Spesometro prorogato al 31 gennaio 2014. Alla fine, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha adottato il provvedimento di proroga del termine (sarebbe scaduto martedì 12 novembre) al 31 gennaio 2014 (qui il provvedimento per la P.A.).
Gli operatori finanziari dovranno in particolare comunicare entro il 31 gennaio 2014 i dati delle operazioni Iva di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011 attraverso carte di credito, di debito o prepagate (moneta elettronica).
Nella prima comunicazione dovranno essere indicati:
a) i dati anagrafici del contribuente che ha sostenuto l’acquisto
b) gli importi complessivi di ogni singola transazione
c) la data in cui è stata effettuata la transazione
d) il codice fiscale dell’operatore commerciale presso il quale è avvenuto il pagamento elettronico. Andrà indicato il numero del codice fiscale dei soggetti associati con i quali è stato stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi POS (Point of sale) per la ricezione di pagamenti effettuati con carte di debito, di credito o prepagate, comprese le eventuali cessazioni. Per ogni terminale occorrerà evidenziare l’apposito codice identificativo.
A regime, le comunicazioni dei dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini Iva dovranno essere inviate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate.
Di seguito, il testo del provvedimento di proroga, a firma del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, pubblicato ieri sul sito internet dell’Agenzia. La pubblicazione online sostituisce a tutti gli effetti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (ex art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244).
. . .
Direttore dell’Agenzia delle Entrate
Provvedimento prot. 2013/130406
Disposizioni di attuazione dell’articolo 23, comma 41, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Comunicazione da parte degli operatori finanziari richiamati dall’articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a euro tremilaseicento il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate. Modifiche al provvedimento del 29 dicembre 2011.
Il Direttore dell’Agenzia
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del provvedimento,
Dispone:
1. Proroga
1.1 Il termine del 30 aprile 2012, previsto al punto 1.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011, già prorogato al 12 novembre 2013 viene ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2014.
Motivazioni
Il presente provvedimento modifica il termine previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2013 prorogandolo al 31 gennaio 2014.
Il termine viene differito per dare modo ai soggetti obbligati di predisporre il software necessario all’invio dei dati in funzione della nuova struttura delle informazioni, di recente consolidata in consultazione con le principali associazioni di categoria, e delle relative specifiche tecniche.
Il rinnovo è disposto, inoltre, allo scopo di definire una diversa e più ampia scansione temporale degli adempimenti comunicativi, in considerazione degli elevati livelli di impegno del canale Entratel, interessato contestualmente dai flussi relativi ad altri adempimenti.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1). Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (art 23, comma 41).
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (art. 21).
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Artt. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 23, 24 e 25).
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Art. 3, commi 2-bis e 3).
Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Art. 4, primo comma, lettere a) e b) e art. 7, sesto comma).
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, prot. 2010/184182.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2012. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 11 ottobre 2012.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 7 novembre 2013
Il Direttore dell’Agenzia
Attilio Befera
Documenti utili:
1) Il comunicato dell’Agenzia delle Entrate
2) Spesometro: le specifiche tecniche
3) Spesometro e P.A. (esclusione, per il 2012 e 2013, dalla comunicazione per Stato, Regioni, Province, Comuni e altri organismi di diritto pubblico)