Con quesito dello scorso 9 luglio il MIUR ha chiesto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di pronunciarsi sulla legittimità dell’affidamento diretto, secondo il modello dell’in house providing, di prestazioni di servizio nel campo dell’informatica relativi ai sistemi dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a favore del Consorzio interuniversitario Cineca.
Conformemente all’orientamento consolidatosi in giurisprudenza, l’AGCM ricorda che affinchè l’affidamento in house possa essere ritenuto legittimo è necessario che sussistano i due requisiti del controllo analogo e dell’attività prevalente, in assenza dei quali l’ente in house si configurerebbe quale soggetto terzo all’amministrazione.
Quanto al controllo analogo è necessario che la partecipazione pubblica sia totalitaria – essendo la sussistenza di tale requisito esclusa in presenza di una compagine societaria composta anche da capitale privato – e che vi siano strumenti di controllo da parte dell’ente affidante più incisivi di quelli tipici del diritto civile, che possano consentire allo stesso ente di esercitare una influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni rilevanti della società.
Per quanto riguarda il requisito dell’attività prevalente, è necessario che “la società aggiudicataria svolga la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano” il che si verifica quando “l’affidatario non fornisca i suoi servizi a soggetti diversi dall’ente controllante”.
Alla luce di tali considerazioni, è evidente, ad avviso dell’Autorità, che “la nuova configurazione del consorzio Cineca – avendo incorporato, a seguito della fusione dello scorso luglio, alcuni istituti universitari aventi natura giuridica privata (tra cui, ad esempio, l’Università Commerciale Luigi Bocconi e lo IULM – risulta (…) ostativo alla sussistenza del requisito della partecipazione pubblica totalitaria e pertanto alla legittimità di un affidamento diretto da parte del MIUR secondo il modello dell’in house”, benché il requisito dell’attività prevalente risulti rispettato.
Si riporta qui di seguito il Parere dell’AGCM del 27 agosto 2013, n. AS1075.