dicembre 2011 e per ogni anno completo successivo al 2011. Invece per i secondi “cessati in base ad accordi individuali o collettivi“, il periodo da tener in considerazione è dal 30 giugno al 31 dicembre 2012 e per ogni anno completo seguente, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 231 a 234.
Questi criteri, sono presi in considerazione dall’Inps anche per coloro che sono rimasti esclusi dai due precedenti provvedimenti di salvaguardia, in quanto possono rientrare in questo Terzo provvedimento a condizione che non abbiano ripreso l’attività lavorativa dopo la cessazione o dopo aver ottenuto l’autorizzazione al versamento dei contributi.
E’ onere delle sedi Inps verificare la permanenza dei requisiti sui redditi conseguiti dai potenziali ammessi alla salvaguardia, e ciò avviene sino alla liquidazione delle pensioni, poichè in caso di assenza, gli stessi interessati vengono contattati per il rilascio dei una dichiarazione di responsabilità.
Per ulteriori approfondimenti si allega il testo integrale del messaggio Inps