Da oggi in vigore un nuovo decreto sui parametri professionali

Pubblicato ieri in Gazzetta e da oggi in vigore, un nuovo decreto sui parametri professionali. Si tratta del Decreto Ministeriale 2 agosto 2013 n. 106 su notai, assistenti sociali e attuari. Il Ministero della Giustizia ha ritenuto di superare i rilievi critici sul testo, formulati dal Consiglio di Stato (qui il testo integrale del parere).

E’ utile riportare i termini del dibattito tra Consiglio di Stato e Ministero, sul delicato tema dei parametri/compensi/tariffe dei professionisti.

A) Cosa ha detto il Consiglio di Stato

“Le ragioni di un nuovo intervento normativo a così breve distanza dall’entrata in vigore del d.m. non risultano del tutto evidenti.

La scelta dell’amministrazione di procedere all’emanazione di un unico regolamento valido per tutte le professioni regolamentate venne condivisa da questa Sezione, che rilevò che l’uniformità dei principi di liberalizzazione per tutte le professioni risulta coerente con i criteri fissati dalla norma primaria in modo appunto indistinto per le diverse professioni.

Il proliferare di interventi settoriali di modifica dei decreti attuativi dell’intervento di riforma delle professioni rischia di mettere a rischio tale uniformità.

V’è il pericolo che tali nuovi parametri si prestino a fungere da “tariffa mascherata”.

La Sezione non può che esprimere la propria contrarietà a tale intervento, che determinerebbe un sensibile aumento del valore medio del compenso liquidabile da parte del giudice e rischierebbe di vanificare la ratio della riforma, che, nel confermare la già avvenuta abolizione delle tariffe, ha inteso dare al giudice solo degli elementi, non vincolanti, per la liquidazione del compenso, e non reintrodurre un sistema dettagliato di parametri, che finirebbe per ricalcare il vecchio sistema delle tariffe”.

B) Come ha risposto il Ministero della Giustizia

“… Ritenuto di non sopprimere la disposizione che descrive le principali fasi in cui si articola l’attività notarile, nonché, in via meramente esemplificativa, alcune delle attività che rientrano in ciascuna delle tre fasi, in quanto la finalita’ di tale integrazione normativa e’ solo quella di far emergere e valorizzare la complessita’ della attivita’ notarile senza in questo modo introdurre una suddivisione delle fasi dell’attivita’ del notaio per poi procedere ad una liquidazione del compenso per ogni singola fase, atteso che la specificazione delle attivita’ non risulta direttamente collegata alla determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per i notai;

Ritenuto di non accogliere l’invito formulato dal Consiglio di Stato di contenere quantitativamente la misura dei parametri rimodulati in seguito alla introduzione di nuovi scaglioni, in quanto l’impianto generale e’ rimasto fermo e non induce aumenti dei compensi;

Ritenuto di non accogliere la censura del Consiglio di Stato sulla individuazione di due sezioni all’interno della tabella D – Notai («altri atti»), in quanto il maggior dettaglio nella descrizione degli atti, che la distinzione in sottocategorie comporta, non si traduce in irrigidimento dei parametri: questi, infatti, sono e rimangono meramente orientativi per il Giudice che procede alla liquidazione, anche se gli atti ai quali si riferiscono sono elencati con maggior dettaglio; la natura meramente indicativa dei parametri inoltre, non risulta compromessa dalla introduzione di minimi posto che ogni indicazione, anche quella di un minimo, si pone solo come orientativa e pacificamente non vincolante per il Giudice, trattandosi di parametri e non tariffe”.

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Il testo del D.M.

Il parere contrario del Consiglio di Stato

Redazione

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