Oggi in Commissione Bilancio (V) e Finanze (VI) della Camera dei Deputati, riunite in sede referente, si procederà all’esame e e alla votazione della questione pregiudiziale riferita al disegno di legge di conversione del DL 102/2013, recante Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.
Leggi il testo integrale del disegno di legge
Di seguito, il dossier sugli elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale:
Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (A.C. 1544) dispone l’abolizione definitiva per il 2013 della prima rata IMU per le abitazioni principali e per altre categorie di immobili. Inoltre, si introducono misure per riattivare il circuito del credito, anche attraverso il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti, e mettere in moto politiche abitative, con il sostegno ai mutui meritevoli di intervento sociale e la riduzione della cedolare secca. E’ altresì previsto un incremento di circa 7 miliardi di euro per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni alle imprese ed, infine, si provvede al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e all’adozione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di trattamenti pensionistici. Le Commissioni riunite bilancio e finanze della Camera hanno iniziato l’esame del provvedimento in data 12 settembre 2013.
Con particolare riferimento all’Imposta municipale propria (IMU), il decreto-legge prevede (articolo 1) che per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’IMU, istituita dal decreto-legge n. 201 del 2011, sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013, vale a dire abitazioni principali e assimilati (IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa), terreni agricoli e fabbricati rurali.
Secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 54 del 2013, la sospensione della rata dell’IMU avrebbe operato nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione sul patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base di alcuni principi: riforma della Tares; modifica dell’articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale; deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa. Antecedentemente alla pubblicazione del decreto-legge, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha diffuso, sul proprio sito, un documento recante alcune Ipotesi di revisione del prelievo sugli immobili. Il decreto-legge, peraltro, pur rendendo definitiva la cancellazione della prima rata dell’IMU per l’anno 2013, non reca alcuna norma di riforma generale della disciplina.
Viene modificato il quadro delle esenzioni e agevolazioni (articolo 2), con particolare riguardo ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita; agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale, agli alloggi sociali e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; agli immobili destinati alla ricerca scientifica; agli immobili posseduti da personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché da quello appartenente alla carriera prefettizia.
In considerazione delle disposizioni in materia di imposta municipale propria recate dai precedenti articoli 1 e 2, l’articolo 3, dispone il ristoro ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna del minor gettito che ad essi ne deriva, attraverso l’attribuzione ai medesimi comuni di un contributo di 2.327,3 milioni di euro per l’anno 2013 e di 75,7 milioni a decorrere dall’anno 2014.
L’articolo 4 interviene sulla disciplina della cosiddetta “cedolare secca” introdotta dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sul federalismo municipale, al fine di ridurre, per gli immobili locati a canone “concordato”, l’aliquota al 15% – in luogo dell’aliquota vigente pari al 19% – a decorrere dall’anno di imposta 2013. Il provvedimento interviene inoltre (articolo 5) in materia di Tares , consentendo al comune di applicare per il 2013 la componente del tributo diretta alla copertura dei costi in deroga alla normativa vigente, seppure nel rispetto del principio “chi inquina paga” e assicurando in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
Il decreto-legge reca poi alcune reca misure di sostegno all’accesso all’abitazione e al settore immobiliare (articolo 6): si autorizza in primo luogo Cassa Depositi e Prestiti a mettere a disposizione degli istituti di credito una base di liquidità – mediante l’utilizzo dei fondi della raccolta del risparmio postale – per erogare nuovi finanziamenti espressamente destinati a mutui, garantiti da ipoteca, su immobili residenziali, con priorità per quelli finalizzati all’acquisto dell’abitazione principale nonché ad interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico. La Cassa può inoltre acquistare obbligazioni bancarie garantite o titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, per aumentare le disponibilità finanziarie per l’erogazione di finanziamenti ipotecari.
Si provvede poi al rifinanziamento di alcuni Fondi: Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, del Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa e del Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione. Viene, altresì, istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli ed è prorogato il termine per il completamento degli interventi di trasformazione edilizia con tassazione agevolata.
Il provvedimento agli articoli da 7 a 9 reca alcune misure contabili mediante le quali:
– si dispone l’erogazione ai comuni di un importo di 2,5 miliardi di euro, a titolo di anticipo – rispetto a quanto stabilirà un apposito DPCM ancora non intervenuto, pur essendo scaduti i termini di emanazione – su quanto spettante ai comuni medesimi a valere sul Fondo di solidarietà comunale istituito dalla legge di stabilità 2013. Tale anticipo, che si aggiunge ad un precedente acconto già erogato nel febbraio 2013 (per circa 1,6 miliardi), viene ripartito tra i singoli comuni secondo quanto riportato in un apposito elenco allegato al decreto-legge;
– si proroga al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013, stabilendo che per il medesimo anno le deliberazioni e gli altri atti in materia di IMU acquistino efficacia a decorrere dalla data pubblicazione sul sito di ciascun comune ed, infine, differendo al 30 novembre 2013 il termine per la redazione della relazione di inizio mandato comunale e provinciale;
– si introducono alcune modifiche alla disciplina sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, con riguardo in particolare ai tempi ed ai criteri concernenti la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile. In particolare si prolunga di un anno la durata della fase della sperimentazione del nuovo regime contabile e se ne integrano alcuni dei criteri già previsti. Si dispongono poi alcuni incentivi per gli enti che partecipano alla sperimentazione, con la previsione delle necessarie coperture finanziarie e, per le regioni in sperimentazione, si prevede che le stesse concorrano agli obiettivi di finanza pubblica utilizzando il criterio della competenza eurocompatibile, introdotto dalla legge di stabilità 2013.
Viene poi effettuato, all’articolo 13, un rilevante in materia di pagamenti dei debiti degli enti territoriali, rideterminando le risorse del relativo Fondo per assicurare liquidità per i pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, stanziate dal D.L. n. 35/2013 per far fronte agli interventi in esso previsti: il Fondo viene, in particolare, incrementato di 7,2 miliardi per il 2013 e contestualmente ridotto del medesimo importo per il 2014. Viene conseguentemente aumentato (all’articolo 15) di 8 miliardi il limite massimo di emissione dei titoli di Stato Nel contempo, per far fronte a pagamenti ulteriori rispetto a quelli soddisfatti con il D.L. n. 35/2013 – la norma incrementa il predetto Fondo di 7,2 miliardi di euro per il 2014. Vengono altresì dettate disposizioni volte a consentire la concessione di ulteriori anticipazioni per il pagamento dei debiti sanitari da parte delle regioni.
Il provvedimento reca inoltre, all’articolo 10, nuove risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga, per i quali viene previsto un finanziamento aggiuntivo di 500 milioni di euro per il 2013, mediante l’incremento del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. Alla ripartizione dello stanziamento si procede tenendo conto delle risorse che devono essere destinate, per le medesime finalità, alle regioni che possono procedere al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga attraverso la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione. Un ulteriore intervento in materia sociale concerne poi (articolo 11) la questione dei c.d. esodati prevedendo, in primo luogo, che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L. 201/2011 (riforma Fornero), trovino applicazione anche nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2011 a seguito di risoluzione unilaterale. Il beneficio é riconosciuto nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo delle risorse appositamente stanziate (pari 151 milioni di euro per il 2014, 164 milioni di euro per il 2015, 124 milioni di euro per il 2016, 85 milioni di euro per il 2017, 47 milioni di euro per il 2018 e 12 milioni di euro per il 2019).
In secondo luogo, si dispone che i risparmi di spesa conseguiti a seguito dell’adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per particolari categorie di lavoratori (appartenenti a regimi pensionistici e a gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria), vengano destinati al finanziamento di misure di salvaguardia (mediante applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero) a favore dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
Tra le misure volte ad assicurare la copertura del decreto-legge (quantificate nell’articolo 15 del decreto-legge) si segnalano, oltre al maggior gettito IVA (circa 925 milioni per il 2013) derivante dai pagamenti dei debiti degli enti territoriali disposti dall’articolo 13, la riduzione del limite massimo di fruizione per la detraibilità dei premi di assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni a 630 euro per l’anno 2013 ed a 230 euro a decorrere dal 2014 a fronte di un limite pari a 1.291,14 euro previsto dalla legislazione vigente (articolo 12) nonché l’estensione dell’ambito temporale di applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006 in materia di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, con pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza (articolo 14). Il giudizio più rilevante cui sarebbe applicabile la disposizione in commento riguarda i concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito, condannati al risarcimento per danno erariale per aver violato gli obblighi di servizio relativamente al mancato collegamento degli apparecchi da gioco alla apposita rete telematica. Ulteriori coperture vengono individuate in riduzioni delle spese dei Ministeri ed in tagli di alcune autorizzazioni di spesa, nella riduzione del Fondo per incentivare la contrattazione di secondo livello nonché nel versamento allo Stato di talune disponibilità della Cassa conguaglio settore elettrico.
In relazione alle norme di copertura recate dall’articolo 15, si segnala il comma 4, ai sensi del quale il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate derivanti dalla definizione agevolata del contenzioso e dalle maggiori entrate IVA determinate dalle disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati, il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce l‘aumento della misura degli acconti ai fini dell’IRES e dell’IRAP, e l’aumento delle accise.
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