Appalti, pagamento subfornitori: cosa cambia con il Decreto Fare

A far data dal 21 agosto 2013, gli affidatari di contratti di appalto di lavori o di forniture sono chiamati infatti al rispetto della regola fissata dall’art. 118, comma 3, secondo periodo, del Codice dei contratti, in base alla quale è fatto obbligo agli appaltatori di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto, non solo le fatture quietanzate dei subappaltatori e dei cottimisti, ma anche quelle di tutti gli esecutori in subcontratto di forniture.

A stabilirlo è l’art. 30, comma 5-quater, del d.l. n. 69/2013, che è intervenuto a modificare il testo dello Statuto delle Imprese, nella parte in cui aveva già esteso il rispetto della regola codicistica ai pagamenti effettuati dagli appaltatori nei confronti dei subfornitori con posa in opera.

Sennonché, a seguito del varo del recente provvedimento legislativo, è stato soppresso il riferimento alla posa in opera, per cui la norma del Codice dei contratti è divenuta di fatto applicabile, in linea generale, ai pagamenti corrisposti a tutti i subfornitori, stabilendo in definitiva che: “La disposizione prevista dall’articolo 118, comma 3, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture”.

Un primo problema interpretativo posto dalla norma riguarda l’ambito di applicazione, nel senso cioè che è necessario comprendere quali siano effettivamente i soggetti interessati dalla disposizione, considerato che il legislatore ha fatto espresso riferimento agli “esecutori in subcontratto di forniture”.

Secondo il significato letterale, dal novero di tali soggetti dovrebbero rimanere esclusi innanzi tutto i fornitori dell’appaltatore, non potendo essere qualificati alla stregua di subcontraenti dell’affidatario del contratto; analogamente, non appare possibile ritenere che possano essere inclusi nella definizione offerta dal decreto i fornitori del subappaltatore, poiché questi ultimi sono collocati su un livello della filiera inferiore rispetto a quello contemplato dall’art. 118 del Codice dei contratti.

Di conseguenza, sembra che l’unica categoria di soggetti realmente rispondente alla dicitura adoperata dal d.l. n. 69/2013 sia rappresentata dai soli subfornitori dell’affidatario di un appalto di forniture, vale a dire dunque dai soli soggetti che si pongono in posizione speculare rispetto ai subappaltatori dell’affidatario di un contratto di lavori.

Ma, si tratta evidentemente di una soluzione interpretativa paradossale, che escluderebbe dal novero degli “esecutori in subcontratto di forniture” tutti i soggetti che contribuiscono, con la propria prestazione, all’esecuzione di un appalto di lavori, e che si porrebbe peraltro in contrasto con il dato letterale della norma modificata, il quale fa espresso riferimento alle prestazioni di subforniture pagate in base allo stato di avanzamento lavori.

Un secondo problema interpretativo riguarda poi le conseguenze del mancato pagamento dei subfornitori da parte degli appaltatori, dal momento che la norma si limita solamente ad imporre la trasmissione delle fatture quietanziate alla stazione appaltante, senza tuttavia stabilire che dovrà essere quest’ultima ad intervenire nel pagamento degli esecutori in subcontratto di forniture, in sostituzione dell’affidatario.

Infine, dubbi interpretativi residuano anche per quanto riguarda la portata della norma transitoria legata alla modifica legislativa dello Statuto delle Imprese.

Il comma 6 dell’art. 30 del d.l. n. 69/2013 afferma infatti che: “Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Sennonché, esprimendosi in tal senso, sembra che il legislatore abbia inteso far decorrere gli effetti del novellato art. 15 della legge n. 180/2011 sin dai pagamenti effettuati in favore dell’affidatario a partire dal 21 agosto 2013, e non dai contratti di appalto aggiudicati da tale data.

Redazione

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