Esame Avvocato, diritto penale: schema di parere motivato

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TRACCIA

Tizio, particolarmente alterato, si mette alla guida della propria autovettura mantenendo una velocità superiore ai limiti consentiti. Dopo poche centinaia di metri, omettendo di rispettare le indicazioni semaforiche, investe due motociclisti a bordo di un ciclomotore. Intuendo la gravità della situazione, e preso dal panico, si allontana dal luogo del fatto.

Tizio viene individuato ed identificato quale autore del fatto. Dalle sommarie informazioni e dagli esiti delle indagini tecniche si riteneva certo il superamento dei limiti di velocità consentiti in quel tratto e l’aver impegnato l’incrocio, ove avvenuto l’incidente, nonostante il semaforo mostrasse la luce rossa.

I motociclisti spirano nel corso del trasporto in autoambulanza verso il vicino ospedale.

Tizio, destinatario dell’accusa di omicidio volontario, si rivolge ad un legale per officiarlo della sua difesa.

Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, rediga motivato parere, premettendo brevi cenni in relazione alle caratteristiche del c.d. dolo eventuale ed ai criteri di differenziazione rispetto alla colpa cosciente.

 

Schema di svolgimento

INDIVIDUAZIONE ARTICOLI RIFERIMENTO:

Codice penale

Art. 43 – Elemento psicologico del reato.

Il delitto:

  • è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
  • è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente;
  • è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogniqualvolta per queste la legge faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

 

Art. 575 – Omicidio.

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

 

Art. 589 – Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) Soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2 lett c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) Soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Nei casi di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesione di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

 

QUESTIONE PROBLEMATICA:

Tizio risponde di omicidio volontario, sub specie di dolo eventuale, o di omicidio colposo, con previsione dell’evento?

 

INDICAZIONE MASSIME

Norma di riferimento: art. 43 c.p.

La categoria del dolo eventuale richiede la volontà dell’evento, sia pure nella forma indiretta, e questa deve essere perciò, convenientemente dimostrata attraverso gli elementi di prova comunemente impiegati nella ricostruzione del dolo. Tale categoria non può essere snaturata nella pratica attraverso una scorciatoia normativa, per superare le difficoltà probatorie che talora si incontrano nell’accertamento della volontà dell’evento. Cass., S.U., 15 dicembre 1992, n. 1095

Sussiste il dolo eventuale e non la colpa cosciente qualora l’agente non solo si sia rappresentato il concreto rischio del verificarsi dell’evento ma lo abbia anche accettato, nel senso che si sia determinato ad agire anche a costo di cagionarlo. Cass. pen. Sez V, 1 dicembre 2008,n. 44712

Il dolo va qualificato come eventuale quando l’agente si rappresenta la probabilità, o anche la semplice possibilità, che l’eventi si verifichi come conseguenza della sua condotta e accetti l’eventualità di tale verificazione. Cass.pen., sez II, 20 gennaio 2009, n. 2399
Il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente per la previsione dell’evento come concretamente e non solo astrattamente realizzabile, talchè, in mancanza dell’autonoma prova di tale circostanza,non è possibile ritenere che l’agente abbia voluto l’evento, a meno di non voler affermare sempre l’esistenza di un dolo in re ipsa per il solo fatto della consumazione di una condotta rimproverabile. Cass. pen., sez. IV, 25 marzo 2009, n.13083

Il reato colposo non cessa di essere tale quando l’agente abbia preveduto l’evento…, id est solo perché ha preveduto l’evento; è necessario un qualche cosa in più perché, a partire dalla previsione dell’evento, sia attinta la soglia del dolo, sia pure nella forma del dolo eventuale, giacchè il dolo eventuale, in quanto pure sempre, e innanzitutto, dolo, non cessa di richiedere la volontà dell’evento, che nel dolo significa, appunto, prevedere ed accettare che questo possa verificarsi. Anche l’elevato grado di colpa non si traduce di per sé nella prova che l’agente abbia voluto uccidere: diversamente il solo, pur nella sua forma eventuale, sarebbe ravvisabile in re ipsa “ per il solo fatto di una condotta rimproverabile”, o altamente rimproverabile, laddove, in effetti, la gravitò della colpa è elemento che dispiega i suoi effetti, quanto all’elemento psicologico del reato, ancora sul versante e nell’ambito di una condotta colposa, non ancora, solo per questo dolosa; il grado della colpa non vale ad individuare una soglia oltre la quale la colpa trasmodi in dolo. Cass. pen., sez IV, 18 febbraio 2010, n. 11222.

Il dolo eventuale presuppone che l’agente abbia superato il dubbio circa la possibilità che la condotta cagioni anche un vento non direttamente voluto, ed abbia tenuto la condotta anche a costo di cagionare quell’evento, accettandone quindi il prospettato verificarsi; la colpa con previsione ( o colpa cosciente) sussiste quando l’agente , pur prospettandosi la possibilità o probabilità del verificarsi di un evento non voluto come conseguenza della propria condotta, confidi tuttavia che esso non si verifichi. Cass. pen., sez. I, 1 agosto 2011,n. 30472

Il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente in quanto il primo consiste nella rappresentazione della concreta possibilità della realizzazione del fatto, con accettazione del rischio (e, quindi, volizione) di esso, mentre la seconda consiste nella astratta possibilità della realizzazione del fatto, accompagnata dalla sicura fiducia che in concreto esso non si realizzerà (quindi, non volizione). Ciò che è necessario e sufficiente per ritenere la sussistenza del dolo eventuale è la rappresentazione, nell’agente, anche della sola possibilità positiva del prodursi di un fatto di reato lesivo di un interesse tutelato dal diritto; lo stato di dubbio sulla possibilità che la condotta posta in essere esiti in un fatto di reato non esclude il dolo, poiché comunque suppone la rappresentazione dell’evento e l’accettazione del relativo rischio. Nella c.d. colpa cosciente, invece, il giudizio dubitativo sulla possibilità del verificarsi di un reato si conclude nel giudizio assertivo che il reato, pur previsto, non si verificherà per peculiari circostanze concrete, quali, ad esempio, la particolare perizia acquisita dall’agente in una certa attività. Cass. , pen., sez. I, 1 agosto 2012, n. 31449

 

CONCLUSIONI:

Sulla scorta di quanto esposto, è ragionevole prospettare a Tizio la concreta possibilità di essere condannato per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Redazione

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