[ Ora disponibile l’ebook di Giurdanella.it per la preparazione all’esame di avvocato 2013, con consigli, tracce, atti, pareri e sentenze. Per acquistarlo clicca qui ]
TRACCIA
Tizio stipula con Sempronio un preliminare di vendita con cui quest’ultimo si impegna a consegnare al promissario acquirente un immobile. Le parti convengono che, in caso di inadempimento di uno dei due contraenti, quest’ultimo sia tenuto a versare una penale pari alla metà del prezzo pattuito per il trasferimento dell’immobile.
Scaduti i termini per adempiere all’obbligo di contrarre, Sempronio non trasferisce l’immobile a Tizio il quale decide di convenire in giudizio il primo domandando la condanna al pagamento della clausola penale.
In giudizio, Sempronio nulla eccepisce in ordine alla clausola penale e, con sentenza di primo grado, il giudicante accoglie le domande attoree precisando che, sebbene la clausola apparisse iniqua, non poteva ridurla per mancata istanza di riduzione. Sempronio si rivolge al suo legale di fiducia per essere reso edotto circa la possibilità di proporre appello.
Assunte le vesti dl legale di Sempronio, il candidato, premessi cenni sulla clausola penale, si soffermi sul motivo che ha spinto il giudice di primo grado a non ridurre la penale.
Schema di svolgimento
INDIVIDUAZIONE ARTICOLI RIFERIMENTO:
Codice civile
Art. 1322 – Autonomia contrattuale: comma 1, Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
Art. 1382 – Effetti della clausola penale: La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento della prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
Art. 1384 – Riduzione delle penale: La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento.
Codice procedura civile
Art.112 – Corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato: Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciare d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti.
QUESTIONI PROBLEMATICHE:
L’art. 1384 c.c. riconosce al giudice il potere di ridurre la penale d’ufficio o, a tal fine, è necessaria un’apposita domanda di parte?
Riduzione ex officio della clausola penale
GIURISPRUDENZA A FAVORE DELL’ASSISTITO:
Norma di riferimento: art. 1384 c.c.
(…) E questo controllo, nel richiamato contesto di intervenuta costituzionalizzazione dei rapporti di diritto privato, non può ora non implicare anche un bilanciamento di “valori” , di pari rilevanza costituzionale, stante la riconosciuta confluenza nel rapporto negoziale- accanto al valore costituzionale della “iniziativa privata economica” che appunto si esprime nello strumento contrattuale- di un concorrente “dovere di solidarietà” nei rapporti intersoggettivi ( art. 2 Cost.), dal quale la corte costituzionale ha già in particolare desunto” l’esistenza di un limite di inesigibilità”come limite alle pretese creditorie. E che, entrando in sinergia con il canone generale della buona fede oggettiva e correttezza, all’un tempo gli attribuisce una vis normativa e lo arricchisce di contenuti positivi, inglobanti obblighi, anche strumentali di protezione della persona e delle cose della controparte, funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell’interesse del partner negoziale, nella misura, in cui questa non collida con la tutela dell’interesse proprio dell’obbligato. Cass.civ. 24-9- 1999 n. 10511; Cass. civ.n. 8188/2003
In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall’art. 1384 cod. civ. a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, può essere esercitato d’ufficio, ma l’esercizio di tale potere è subordinato all’assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell’eccessività della penale, che deve risultare “ex actis”, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d’ufficio. Cass. civ., sez. III, 28 marzo 2008, n. 8071
GIURISPRUDENZA CONTRO GLI INTERESSI DELL’ASSISTITO:
Norma di riferimento: art. 1384 c.c. e art. 112 c.p.c.
Il collegio osserva che l’esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice dall’art. 1384 c.c., di ridurre ad equità la penale quando l’obbligazione principale è stata in parte eseguita si traduce in una limitazione parziale dell’autonomia contrattuale delle parti in quanto comporta la parziale disapplicazione del contenuto della clausola penale. Esso trova giustificazione nella tutela del contraente che, avendo eseguito in parte la prestazione dovuta, si trova esposto al pagamento della penale nella misura pattuita in caso di inadempimento totale. La ratio della norma rende palese che soltanto la sussistenza dell’interesse della parte parzialmente inadempiente può consentire la riduzione della penale. E questo interesse, avendo natura patrimoniale e come tale non essendo rilevabile d’ufficio dal giudice, deve essere fatto valere in giudizio con la richiesta di riduzione, come è stato ritenuto dalla giurisprudenza. L’istanza può essere esplicita o implicita, ma quest’ultima ipotesi ricorre soltanto sevi siano deduzioni compatibili con i presupposti che rendono operante la clausola penale, rivelatrici dell’intento della parte di ottenere la diminuzione della somma pattuita, ovvio essendo che in caso contrario è negata l’applicabilità della stessa clausola penale. Cass. 6991/ 1993
Il potere discrezionale conferito al giudice di ridurre ad equità la penale ritenuta eccessiva, pur implicando una limitazione dell’autonomia contrattuale delle parti, non può essere esercitato d’ufficio, occorrendo che l’eccessività della penale venga dedotta in via d’azione o di eccezione, anche implicitamente, attraverso la contestazione di nulla dovere a tale titolo. Cass. civ., n. 3549/95
INTERVENTO RISOLUTIVO DELLE SEZIONI UNITE:
Norma di riferimento: art. 1384 c.c.
Il potere di diminuire equamente la penale, attribuito dall’art. 1384 c.c. al giudice a tutela dell’interesse generale dell’ordinamento, può essere esercitato d’ufficio per ricondurre l’autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all’ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l’obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacchè in quest’ultimo caso la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di inadempimento di parte dell’obbligazione, si traduce comunque in una eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta. Cass. civ. SS.UU., 13 settembre 2005, n. 18128
CONCLUSIONI:
E’ consigliabile, nell’interesse di Sempronio, proporre appello, in relazione alla decisione di prime cure con riguardo alla penale e quindi per violazione ed erronea applicazione degli art.. 1382 e 1384 c.c. Il giudice ha, infatti, affermato espressamente che la penale meritava di essere ridotta errando laddove ha reputato che a ciò ostasse la mancanza di domanda di parte in tal senso.