Sulla natura pubblica degli enti inseriti negli elenchi ISTAT

All’esame del giudice amministrativo l’inserimento dei teatri stabili ad iniziativa pubblica all’interno dell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, elenco che, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbe natura provvedimentale o, comunque, di atto amministrativo adottato a seguito di una procedura istruttoria e quindi, come tale, sarebbe sindacabile dal giudice amministrativo.

Il Collegio, non condividendo tale impostazione, ricorda come l’art. 5, comma 7, del decreto legge n. 16/2012 – convertito, con modificazioni, in Legge n.44/2012 – modificando l’art.1, comma 2, della Legge n. 196/2009, ha sancito che “ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono per l’anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010 (…) nonché a decorrere dall’anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell’elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011…” attribuendo, così, ai predetti elenchi natura espressamente normativa.

Secondo i giudici del TAR, obiettivo del legislatore è stato quello di prendere come riferimento l’indagine effettuata dall’ISTAT – contenuta negli elenchi del 24 luglio 2010 e del 30 settembre 2011 – per qualificare, in via legislativa, tutti gli enti ivi contemplati come “amministrazioni pubbliche” e assoggettarli, così, alle disposizioni in materia di finanza pubblica.

Il legislatore – afferma il collegio – ha scelto di attribuire con legge la natura pubblica degli enti indicati nei predetti elenchi tale scelta è – in quanto tale – sindacabile nei limiti dell’irragionevolezza, accertabile dal giudice delle leggi”.

Tale sopravvenuta natura normativa implica, quale corollario, che l’eventuale esclusione di alcuni enti inseriti in tali elenchi dall’applicazione delle misure di finanza pubblica introdotte a regime nel 2012 non potrà che avvenire attraverso una espressa esclusione contenuta in una norma di rango legislativo o attraverso la tecnica della delegificazione, ex art. 17, della Legge n. 400/88.

Per quanto riguarda poi i dubbi circa la natura – normativa o provvedimentale – dell’aggiornamento ISTAT del 28 settembre 2012, in quanto successivo alla modifica al decreto legge n. 16/2012, il TAR Lazio precisa che, poichè tale aggiornamento non sostituisce gli elenchi del luglio 2010 e del settembre 2011, ma si limita ad integrare l’elenco delle amministrazioni pubbliche ivi contenute, “la verifica sulla natura amministrativa o normativa dell’ultimo comunicato (del 28 settembre 2012) va limitata alla parte relativa agli aggiornamenti ovvero a quelle integrazioni che hanno incluso ulteriori enti oltre a quelli già indicati, sancendone la loro connotazione pubblicistica ai fini dell’applicazione delle misure di finanza pubblica”.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo integrale della sentenza n. 8227 dell’11 settembre 2013.

 

Redazione

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