Avcp, attività SOA: chiarimenti L’Autorità …

Avcp, attività SOA: chiarimenti

L’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, col presente comunicato, intende ottemperare all’Ordinanza del TAR Lazio n. 2978/2013. Tale ordinanza cautelare ha invitato l’Autorità alla revisione del Comunicato n. 79/13 impugnato, al fine di riesaminare il profilo legato all’obbligatorietà ed alla conseguente rimuneratività dell’attività da parte delle SOA designata, nelle more dell’eventuale stipula del contratto con l’impresa che ha proceduto alla sua segnalazione ai sensi dell’art. 73, comma 8 del D.P.R. 5 ottobre 2010. Peraltro l’Autorità, nel procedere al riesame della fattispecie, non ha individuato elementi diversi ed ulteriori, nell’ambito delle disposizioni normative inerenti i rapporti SOA/Imprese, che possano consentire di stabilire autonomamente la retribuzione di attività riconducibili alla semplice conservazione della documentazione ed al monitoraggio sul permanere del possesso dei requisiti ex art. 40 comma 9-ter del d.lgs. 163/2006.

Tali compiti sono sottesi agli interessi di carattere pubblicistico indicati dall’art. 40, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006, secondo cui “Le SOA nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica”.

Pertanto, solo mediante la stipula di un nuovo contratto di attestazione e/o di variazione minima ovvero di revisione triennale sorge per l’impresa l’effetto vincolante nei confronti della SOA prescelta.

Di conseguenza, l’attività di conservazione della documentazione e di monitoraggio sul permanere, nelle more della stipula del contratto (rectius, di ogni contratto per variazione minima e/o revisione triennale), del possesso dei requisiti da parte della SOA, nel caso di trasferimento ex art. 73, comma 8, del D.P.R. 207/2010, è attività caratterizzata dalla doverosità dell’azione, che la SOA deve porre in essere nell’esercizio di funzioni di natura pubblicistica affidatele.

Deve infine essere ribadita la facoltà, a tutela della libertà d’impresa, di designare una SOA diversa dalla prima nelle more della stipula del contratto di attestazione.

Redazione

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