La legge 8 novembre 2013 n. 128 (pubblicata nella G.U. n. 264 del 11 novembre 2013), in vigore dal 12 novembre scorso, ha convertito il decreto legge 104/2013 (c.d. decreto Istruzione) recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” [qui il testo coordinato del decreto “Istruzione” ]
L’articolo 21 del decreto ha previsto una serie di importanti novità in tema di formazione specialistica dei medici, apportando significative modifiche alla previgente disciplina di cui al d. lgs. 17 agosto 1999, n. 368, con specifico riferimento alle procedure di ammissione, alla definizione del trattamento economico, alla durata dei corsi, alla determinazione del numero globale annuo di specialisti e allo svolgimento dei periodi di formazione.
In tema di ammissione alle scuole di specializzazione è stata innanzitutto disposta la sostituzione delle varie commissioni esaminatrici costituite a livello locale con un’unica commissione; a questa novità si collega poi quella relativa alla formazione, all’esito delle prove, di una graduatoria unica nazionale al posto delle singole graduatorie locali attualmente previste. La volontà del legislatore è stata in questo caso quella di predisporre un sistema di accesso che favorisca i candidati maggiormente meritevoli su scala nazionale.
Per quanto riguarda il trattamento economico annuo da corrispondere agli specializzandi, il decreto prevede che la relativa determinazione venga effettuata con decreto del Presidente del Consiglio non più annualmente, bensì con cadenza triennale.
In seguito all’esame del testo da parte della Camera, è stata poi disposta la riduzione della durata dei corsi, che non sarà più di 5/6 anni come quella attuale. La definizione specifica di tale riduzione, che dovrà comunque rispettare i limiti minimi imposti dalla normativa comunitaria, è demandata ad un decreto del Ministro dell’Istruzione da emanarsi entro il 31 marzo 2014, con cui si procederà anche ad una generale riorganizzazione delle classi e delle tipologie dei corsi.
La durata ridotta dei corsi si applicherà dal prossimo anno accademico agli specializzandi del primo anno, mentre per quelli degli anni superiori al terzo continuerà ad applicarsi l’ordinamento sino ad oggi vigente. Una particolare disciplina transitoria potrà poi essere prevista per gli studenti del secondo e del terzo anno al fine di adeguare i corsi alla nuova durata.
Relativamente ai criteri di determinazione annuale del numero totale di specialisti da formare per ogni classe di specializzazione, il decreto stabilisce che, insieme alle esigenze di programmazione delle Regioni, venga adeguatamente tenuta in considerazione l’esigenza di “migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica”.
Un’ultima novità è prevista in tema di svolgimento dei periodi di formazione degli specializzandi: alla luce della nuova disciplina tali periodi dovranno svolgersi nello stesso luogo in cui ha sede la scuola di specializzazione e all’interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale, senza però che ciò possa determinare l’instaurazione di un rapporto di lavoro o il diritto all’accesso ai ruoli del medesimo S.s.n.
Di seguito, il testo dell’articolo 21 del decreto istruzione, 104/2013, in vigore dal 12 novembre 2013, dopo le modifiche introdotte dalla legge di conversione:
Art. 21
Formazione specialistica dei medici
1. All’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole «delle commissioni giudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;
b) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d) all’esito delle prove e’ formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 757, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
2. All’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le parole «ed e’ determinato annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «e, a partire dall’anno accademico 2013-2014, e’ determinato ogni tre anni,».
2-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 20 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 marzo 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l’osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresi’ le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma sono destinati all’incremento dei contratti di formazione specialistica medica.
3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica agli specializzandi che nell’anno accademico successivo all’emanazione del medesimo decreto sono immatricolati al primo anno di corso. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo o al terzo anno di corso, il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l’ordinamento didattico alla durata cosi’ definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l’ordinamento previgente»;
b) al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 35, le parole da: «determina» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell’obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonche’ del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attivita’ del Servizio sanitario nazionale».
2-ter. I periodi di formazione dei medici specializzandi si svolgono ove ha sede la scuola di specializzazione e all’interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale previste dalla rete formativa, in conformita’ agli ordinamenti e ai regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le universita’ e le aziende sanitarie di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L’inserimento non puo’ dare luogo a indennita’, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilita’ assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall’ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalita’ individuate dal tutore, d’intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unita’ operative presso cui si svolge la formazione, fermo restando che tale formazione non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e non da’ diritto all’accesso ai ruoli del medesimo Servizio sanitario nazionale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.