IMU, il testo del decreto 102 approvato. Ora in Gazzetta.
Il Senato ha approvato ieri in via definitiva il disegno di legge n. 1107, collegato alla manovra di finanza pubblica, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.
In sintesi:
L’articolo 1 prevede che, per l’anno 2013, non sia dovuta la prima rata dell’IMU sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013.
L’articolo 2 reca esenzioni e agevolazioni in materia di IMU.
L’articolo 3 prevede un contributo per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna a ristoro del minor gettito conseguente alle disposizioni sull’IMU.
L’articolo 4 riduce al 15 per cento l’aliquota della cedolare secca per gli immobili locati a canone concordato.
L’articolo 5 prevede che il comune possa applicare, per l’anno 2013, la componente della Tares diretta alla copertura dei costi per il servizio dei rifiuti.
L’articolo 6 reca misure di sostegno all’accesso all’abitazione e al settore immobiliare, attraverso l’intervento della Cassa depositi e prestiti e il rifinanziamento di Fondi per l’acquisto della prima casa e per l’accesso alle abitazioni in locazione.
L’articolo 7 dispone l’erogazione ai comuni di un importo di 2,5 miliardi di euro a titolo di anticipo a valere sul Fondo di solidarietà istituito dalla legge di stabilità per il 2013.
L’articolo 8 proroga al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali.
L’articolo 9 modifica la disciplina sull’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.
L’articolo 10 dispone un incremento pari a 500 milioni di euro della dotazione finanziaria statale relativa agli ammortizzatori sociali in deroga. Modifica inoltre le procedure per le modalità di attuazione degli sgravi contributivi inerenti alla contrattazione di secondo livello.
Gli articoli 11 e 11-bis prevedono la costituzione di due ulteriori contingenti di esodati per i quali sia applicabile la disciplina previgente sui requisiti di accesso alla pensione.
L’articolo 12 riduce il limite massimo di fruizione per la detraibilità dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni.
L’articolo 13 ridetermina le risorse del Fondo per i pagamenti da parte degli enti territoriali dei debiti certi ed esigibili e, per garantire la liquidità necessaria.
L’articolo 15 autorizza maggiori emissioni di titoli di Stato.
L’articolo 14 concerne la definizione agevolata, in appello, delle controversie per i soggetti condannati con sentenza di primo grado in giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti.
Qui il testo approvato, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale